23/06/12



Articolo 35 (Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464) art. 3-bis aggiunto dalla L. 44/2012 (Accertamento dell'accisa sulla birra)
1 Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.
2 Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza.
3 Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.
3-bis Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore  ai 10.000 ettroliti l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base  di appositi misuratori direttamente dall’esercente dell’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta.  Non si applicanole disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
Il comma 3-bis è stato aggiunto dall’art. 2, comma 11, DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44, a decorrre dal 2/3/2012
4 Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.
5 Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6 Sono ammesse le seguenti tolleranze: a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori; b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati; c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7 Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitrigrado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43 (16/a).

20/06/12


NOTA 16




DPR 29/9/73, N. 600 
ART. 58. Domicilio fiscale.
(NORMA IN RIFERIMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)

1 Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
2 Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
La frase da <<nonché>> fino a <<22 dicembre 1986, 917>> sono state aggiunte dall’art. 10, comma 2, della L. 23/12/1998, n. 448
3 I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
4 In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
La frase da<<in tutti gli atti>>  è stata sostituita da <<negli>> dall’art. 2, comma 7, lettera a), del DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L 26/4/12, n. 44 a decorrere dal 26/4/12

5 le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantacinquesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

18/06/12



NOTA 15 
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 6-bis, del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44.



Art. 36
Base imponibile
1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita é commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma del titolo I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed é esercitata nella liquidazione in cui tale operazione é computata.
5. La differenza di cui al comma 1 é stabilita in misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o é privo di rilevanza, ovvero non é determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale é ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato.
Il periodo <<antiquariato>> è stato variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli dell’antiquariato variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezione di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. Variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507. I <<prodotti editoriali di antiquariato>> sono state aggiunte dall’art. 2, comma 8 bis, lett. a), DL 31/12/96, n. 669, conv., con mod., dalla L. 28/2/97, n. 30.
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché‚ per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché‚ di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3, nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
<<Francobolli>> soppressa con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
<<di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche>> frase soppressa da l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
<<Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente>> sono state sostituite alle precedenti  <<il margine di cui al comma1 è determinato globalmente>> l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
Le lettere: b, b-bis,b-ter, sono state sostituite alla precedente lett. b, dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
La frase <<prodotti editoriali>> precedentemente sostituite a quelle che vi erano prima <<di libri>>  dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507 sono state abrogate dall’art. 2 , comma 8 bis, lett. b) DL 31/12/96, n. 669 conv., con mod., dalla L. 28/2/97, n. 30.
Il periodo <<nell’ipotesi di applicazione del margine globale>> sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui é esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale é esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.
Le frasi <<negli scambi>> ad arrivare a <<margine>> sono state così sostituite alle precedenti <<agli effetti della presente sezione>> dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
La frase <<da chiunque>> sono state variate dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
10-bis Le disposizione del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 6-bis, del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44.

N.B.: Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico, è aggiornato a totale discrezione dello scrivente. 

16/06/12


Modifiche fatte attraverso la Legge n. 44/2012. Tutte le note, spiegano ciò che è stato modificato dalla Legge, negli articoli precedentemente in vigore.

NOTA 8
Art. 2484 c.c.
[1] Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
1-bis La società si scioglie, oltre che per i motivi sopra indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’art. 2463-bis, in capo a tutti i soci. (Comma inserito dall’art. 2, secondo comma, del DL 24/01/2012, n. 1, a decorrere dal 24/1/2012).
[2] La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
[3] Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
[4] Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.


NOTA 9

ART. 2485 C.C.

Obblighi degli amministratori 

- [1] Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
- [2] Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.



 NOTA 10

DPR 633/72 ART. 35


35. Inizio, variazione e cessazione di attività.
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
2. Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati IL C.F. per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; (lettera inserita dall’art. 27, comma 1, lettera a), del DL 31/5/2010, n. 78, conv. con mod., dalla legge 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal 31/5/2010).
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusine dei dati che l’agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3 In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4 In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.
5 I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6 Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7 L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis Per i soggetti che hanno effettuato l’operazione di cui al comma 2, lett. e-bis), entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita iva, l’ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del D.L. 30/8/93, n. 331, conv., con mod., dalla legge 29/10/93, n. 427. (Comma inserito dallart. 27, comma 1, lett. b), del D.L. 31/5/10, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal 31/5/2010).
7-ter Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis. (Comma inserito dall’art. 27, comma 1, lett. b), del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal 31/5/2010).
8 I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10 Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11 I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12 In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13 I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14 Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15 Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis L’attribuzione del numero di partita iva determina le esecuzioni di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. (Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 4/7/06, n. 223, conv. con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248. Tale disposizione si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita iva effettuate a decorrere dall’1/11/06).
15-ter Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate :
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita iva determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’art. 38 del D.L. 30/8/93, n. 331, conv., con mod., dalla legge 29/10/73, n. 427 e succ. mod., a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 Euro.
15-quater Ai fini del contrasto alle frodi sull’Iva intracomunitaria, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 22 del regolamento CEE del 7/10/03, n. 1798.
15-quinques L’attribuzione di partita Iva è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti  e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie

NOTA 11
Art 2487 c.c (Revoca dello stato di liquidazione)
[1] La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436. [2] La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

N.B.: Continua la nostra opera per cercare di rendere chiaro ai colleghi soprattutto gratis. La nostra non è testata giornalistica e non è un periodico tutto viene trasformato in base a quanto viene deciso dalla mia persona. 

