22/02/16

DPR 22/12/1986, N. 917 articoli 110 e 167 vari commi sono stati sostituiti

Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 110:

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
 
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
 
Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 167:
 
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.
 
[4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.] (3)
 
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
 
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
 
Legge di Stabilità 2016

 142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
    b) all'articolo 167:
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»;
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni».
 
143.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati  o  territori  di  cui  al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il  riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai  criteri  di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo.
 
144. Le disposizioni di cui ai commi  142  e  143  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2015.
145.   A   fini   di    adeguamento    alle    direttive    emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  Paese  per  Paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  modalita',  termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per  la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  che   hanno
l'obbligo di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  fatturato
consolidato, conseguito dal  gruppo  di  imprese  multinazionali  nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione,  di  almeno
750 milioni di euro e che  non  sono  a  loro  volta  controllate  da
soggetti diversi  dalle  persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   contenute   nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno  nella  stessa  misura
richiesta per le informazioni fornite  ai  sensi  delle  disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in  materia  fiscale.  In  caso   di   omessa   presentazione   della
rendicontazione  di  cui  al  primo  periodo  o  di  invio  dei  dati
incompleti o non veritieri  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
 
146. Agli obblighi  di  cui  al  comma  145,  alle  condizioni  ivi
indicate, sono tenute anche le societa'  controllate,  residenti  nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante  che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia  residente  in
uno Stato che non ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione  della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con  l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni  relative  alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione  Paese  per
Paese.
 
147. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri  generali  per  la  raccolta  delle  informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare  un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  di  applicazione  del
presente  comma  ed  e'  disposta  la  contestuale  soppressione   di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti.

20/02/16

TERMINE PER GLI ACCERTAMENTI E LEGGE DI STABILITA'

D.P.R. 633/72 ART. 57 
 
Vecchio Termine per gli accertamenti.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e
nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di
decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna (375) (376).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata (377).
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (378).
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli
accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto (379) (380).
 
Note:
  1. (375) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
  2. (376) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
  3. disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
  4. comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
  5. (377) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
  6. disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
  7. comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
  8. (378) Comma aggiunto dal comma 25 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
  9. con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
  10. (379) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi, anche, l'art.
  11. 57, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n.
  12. 448 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
  13. (380) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390
  14. (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
  15. manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
  16. 57 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

19/02/16

Legge stabilità 2016; nota variazione diminuzione iva; nota credito iva.

Nota credito IVA fallimenti e procedure concorsuali e nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente

Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:
•da parte del cessionario o committente, se l’operazione è assoggettata a reverse charge;
•nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;
•nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecu­tiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore.
Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:
•della sentenza dichiarativa di fallimento;
•del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
•del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
•dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.
Il cessionario o committente, assoggettato a una pro­ce­dura concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.
La legge di Stabilità (articolo 1, comma 126) riscrive l’articolo 26 del Dpr 633/1972 sulle variazioni Iva in diminuzione. Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica per l’emissione delle note in presenza di procedure concorsuali con l’individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.
Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o, infine, di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per le altre procedure la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del Tribunale l’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’impresa o pubblicato il piano di risanamento nel Registro delle imprese.
Nel caso in cui sia attiva una procedura – presumibilmente sia concorsuale o meno – non si applicherà la regola, operante in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 26, in base alla quale se un fornitore decide di attivare la variazione in diminuzione, il suo cliente deve annotarla nel registro delle vendite nei limiti della detrazione operata e fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore a titolo di rivalsa.
Per quanto riguarda i casi di pignoramento, la legge di Stabilità ha introdotto specifiche previsioni per definire il momento in cui la procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa.
Un’altra novità riguarda la possibilità di emettere note di variazioni Iva anche a favore del cessionario o del committente che abbia già assolto, con il meccanismo del reverse charge, l’imposta relativa all’operazione da rettificare. Le tipologie di reverse charge in questione sono quelle contemplate negli articoli 17 e 74 del Dpr 633/1972 e nell’articolo 44 del Dl 331/1993, e, dunque, il reverse per operazioni rese da soggetti non residenti, quello cosiddetto interno, nonché quello relativo a rottami.
Un soggetto che abbia acquistato da un prestatore comunitario un servizio in regime di reverse charge, il cui valore imponibile si riduce in conseguenza dell’applicazione di un abbuono per sopravvenuto accordo tra le parti, potrà dunque provvedere all’emissione di una nota di variazione che andrà a diminuire l’importo dell’Iva a debito/credito rilevata in sede di applicazione del reverse.
La legge di Stabilità, inoltre, inserisce nell’articolo 26 un’indicazione utile per i soggetti che operano con contratti a esecuzione continuativa o periodica (ad esempio, gli operatori energetici), in base alla quale, in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, la variazione in diminuzione dell’Iva non può essere operata per quelle prestazioni per le quali sia il fornitore che il cliente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tutte le modifiche apportate all’articolo 26 a carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge).
Unica eccezione è rappresentata dalle modifiche relative alle procedure, che sono applicabili nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura – presumibilmente concorsuale e non – successivamente al 31 dicembre 2016.
Estensione reverse charge
Il comma 128 della Stabilità estende, invece, l’ambito di applicazione del reverse charge (articolo 17 del Dpr 633/1972) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà comunque necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

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ART. 1 COMMI DA 126 A 128 DELLA LEGGE DI STABILITA'

