NOTA (5) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012
DL 13/8/11, N. 138, CONV., CON MODIFICHE, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE
2011, N. 148
ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO
4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti
dalla gestione del denaro contante: (comma
introdotto dall'articolo 12, comma 2, legge n. 214 del 2011)
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati
sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui
alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento
sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità
offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal
beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare
l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la
pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione
centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e
ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a MILLE euro, debbono essere erogati con
strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti
di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere
modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque
escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità;
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4-ter, legge n. 44 del
2012)
d) per incrementare i
livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli
accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per
tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto
di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai
soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza
con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei
tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle
finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari
finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti
in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che
tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle
norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula
della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere
stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli
intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le
convenzioni.