Visualizzazione post con etichetta NORMA PER LE PERSONE IN PENSIONE CHE DEVONO RICEVERE L'ACCREDITO SUPERIORE A 1000 EURO E DEVONO APRIRE UN CONTO CORRENTE OBBLIGATORIO.. Mostra tutti i post
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07/07/12




NOTA (5) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012            
DL 13/8/11, N. 138, CONV., CON MODIFICHE, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO

4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: (comma introdotto dall'articolo 12, comma 2, legge n. 214 del 2011)
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a MILLE euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità;
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4-ter, legge n. 44 del 2012)

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.

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