126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte  che  successivamente
all' emissione  della  fattura  o  alla  registrazione  di  cui  agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile  di  un'operazione  o  quello
della relativa imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,
compresa la rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  o  della
registrazione.
  2.  Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a  norma  dell'articolo
25.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile
qualora gli eventi ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza  di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata,  entro  lo
stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di  inesattezze  della
fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  dell'articolo
21, comma 7.
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in  caso  di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte  del  cessionario  o
committente:
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose.
  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui  al
comma 2, il cessionario o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal  caso  registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.
L'obbligo di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma  4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
  7.  La  correzione  di  errori  materiali  o   di   calcolo   nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e  nelle  liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve  essere  fatta,  mediante  annotazione
delle  variazioni  dell'imposta  in  aumento  nel  registro  di   cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta  in  diminuzione  nel
registro di cui all'articolo  25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
essere corretti, nel registro di  cui  all'articolo  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio  e  dal  cessionario  o  committente  anche
mediante  apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25.
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a  contratti  a
esecuzione continuata o periodica, conseguente  a  inadempimento,  la
facolta' di cui al comma 2 non si  estende  a  quelle  cessioni  e  a
quelle prestazioni per  cui  sia  il  cedente  o  prestatore  che  il
cessionario  o  committente  abbiano  correttamente  adempiuto   alle
proprie obbligazioni.
  10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  esercitata,
ricorrendo i presupposti  di  cui  a  tale  disposizione,  anche  dai
cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto  ovvero  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
  11. Ai fini del comma 4,  lettera  a),  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi.
  12. Ai fini del  comma  4,  lettera  b),  una  procedura  esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
    a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal  verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
    b) nell'ipotesi  di  pignoramento  di  beni  mobili,  quando  dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di  accesso  al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per  tre  volte  l'asta  per  la
vendita  del  bene  pignorato  sia  andata  deserta,  si  decida   di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'».
  127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il  cessionario
o  committente  sia  assoggettato   a   una   procedura   concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al  predetto  articolo  26,  in  quanto  volte  a  chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi  di  carattere  interpretativo,  si   applicano   anche   alle
operazioni effettuate anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente.
  128. Al sesto comma dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente:
  «a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi   rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

18/02/16

CANONI LOCAZIONE (LEGGE DI STABILITA' ART. 1, COMMA 59).

Articolo modificato:
 
 
L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
 
ART. 1 LEGGE DI STABILITA'
 
59. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 - (Patti contrari alla legge) - 1. E' nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E'
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del
codice civile.
2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata
del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a
quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1
dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui
all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e'
pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo
considerato.
6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere,
con azione proponibile dinanzi all'autorita' giudiziaria, che la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale
azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta
l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non puo' eccedere quello del valore minimo definito ai
sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorita' giudiziaria
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a
tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore
della presente legge.
8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla
presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di
registrazione del contratto stesso».

13/02/16

LEGGE DI STABILITA' Termine per gli accertamenti

  130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 57. -  (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli  avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti  previsti  nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso   di   accertamento
dell'imposta a norma del primo comma  dell'articolo  55  puo'  essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a  quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Nel caso  di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza  d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data  di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a  quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli  anni  in  cui  si  e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto». 


12/02/16

Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
DECRETO 26 gennaio 2016

Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.
(16A00937)

(GU n.34 del 1122016)
 
Se lo vorrete richiedere in pdf allo scrivente fate presente il Vs.indirizzo mail scrivendo a:
 
 
scrivendo mi necessita copia modalità tenuta accesso Albo Amministratori

CIR. 29 DELL'11/2/2016 INPS (Ricongiunzione)

OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2016
SOMMARIO: Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno  2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione
In base all’art.2, comma 3, della legge 05 marzo 1990 n.45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
 
 
   Ciò premesso, il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2015 è negativo ed è pari a  -0,1%. Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.
 
  Si dispone pertanto che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno  2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
 
 Tanto premesso, si allegano:
 
-   le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);
- la tabella I/2016 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
-   la tabella II/2016 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%.

ASSONIME CIR. 5 DEL 10/02/2016 RIGUARDANTE L'IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 5: Imposta sul valore aggiunto – Variazioni dell’imponibile e dell’imposta 10/02/2016


La legge di stabilità ha introdotto alcune misure importanti per le imprese che risolvono pressanti problemi da tempo segnalati anche da parte nostra. Fra tali misure, particolare rilievo assumono quelle concernenti il recupero dell’IVA nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi e dell’imposta addebitata ai clienti; imposta che il fornitore anticipa all’erario senza poter concretamente esercitare la rivalsa.
In particolare, i temi affrontati dalle nuove disposizioni sono tre. Il più importante è quello del recupero dell’imposta nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali: le nuove norme anticipano alla data dell’inizio della procedura il momento in cui il creditore ha la possibilità di procedere al recupero dell’imposta, senza necessità di attenderne l’esito, come invece era fino ad oggi sancito.  Il secondo tema è quello dell’identificazione del momento in cui le procedure esecutive a  carattere individuale – per le quali il recupero dell’IVA resta subordinato all’esito negativo della procedura – si possono considerare infruttuose; riguardo a tale questione sono state date indicazioni precise e semplificatorie circa la prova dell’infruttuosità della procedura. Il terzo tema, pure fortemente sentito per molte categorie di imprese, è quello della possibilità di procedere al recupero dell’imposta nei casi di risoluzione giudiziale o di diritto, in presenza di contratti a prestazioni continuative o periodiche, senza necessità di iniziare una procedura esecutiva. Su questi punti, la presente circolare analizza le questioni applicative di maggior interesse e le implicazioni che derivano dalla nuova disciplina.

