09/06/15

Sentenza Cassazione su bollo auto (9 maggio 2014, n. 10067)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 9 maggio 2014, n. 10067


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.  - Presidente -

Dott.  - rel. Consigliere -

Dott.  - Consigliere -

Dott.  - Consigliere -

Dott.  - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso 7663-2008 proposto da:

REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 37, presso lo studio dell'avvocato URICCHIO SERGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

M.S., SRT SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 156/2007 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 07/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

M.S. impugnava la cartella esattoriale con la quale il concessionario per la riscossione della provincia di Viterbo aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica evasa nell'anno 1999 oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo la prescrizione del credito ed il vizio di irrituale ed illegittima notifica della cartella esattoriale per mancanza di elementi essenziali nella relazione di notifica.

La Commissione Tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso e su ricorso in appello proposto dalla Regione Lazio, la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza nr. 156/5/07 depositata in data 7/6/2007, confermava la sentenza di primo grado e dichiarava prescritto il credito per decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la Regione Lazio con un motivo, M.S. non ha spiegato difese.

Motivi della decisione


Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Regione Lazio lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto prescritto il credito mentre al contrario il decorso del terzo anno successivo si riferisce al compimento dell'annualità interessata. Pertanto poichè la tassa dovuta si riferisce all'anno 1999, il termine finale di prescrizione andava a coincidere con la data del 31/12/2002.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sul punto si è pronunciata questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 3048 del 08/02/2008 secondo la quale: "La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)".

Infatti in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. (Sez. 1, Sentenza n. 3658 del 28/04/1997).

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto e cassata la sentenza impugnata. La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l'evolversi della vicenda processuale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese di giudizio dei gradi di merito e di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 5 civile, il 18 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014

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