NOTA 15
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 6-bis, del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44.
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 6-bis, del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44.
Art. 36
Base imponibile
1. Per il commercio di beni mobili
usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione,
nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione,
indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati
nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione
europea, l'imposta relativa alla rivendita é commisurata alla differenza tra il
prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto,
aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano
acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre
l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da
soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio
Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia
assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del
comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le
cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la
rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o
legatari.
3. I soggetti che applicano il
regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione,
applicare l'imposta nei modi ordinari a norma del titolo I e II del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa
dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta
secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente
l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli
oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella
afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato
l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento
di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa
annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale
relativa al bene acquistato o importato, ed é esercitata nella liquidazione in
cui tale operazione é computata.
5. La differenza di cui al comma 1 é
stabilita in misura pari:
a) al 60 per
cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il
prezzo di acquisto manca o é privo di rilevanza, ovvero non é determinabile;
b) al 50 per
cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di
commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale é
ridotta in ogni caso al 25 per cento
se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato.
Il periodo <<antiquariato>>
è stato variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415,
conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
b-bis) al 25 per cento
del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli
dell’antiquariato variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n.
415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
b-ter) al 50 per cento del
prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato,
francobolli da collezione e di collezione di francobolli nonché di parti, pezzi
di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche. Variato con l’art. 4, comma 1, lett. e),
n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507. I <<prodotti
editoriali di antiquariato>> sono state aggiunte dall’art. 2, comma 8
bis, lett. a), DL 31/12/96, n. 669, conv., con mod., dalla L. 28/2/97, n. 30.
6. Salva l'opzione per la
determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità
indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione
all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel
periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio
diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli
usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché‚ per le cessioni di
confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi
quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come
compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché‚ di qualsiasi altro bene, se
di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione
o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre
alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli
acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale
l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle
vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al
periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3, nell'ipotesi
di applicazione del margine globale.
<<Francobolli>>
soppressa con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con
mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
<<di parti, pezzi
di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche>> frase soppressa da l’art. 4, comma 1,
lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
<<Salva l'opzione
per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le
modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente>> sono
state sostituite alle precedenti
<<il margine di cui al comma1 è determinato globalmente>> l’art.
4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge
29/11/95, n. 507.
Le lettere: b,
b-bis,b-ter, sono state sostituite alla precedente lett. b, dall’art. 4, comma
1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
La frase <<prodotti
editoriali>> precedentemente sostituite a quelle che vi erano prima
<<di libri>> dall’art. 4,
comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge
29/11/95, n. 507 sono state abrogate dall’art. 2 , comma 8 bis, lett. b) DL
31/12/96, n. 669 conv., con mod., dalla L. 28/2/97, n. 30.
Il periodo <<nell’ipotesi
di applicazione del margine globale>> sono state aggiunte dall’art. 4,
comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge
29/11/95, n. 507.
7. Con uno o più decreti del Ministro
delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa,
per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di
cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali
l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la
determinazione dell'imposta dovuta.
9. Le cessioni dei beni indicati nel
comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con
esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non
esercitano attività di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra
soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di
trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo
38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di
trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne
fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di
registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle
finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15
settembre 1994, sono dovuti nella misura
stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.
Le frasi <<negli
scambi>> ad arrivare a <<margine>> sono state così sostituite
alle precedenti <<agli effetti della presente sezione>> dall’art. 4,
comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge
29/11/95, n. 507.
La frase <<da
chiunque>> sono state variate dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL
2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
10-bis Le disposizione del presente
articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria
acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.
Comma aggiunto dall’art.
2, comma 6-bis, del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44.
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