RIFORMA CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA

RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), adottato per sostenere, in via d’urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell’intervento del Governo dell’agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell’intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza.
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
  • viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;
  • vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
  • vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano) vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

11/02/16

Legge di Stabilità regole nuove sull'acquisto della casa.

Detrazione Iva su acquisto casa, approvata una modifica che consente una detrazione del 50% sull’Iva versata per l’acquisto della casa direttamente dal costruttore.

Molte novità relative alla casa: dopo la questione del leasing immobiliare esteso alla prima casa, è arrivata anche un’altra misura per stimolare l’acquisto di nuove case direttamente dal costruttore.

Si tratta della possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 50% dell’Iva del costo della casa, se l’acquisto è effettuato direttamente dal costruttore.

Imposte sull’acquisto della casa

In linea generale le imposte sulla casa variano in funzione del venditore: se l’immobile è venuto da impresa costruttrice in regime Iva, si applica l’Iva al 10% o al 4% (se prima casa), mentre se il venditore è un privato si applica il regime dell’imposta di registro (9% o 2%).

Di seguito si riportano il regime di imposizione in funzione del venditore e dell’immobile (prima casa o altra abitazione).

Regime Iva (l’immobile è venduto da costruttore in regime Iva)

Prima casa

In caso di acquisto della prima casa direttamente da impresa costruttrice è dovuta l’Iva con aliquota pari al 4% dell’importo oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:
•Iva al 4%
•imposta ipotecaria 200 euro
•imposta catastale fissa di 200 euro
•imposta di registro fissa di 200 euro

Altro immobile

In caso di acquisto di un immobile che non gode del beneficio prima casa è dovuta l’Iva con aliquota pari al 10% (o al 22% in caso di immobile di lusso) oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:
•Iva al 10 % (o al 22% in caso di immobile di lusso)
•imposta ipotecaria 200 euro
•imposta catastale fissa di 200 euro
•imposta di registro fissa di 200 euro

Inoltre, in tutti i casi si applica, eccetto alcune eccezioni particolari, anche un’imposta di bollo di 230 euro che considera il caso del rogito notarile e la tassa ipotecaria di 90 euro di cui 55 per la voltura catastale.
In caso di acquisto di “seconda casa”, l’Iva dovuta è pari al 10%.

Regime imposta di registro (l’immobile è venduto privato)

In caso di acquisto dell’immobile da soggetto privato o da impresa ma con vendita esente da Iva non è dovuta l’Iva ma solo l’imposta di registro valore minimo pari a 1.000 euro.

Prima casa

Se l’immobile gode delle agevolazioni sulla prima casa, si ha:
•imposta di registro del 2%
•imposta ipotecaria fissa di 50 euro
•imposta catastale fissa di 50 euro

Altro immobile

Se l’immobile non gode delle agevolazioni sulla prima casa, si ha:
•imposta di registro del 9%
•imposta ipotecaria fissa di 50 euro
•imposta catastale fissa di 50 euro

Il regime di imposizione è sempre più conveniente nel caso di acquisto da privato piuttosto che da costruttore, a maggior ragione se prima casa l’Iva è il doppio dell’imposta di registro.

Detrazione Iva su acquisto casa

Nel caso di acquisto di immobili soggetti ad Iva, si potrà detrarre il 50% dell’Iva versata.

I requisiti per poter detrarre il 50% dell’Iva versata sono i seguenti:
•l’immobile deve essere di tipo residenziale
•l’immobile deve essere di classe energetica A o B
•l’acquisto dove essere completato entro la fine del 2016

La detrazione andrà ripartita in 10 anni, proprio come la detrazione per ristrutturazione.

Esempio pratico detrazione Iva

In caso di acquisto di un immobile da 200.000 euro destinato a prima casa, si ottiene un’imposta pari a 8.000 euro (4%) e sarà quindi possibile detrarre 4.000 euro direttamente dalla dichiarazione dei redditi, da suddividere in 10 rate, ottenendo un risparmio di 200 euro all’anno.

In caso di acquisto di un immobile non di lusso di importo pari a 200.000 euro che non gode del beneficio prima casa, si applica un’aliquota pari al 10%, ottenendo l’Iva paria a 20.000 euro. Sarà quindi possibile detrarre 10.000 euro da suddividere in 10 rate, ottenendo un risparmio di 1.000 euro all’anno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'11/2/2016 SU BCC

Il Consiglio dei ministri si è riunito ieri, mercoledì 10 febbraio 2016, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.
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BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Misure urgenti per la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e altre disposizioni urgenti per il settore del credito (decreto legge)
Il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre disposizioni urgenti per il settore del credito. Nello specifico il decreto legge contiene la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione dell’accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. Inoltre, per favorire il recupero dei crediti, è stata inserita una misura che agevola la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione dell’imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 euro (anziché del 9% per valore di assegnazione). L'agevolazione è fruibile a condizione che l'immobile sia rivenduto nei due anni successivi.
Il pacchetto di misure si inserisce nell’ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l’obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l’economia reale e quindi favorire la crescita e l’occupazione. Fanno parte di questo disegno la riforma delle Banche Popolari approvata lo scorso anno e l’autoriforma delle Fondazioni di origine bancaria, sostenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di Autorità di vigilanza.
La riforma delle BCC consentirà di superare le criticità che presenta la vigente disciplina del settore: debolezze strutturali derivanti dal modello di attività, particolarmente esposto all’andamento dell’economia del territorio di riferimento, ed anche dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta. Allo stesso tempo viene confermato il valore del modello cooperativo per il settore bancario e rimane il principio del voto capitario.
Le linee guida dell’intervento riformatore sono:
•    confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
•    migliorare la qualità della governance e semplificare l’organizzazione interna;
•    assicurare una più efficiente allocazione delle risorse all’interno del sistema;
•    consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di  tensioni patrimoniali, anche attraverso l’accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
•    garantire l’unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.
In particolare, la riforma del settore del credito cooperativo prevede:
•    Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un’imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Non può però continuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa. In alternativa è prevista la liquidazione.
•    La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati ‘’contratti di coesione’’.  Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati.
•    La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali.
•    Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
•    La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all’articolo 2526 del codice civile) per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall’inadeguatezza patrimoniale o dall’amministrazione straordinaria.
•    Disposizioni transitorie: la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione alla Banca d’Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca d’Italia.  Il contratto di coesione è stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d’Italia. Sono previsti 60 mesi dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.
Il decreto legge include inoltre le disposizioni che permettono di avviare il regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. La misura ha caratteristiche tali da escludere la presenza di elementi di aiuto come formalmente confermato oggi dalla Commissione europea.
Scopo della misura è favorire lo sviluppo del mercato italiano dei non performing loans (prestiti non performanti), facilitando l’accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l’ostacolo principale per la crescita di questo mercato.
La garanzia dello Stato può essere concessa solo ai titoli della classe senior e  purché questi abbiano previamente ottenuto un livello di rating da una agenzia riconosciuta dalla BCE corrispondente a un investment grade. La garanzia diviene efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli junior.
La garanzia è onerosa e il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un rating corrispondente a quello dei tioli senior che verrebbero garantiti.
Il decreto legge definisce anche le caratteristiche delle operazioni ammissibili e dei titoli senior, la procedura di richiesta e l’eventuale fase di escussione delle garanzia.
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BILANCIO DELLO STATO
1) Riforma della struttura del bilancio dello Stato (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il provvedimento, per aumentare la trasparenza del bilancio prevede l’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi di spesa; l’introduzione, a fini conoscitivi, della contabilità integrata finanziaria-economico patrimoniale e di piano dei conti integrato e il progressivo superamento delle contabilità speciali. Per rafforzare la funzione allocativa, la programmazione e l’istituzionalizzazione della spending review nel processo di bilancio è prevista la revisione del ciclo del bilancio con la definizione di obiettivi di spesa per i Ministeri, coerenti con gli obiettivi programmatici del DEF, e un processo di monitoraggio sulla loro attuazione. Si sposta così, nella fase di programmazione, l’attenzione sull’intero ammontare delle risorse disponibili, anziché sugli interventi al margine annualmente disposti con la legge di stabilità. Per rendere maggiormente efficiente la gestione e più rapidi i tempi di pagamento delle amministrazioni, sono previste disposizioni per ampliare la flessibilità e snellire le relative procedure amministrative.
2) Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’esercizio della delega, consente di rendere più stretto e trasparente il legame tra la decisione parlamentare sull’allocazione delle risorse e i risultati dell’azione amministrativa, ponendo maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate. Ciò consente di migliorare la previsione e il monitoraggio degli andamenti di fabbisogno e debito pubblico, in coerenza con l’evoluzione delle regole fiscali europee, nonché la gestione dei flussi di cassa. Infine, il potenziamento del ruolo del bilancio di cassa permette di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi. A tal fine, il decreto dispone l’avvicinamento delle fasi dell’impegno di spesa e dell’accertamento di entrata a quelle, rispettivamente, del pagamento e della riscossione; l’istituzionalizzazione e l’obbligatorietà del ”cronoprogramma dei pagamenti” e la razionalizzazione della disciplina in materia di residui passivi.
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RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), adottato per sostenere, in via d’urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell’intervento del Governo dell’agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell’intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza.
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
•    viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;
•    vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
•    vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano) vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.
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ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE
1) Istituzione di un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, che istituiscono un ‘meccanismo di reazione rapida’ contro le frodi dell’imposta attraverso l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio di frodi.
Nello specifico, il decreto introduce una procedura particolarmente veloce e semplificata che consente agli Stati di applicare il reverse charge quando i controlli fiscali rilevino l’esistenza di frodi improvvise e massicce su specifiche transazioni commerciali. Il provvedimento, inoltre, amplia l’elenco delle operazioni  alle quali gli Stati membri, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, possono applicare il regime dell’inversione contabile per il versamento dell’Iva. Il reverse charge può quindi essere esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, ai dispositivi a circuito integrato. Resta confermata per il Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare, con decreti di natura non regolamentare,  ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito degli elenchi inclusi nella direttiva europea. Il Ministro può anche, attraverso propri decreti di natura regolamentare, individuare ulteriori operazioni non incluse negli elenchi per le quali sarà necessario ottenere l’autorizzazione dalle istituzioni europee.
2) Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva europea sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/50/UE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,  della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE .
I punti maggiormente qualificanti dell’intervento normativo sono:
•    l’innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli obblighi di  comunicazione al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate: si passa dall’attuale livello del 2 per cento al 3 per cento, soglia più in linea con l’esperienza degli altri paesi europei e in grado di bilanciare meglio le esigenze  di trasparenza informativa, che rimane garantita, con le esigenze di semplificazione e riduzione dei costi  a beneficio degli investitori;
•    l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, con contestuale attribuzione  alla Consob del potere di reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo previa realizzazione di un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di eccessivi oneri per gli emittenti, in particolare le PMI, e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad alimentare le  scelte degli investitori senza però condurre ad un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.
Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a: semplificare alcuni aspetti definitori, quali – ad esempio – la determinazione dello stato membro di origine, la qualifica di PMI soggette ad una soglia per la notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura del 5 per cento, più elevata di quella ordinaria (3 per cento), la distinzione tra la fase di ammissione a quotazione e quella di ammissione alle negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico delle società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima dettati dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato regime informativo; disegnare un sistema di sanzioni efficace e proporzionato, sia per le società che commettano violazioni, sia nei confronti degli esponenti aziendali e del personale che abbiano contribuito alle violazioni suddette.
3) Attuazione della direttiva europea relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo volto a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD) che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi.
Lo schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad attutire l’impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica dell’intermediario, sia a prevenire l’insorgere della stessa.
Lo schema di decreto legislativo conferma in 100.000 euro l’ammontare massimo del rimborso dovuto ai depositanti. Questo livello di copertura è stato armonizzato dalla direttiva e si applica a tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all’interno dell’Unione Europea.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce la dotazione finanziaria minima di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi, armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.
4) Armonizzazione delle legislazioni relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.
La nuova disciplina si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i bulk containers, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, etc. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
•    eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
•    applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
•    informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
A tali fini, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi al presente decreto legislativo, quindi avere effettuato le procedure di valutazione  richieste, compresa la marcatura di conformità CE. I distributori e gli importatori sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti.
5) Attuazione della direttiva europea relativa alle misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2014/61/UE riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità su cui è stato espresso parere favorevole dalle competenti Commissioni parlamentari.
Obiettivo della direttiva europea è la rapida diffusione di reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, in linea con l’Agenda digitale europea che prevede, entro il 2020, che tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.
Lo strumento individuato dalla direttiva europea è essenzialmente quello della riduzione del costo delle opere di ingegneria civile necessarie al passaggio delle reti ad alta velocità. La direttiva chiede agli Stati membri di fissare obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, tali che - ove ne siano richiesti da operatori di rete di comunicazione - debbano acconsentire a che questi ultimi il passaggio. Al fine di rendere effettivi gli obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire simmetria informativa, prevedendo un diritto d’accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.
A queste misure si affiancano ulteriori previsioni rafforzative dell’obiettivo di facilitare la posa della fibra ottica. Segnatamente, la semplificazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni all’effettuazione di scavi, alla realizzazione di opere civili con termini abbreviati; e l’attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione delle risoluzione delle eventuali controversie in ordine alle richieste di accesso.
Il decreto legislativo è coordinato alle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento che hanno anticipato alcune previsioni della direttiva europea. Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture fisiche esistenti presso un’unica banca dati – il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).
6) Batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE sulle pile, gli accumulatori e i relativi rifiuti di questi prodotti. Questo provvedimento consente all’Italia di risolvere positivamente la procedura d’infrazione 439/2015, avviata per il mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013.
Il provvedimento, in conformità al dettato della nuova direttiva europea, sopprime la deroga all'immissione sul mercato di pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2% in peso: non sarà dunque più possibile commercializzarle, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. Inoltre, prevede, sempre in linea con la direttiva europea, un regime transitorio per posticipare al 31 dicembre 2016 la deroga relativa al divieto di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, per consentire agli operatori economici dell’intera filiera di adeguarsi alle nuove tecnologie sostitutive. Infine,  stabilisce un termine di sei mesi per permettere ai produttori di conformarsi all’obbligo di fornire istruzioni sulla corretta rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori ai professionisti qualificati indipendenti.
7) Attuazione della direttiva europea relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/54/UE, relativa a talune  responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Nello specifico il  provvedimento si pone il raggiungimento di molteplici obiettivi, tra cui quello di breve periodo relativo al miglioramento della qualità di impiego e di vita per tutti i marittimi, che lavorano su navi battenti bandiera nazionale, secondo le previsioni della convenzione International labour organization (ILO) sul lavoro marittimo del 2006.
L’obiettivo operativo e immediato che si pone l’intervento normativo è di garantire in maniera efficace il rispetto delle norme della convenzione mediante nuove e più incisive procedure ispettive volte ad accertare le condizioni di vita e di lavoro a bordo, con l’attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, che possono, in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave.
Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo vi è la competitività e sostenibilità di un politica europea dei trasporti, tesa alla creazione di uno spazio unico dei trasporti, attraverso la promozione dell’occupazione e rafforzamento della sicurezza in ambito marittimo. Un altro obiettivo importante è anche quello di limitare il dumping sociale, che peggiora le condizioni di lavoro a bordo e penalizza gli armatori che offrono condizioni di lavoro dignitose in conformità alle norme dell’OIL.
Effetti positivi più diretti di medio-lungo periodo sono individuabili nel rafforzamento della sicurezza marittima e nel miglioramento della qualità dei trasporti marittimi, in quanto sicuramente un più efficace e stringente sistema di controlli sulle condizioni di salute e di lavoro a bordo può diminuire in gran parte gli incidenti in mare causati dal fattore umano, in particolare la stanchezza.
Infine, l’intervento regolatorio contribuirà, nel lungo periodo, a garantire condizioni di parità a livello mondiale per il settore marittimo mediante l’applicazione della convenzione.
8) Attuazione della direttiva europea sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il provvedimento recepisce una direttiva che adegua precedenti Direttive al Regolamento dell’Unione europea, denominato GHS,  che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Al fine di proteggere lavoratori, consumatori e ambiente attraverso l’indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le imprese sono chiamate, dunque, a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole.
9) Attuazione della direttiva Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della salute Beatrice Lorenzin, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM che stabilisce i requisiti che devono possedere, ai fini della tutela della salute della popolazione, le acque destinate al consumo umano, relativamente alle sostanze radioattive sia di origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi che si trovano normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da alcune attività tecnico-industriali). Il controllo delle acque, peraltro obbligatorio, effettuato attraverso il monitoraggio dei valori di parametro, viene svolto dalle Regioni attraverso un programma di controllo, approvato dal Ministero della salute, che garantisce la valutazione dei rischi per la popolazione e la adozione delle misure cautelative qualora il superamento di tali valori di parametro rappresenti un rischio per la salute. Il provvedimento consentirà di ottenere una serie di informazioni di monitoraggio coerenti e uniformi sul territorio assicurando così la conformità ai principi di radioprotezione. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fornirà specifiche indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza di applicazione del decreto nel territorio nazionale. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i gestori che non effettuano i controlli o che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti; le ASL provvederanno all’accertamento delle violazioni e le regioni e provincie autonome all’irrogazione delle sanzioni.
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ATTUAZIONE DI DECISIONI QUADRO
1) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Il provvedimento introduce norme comuni ai diversi Paesi dell’Unione europea nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale. Lo scopo perseguito, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un’ottica di reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni (a titolo esemplificativo, l’obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di lavoro, il divieto di frequentare determinati locali o zone; l’obbligo di risarcire i danni causati dal reato) impartiti con la sospensione condizionale della pena tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.
2) Attuazione della decisione quadro che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI E 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo. Nello specifico il provvedimento adegua l’ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell’imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell’Unione europea. Tanto serve anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
3) Attuazione della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Nello specifico il provvedimento si inserisce nel solco di una normativa nazionale e sovranazionale volta al superamento dei tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti cross-border crimes. Con questo nuovo strumento si autorizzano gli Stati membri a istituire squadre investigative comuni quando occorre compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna  assicurare il loro coordinamento, rispettando i sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri.
La criminalità organizzata si connota oggi per il ricorso a forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente ricordare le modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo, alla criminalità informatica per rilevare come il potenziamento e l'affinamento delle sinergie criminali su scala sovranazionale - con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in Paesi con diverse giurisdizioni nazionali - costituisce un oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti. Attraverso la costituzione di squadre investigative comuni non si tratta più di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, ma di individuare ambiti di azione comune che consentano di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale.
4) Attuazione della decisione quadro relativa all’esecuzione dell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Con questo provvedimento si regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca. L’obiettivo è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsiasi Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale. Vengono in definitiva semplificati i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l’incremento della criminalità transfrontaliera, favorendo i rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate.
5) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
Il decreto recepisce uno strumento di cooperazione giudiziaria per consentire che le sanzioni pecuniarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Viene dunque operata una “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a consentire l’esecuzione all’estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa. In passato il legislatore italiano attribuiva al meccanismo di applicazione di questo tipo di sanzioni uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini: le condanne a pena pecuniaria sono in Italia solo il 20% rispetto, ad esempio, al 70% della Germania. Con questo intervento normativo l’Italia si pone dunque in linea con gli standard europei.
6) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
Nello specifico, il provvedimento introduce disposizioni comuni ai diversi Paesi dell’Unione europea nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e sia necessario sorvegliarla in attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona è sottoposta ad una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza.
Si fornisce così uno strumento efficace, fondato sul principio del mutuo riconoscimento, per assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato in giudizio. Il provvedimento ha inoltre l’obiettivo di promuovere il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, in tal modo rafforzando il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza e di migliorare la protezione delle vittime e della collettività, tenuto conto del rischio rappresentato dal regime esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo.
Con questo strumento si evita inoltre il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo è esposta al rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne risulta necessario, quindi, adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso, in tal caso anche deteriore, da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.
7) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
Nello specifico il provvedimento introduce uno strumento volto a “prevenire” la violazione del divieto del ne bis in idem attraverso meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali. In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la possibilità che si duplichino le azioni penali comporta un vulnus alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli. Basti pensare agli oneri per le vittime e i testimoni che si vedono citati a comparire in più Paesi per la stessa vicenda e alla dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un’ottica di reciproca fiducia – potrebbero essere condotti da uno solo di essi.
Il meccanismo di risoluzione prefigurato dalla decisione stabilisce che gli Stati membri, parimenti competenti ad avviare un'azione penale in relazione ad un illecito sulla base dei medesimi fatti, dopo essersi consultati, si “accordino”, anche con l’ausilio di Eurojust, per individuare lo Stato su cui concentrare la giurisdizione.
È lasciata dunque alle autorità interessate la massima flessibilità per addivenire a una soluzione “efficace”, compatibilmente con i principi del proprio ordinamento.
8) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
La nuova disciplina completa il quadro della c.d. libera circolazione dei provvedimenti giudiziari nell’ambito dell’Unione, fondata sul reciproco riconoscimento e la piena fiducia tra gli Stati. In particolare dà piena attuazione al Sistema europeo di informazione sui Casellari giudiziari, istituito con le due decisioni quadro numeri 315 e 316, oggetto anche esse di recepimento.
Si consente così che le autorità giudiziarie possano prendere in considerazione le sentenze di condanna pronunciate, per fatti diversi, in altri Stati membri nei confronti dell’imputato, per poter trarre da quel precedente ogni utile conseguenza circa le determinazioni sulla pena da irrogare, per valutare la recidiva o per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, e per stabilire ogni altro effetto penale della condanna.
Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei recidivi.
9) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.
Con il decreto legislativo si migliora lo scambio di informazioni sulle condanne, mediante la definizione delle modalità con le quali uno Stato membro, in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro, (c.d. Stato membro di condanna) trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata (c.d. Stato membro di cittadinanza).  Si provvede quindi alla definizione degli obblighi di conservazione di tali informazioni in capo allo Stato membro di cittadinanza e si precisano le procedure che le autorità di detto Stato devono seguire nel rispondere ad una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale.
Si stabiliscono infine protocolli comuni che permettono una omogenea attività di iscrizione e interrogazione della rete dei casellari nazionali tra loro collegati. Si realizza in tal modo la compiuta base giuridica per il funzionamento del Sistema informatizzato di scambio di informazioni (c.d. sistema ECRIS), già istituito il 26 aprile 2012 grazie al finanziamento e al supporto tecnico della Commissione europea e all’impegno di ciascun Stato membro.
Si realizza così pienamente l’obiettivo di far conoscere, con un’unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali di un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.
10) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.  Si persegue in tal modo la finalità di rendere operativa, dal punto di vista tecnico, l’organizzazione degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale, oggetto di previsione della decisione quadro n. 315 del 2009.
Si sviluppa un sistema informatizzato di scambio di informazioni (c.d. sistema ECRIS), tra Stati membri, sulle condanne, ai fini di una comunicazione efficace, sulla base di un formato standard, che abbia omogeneità dei dati, facilmente traducibili con dispositivi automatizzati.
Ciò avviene mediante l’istituzione di tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene, oggetto specifico del decreto legislativo, dirette a facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse.
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NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE
1) Attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante l’attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo - approvato dalla Commissione paritetica in data 5 ottobre 2015 - trova ragione nelle specificità regionali del settore scolastico derivanti dallo Statuto speciale e armonizza i principi fissati dalla legge 13 luglio 2015 n.107 (La buona scuola) con l’ordinamento scolastico regionale.
2) Attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-AltoAdige su misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle Province di Trento e Bolzano (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante l’integrazione all’articolo 19 del Dpr 22 marzo 1974, n. 381 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica) concernente misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle Province di Trento e Bolzano. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo - definitivamente approvato dalla Commissione paritetica in data 7 ottobre 2015 - si prefigge lo scopo di garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione di particolari aree montane che presentino un elevato valore paesaggistico e naturalistico, riconoscendo alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di adottare motivatamente apposite misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che insistono nel territorio di rispettiva competenza, garantendo comunque agli utenti adeguate misure alternative.
3) Attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche in materia di controllo della Corte dei Conti (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al Dpr 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei Conti. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo - definitivamente approvato dalla Commissione paritetica in data 16 dicembre 2015 - in coerenza con l’evoluzione dell’ordinamento normativo e con la giurisprudenza costituzionale chiarisce il ruolo e le competenze della Corte dei Conti, nonché il rapporto tra le sue attribuzioni e quelle della Regione. Le norme estendono la funzione di sindacato della Corte stessa sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti locali nonché degli altri enti pubblici  e prevedono altresì, in capo alla Regione e alle Province autonome, il compito di istituire un proprio collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, operante in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.
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RIORGANIZZAZIONE MINISTERO AFFARI ESTERI
Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (decreto presidenziale – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, ha approvato in esame preliminare un decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 125 che ha rinnovato integralmente il quadro istituzionale della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante l’istituzione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale spetta l’elaborazione delle priorità strategiche, l’ analisi e la programmazione delle politiche, la cooperazione multilaterale, i rapporti con la UE in materia di Sviluppo, l’assistenza umanitaria nonché la gestione dei profili più propriamente di politica estera connessi con le attività di cooperazione allo sviluppo, mentre all’Agenzia sono riservate attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione .
Il provvedimento disciplina le nuove competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e prevede tra l’altro la riduzione a non più di sette degli attuali tredici uffici di livello dirigenziale della Direzione, che acquista le competenze attualmente svolte da altre Direzioni Generali del Ministero in tema di fonti di finanziamento dello sviluppo, banche e fondi di sviluppo,  e di politiche di vicinato della UE
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INCARICO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Il Presidente  Renzi ha annunciato al Consiglio dei ministri  la sua intenzione di conferire ad Enrico Costa, neo nominato Ministro senza portafoglio, l’incarico per gli affari regionali e le autonomie nonché la delega alla famiglia. Il Consiglio dei ministri ha condiviso e ha salutato il neonominato Ministro con un applauso. Il Presidente Renzi gli ha augurato buon lavoro.
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IDROCARBURI, REFERENDUM  IL 17 APRILE 2016
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l’indizione del referendum popolare relativo all’abrogazione della previsione che le attività di coltivazione di idrocarburi relative a provvedimenti concessori già rilasciati in zone di mare entro dodici miglia marine hanno durata pari alla vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La consultazione si terrà il 17 aprile 2016.
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NUOVO STATUTO DELLA BANCA D’ITALIA
Su proposta del Presidente Matteo Renzi il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo statuto della Banca d’Italia, deliberato dall’assemblea straordinaria dei partecipanti a seguito del parere preventivo espresso dalla Banca centrale europea.
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PROTEZIONE CIVILE
In materia di protezione civile il Consiglio dei ministri ha deliberato la parte residua del finanziamento già stimato per fare fronte agli  interventi necessari al ripristino della normalità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 ed ha approvato le modalità di utilizzo dello stanziamento per la realizzazione degli interventi di recupero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2013 nel territorio della Sardegna.
È stato poi dichiarato lo stato d’emergenza per consentire le operazioni di protezione civile necessarie a contrastare i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Foggia e Taranto.
È stato infine prorogato lo stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito la Regione Molise.
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AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
È stata esaminata la questione deferita alla decisione del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988 a causa del contrasto sorto fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo nell’ambito della pronuncia di compatibilità ambientale del progetto definitivo dell’autostrada regionale cispadana, dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13. In considerazione degli aspetti, giudicati rilevanti, attinenti la salute delle popolazioni interessate e la conservazione dell’habitat e delle specie faunistiche protette, il Consiglio dei ministri  ha condiviso la proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al tracciato in prossimità del comune di S. Agostino e della frazione di San Carlo, condividendo quindi lo spostamento del medesimo tracciato a nord della frazione di San Carlo.
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CITTADINANZA ITALIANA A UN CITTADINO SIRIANO
Su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano, il Consiglio dei ministri ha approvato il conferimento della cittadinanza italiana a Faysal  SHASHIT, nato a Damasco (Siria) il 1° agosto 1952, per meriti speciali. Il dottor SHASHIT, cittadino siriano, nel corso della ultratrentennale relazione con l’Italia, dove  ha compiuto gli studi dal 1974 al 1979 con il conseguimento della laurea in scienze turistiche presso l’Università di Napoli,  ha maturato forti sentimenti di affetto per il nostro Paese manifestati, in particolare, attraverso gesti di sostegno attivo ai lavoratori italiani in Kuwait, nel periodo dell'invasione irachena. Durante il suo soggiorno studentesco in Italia si è distinto per varie attività di volontariato, quali donazioni di sangue e raccolta di fondi in favore delle popolazioni terremotate del Friuli, testimoniate anche dai mezzi di informazione. L’Ambasciata ha evidenziato inoltre il suo ruolo attivo nel favorire  numerose imprese italiane nello sviluppo dei rapporti commerciali con ditte del Kuwait, del Golfo e della Siria, reso possibile dalla profonda conoscenza del mondo produttivo italiano. Alfano ha riferito che la costanza del suo comportamento ha ispirato nuove iniziative, volte al consolidamento dei rapporti nell'area dei Paesi del Golfo.
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MOLISE, VERIFICA RIENTRO PIANO SANITARIO
Tenuto conto della verifica delle condizioni richieste dalle norme vigenti in materia, effettuate dall’apposito Tavolo e dal Comitato per la valutazione del Piano di rientro del deficit, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’erogazione alla Regione Molise di un’anticipazione di somme a valere sulle spettanze residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto il 2009, a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e ferma restando la facoltà di recupero
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NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Diego PIACENTINI a Commissario straordinario del governo per il digitale e l’innovazione. Il Commissario assumerà le funzioni il 17 agosto 2016.
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MOVIMENTO DEI PREFETTI
Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano ha approvato il seguente movimento dei prefetti:
•    Maria Rita LEONARDI è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Enna, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
•    Giuseppe Mario SCALIA è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Sondrio cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge n. 410/91
•    Il Dirigente Generale di P.S. Luigi Mario Francesco SAVINA è nominato Prefetto ed è destinato a svolgere le funzioni di Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province Autonome.
Per le seguenti leggi regionali si è deliberata la non impugnativa:
1) Legge Regione Puglia n. 35 del 14/12/2015 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia
2) Legge Regione Calabria n. 26 del 15/12/2015 “Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2014”.
3) Legge Regione Calabria n. 27 del 15/12/2015 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della regione Calabria per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”.
4) Legge Regione Calabria n. 28 del 15/12/2015 “Modifiche all’articolo 26 della legge regionale  21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)”.
5) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 27 del 15/12/2015 “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016”.
6) Legge Regione Molise n. 17 del 09/12/2015 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”.
7) Legge Regione Molise n. 18 del 10/12/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni)”.
8) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 28 del 15/12/2015 “Legge regionale di stabilità 2016”.
9) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 29 del 15/12/2015 “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018”.
10) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 30 del 15/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante “Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n.7”.
11) Legge Regione Marche n. 27 del 04/12/2015 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2014”.
12) Legge Regione Puglia n. 36 del 15/12/2015 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126”.
13) Legge Regione Toscana n. 75 del 11/12/2015 “Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015”.
14) Legge Regione Toscana n. 76 del 11/12/2015 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003”.
15) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 31 del 15/12/2015 “Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali”.
16) Legge Regione Veneto n. 21 del 16/12/2015 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014”.
17) Legge Regione Campania n. 17 del 23/12/2015 “Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l’accesso ai giovani)”.
18) Legge Regione Liguria n. 21 del 22/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)”.
19) Legge Regione Liguria n. 24 del 22/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33)”.
20) Legge Regione Liguria n. 25 del 22/12/2015 “Norme in materia di cimiteri per animali”.
21) Legge Regione Liguria n. 26 del 22/12/2015 “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali)”.
22) Legge Regione Marche n. 28 del 21/12/2015 “Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017”.
23) Legge Regione Molise n. 19 del 21/12/2015 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 4/2002 e dell'art. 50 del d.lgs. n.118/2011. Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2015. Modifiche a leggi regionali”.
24) Legge Regione Toscana n. 78 del 18/12/2015 “Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007”.
25) Legge Regione Toscana n. 79 del 18/12/2015 “Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009”.
26) Legge Regione Umbria n. 18 del 18/12/2015 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2016”.
27) Legge Regione Calabria n. 29 del 24/12/2015 “Disposizioni in materia di personale della regione Calabria”.
28) Legge Regione Lombardia n. 39 del 22/12/2015 “Recepimento dell’intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
29) Legge Regione Lombardia n. 40 del 22/12/2015 “Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»), e conseguente modifica dei confini del Parcoregionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”.
30) Legge Regione Piemonte n. 27 del 24/12/2015 “Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo”.
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Il Consiglio dei ministri è terminato alle 23.45

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

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