NOTA 12


Si riporta il testo già vigente dell’art. 35, comma 28 del DL 4/7/06, n. 223 conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248, alla sostituzione apportata dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal 29/4/2012.

ART. 35, COMMA 28

Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione

28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Attualmente si modifica come di seguito: 
5-bis.  Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento»

 NOTA 13

Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(N.B. quest’ultimo art. 11, così recita: “Art. 11-bis. Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie 1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso  le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ai sensi dell’articolo 32, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo”).
(comma così modificato dall'art. 3, comma 14, legge n. 44 del 2012)

…,le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(le parole da<l’obbligo della comunicazione> fino a <n.605> sono stati aggiunti dall'articolo 2, comma 6, legge n. 44 del 2012).
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. 
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), legge n. 106 del 2011)
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), legge n. 106 del 2011)

NOTA 14 

Articolo 7
 Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
1 Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. (Comma così modificato dall’art. 1, co. 332, lett. b, n. 1, della Legge 311 del 30-12-2004 a decorrere dall’1/1/2005)
2 A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
3 Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
4 Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente 
(Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144).
5 Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g- ter) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza, dichiarati dagli utenti. 
(Le parole <<dichiarati dagli utenti>> sono state aggiunte dall’art. 2 comma 14, lett. b), del DL 30/9/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248, a decorrere dal 4/10/2005. Il periodo da <<al fine dell’emersione>> fino a << è attivata l’utenza>> è stato aggiunto dall’art. 1, comma 332, lett. b), n.2, della L. 30/12/2004, n. 311, a decorrre dal 01/01/2005. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal presente art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del DPR 29/9/73, n. 605, come modificato dall’art. 1, n. 2) della lett. b) del comma 332 della L. 30/12/2004, n. 311 a decorrre dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesimeinformazioni sono acquisite dai precedenti soggetti in occasionedel rinnovo o della modificazione dello stesso contratto).
6 Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale
I dettagli delle varie modifiche si elencano appresso: (Le parole << e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo>>  sono state inserite dal comma 1, lett. a), così modificato dall’art. 63 del DLgs 231 del 2007. Le parole << e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per cono o nome di terzi>> sono state inserite dal comma 1, lett. b), così modificato dall’art. 63 del DLgs 231 del 2007. Le parole da << l’esistenza dei rapporti>> fino a << compreso il codice fiscale>> sono state aggiunte dall’art. 37, comma 4°, lett. a), del DL 223 del 4/7/06, conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248. a decorrere dal 4/7/06. Le parole <<per conto proprio ovvero per conto di terzi>>sono state inserite dall’art. 2, comma 14, lett. c), n. 1), del DL 30/9/05, n.  203, conv., con mod., dalla L 02/12/05, n. 248. Ai sensi dell’art. 2, comma 14-bis del DL 30/9/05, n. 203, conv., con mod., dalla L 2/12/2005, n. 248, le disposizioni di cui al precedente sesto comma dell’art. 7 del DPR n. 605/73, come mod., dal DL 203/05, conv., con mod., dalla L. n. 248/05 hanno avuto effetto dallì1/1/06. Le parole da << esclusione>> fino a <<a .1500 euro>> sono state aggiunte dall’art. 2, comma 14, lett. c), n. 2), del DL 30/9/05, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/05, n. 248. Ai sensi dell’art. 2, comma 14-bis del DL 30/9/05, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248, le disposizioni di cui al precedente comma dell’art. 7 del DPR n. 605/73, come modificate dal DL n. 203/05, conv., con mod., dalla L. 248/05, hanno avuto effetto dal 1/1/06. Comma sostituito dall’art. 1, comma 332, lett. b), n. 3), della L. 30/12/04 n. 311 a decorrere dall’1/1/05.
7 Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
8 I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
9 Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (Comma aggiunto dall'art. 21, comma 14, l. 27 dicembre 1997, n. 449).
10 Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
11 Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del  Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. 
Le parole << sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale>> sono state sostituite da << sia in fase d’indagine preliminari>> dall’art. 63, comma 2, del DLgs 231 del 2007. Le parole <<nonche' le comunicazioni>> sono state inserite dall’art. 37, comma 4, lett.b), del DL 223 del 4/7/06 conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248 a decorrre dal 4/7/06. Il periodo << Le informazioni comunicate>> fino a << e per l'applicazione delle misure di prevenzione>> è stato aggiunto dall’art. 37, comma 4°, lett. b). del DL 4/7/06, n. 223conv., con mod., dalla L. 4/8/06 , n. 248, a decorrere dal 4/7/06. Le parole << di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all’ottavo>> sono state così sostituite alle precedenti  <<di cui ai commi dal primo all’ottavo>> dall’art. 2, comma 14 , lett. c-bis), n.1, del DL 30/9/05 n. 203, conv., con mod., dalla L 2/12/05 n. 248, a decorrre dal 3/12/05. Il periodo << Le rilevazioni e le evidenziazioni>> fino a << successive modificazioni>> è stato aggiunto dall’art.2, comma 14, lett. c-bis), n.2), del DL 30/9/05, n. 203 conv., con mod., dalla  L. 2/12/05, n. 248, a decorrere dal 3/12/05. Comma sostituito dall’art. 1, comma 332, lettera b), numero 4), della L. 30/12/04 n. 311 a decorrere dall’1/1/05.
12 Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell’Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni 
(comma così modificato dall’art. 1, co. 332 della legge 311 del 30-12-2004).Le parole << il Direttore dell’Agenzia>> sono sotituite da <<il Ministro delle Finanze>> a decorrre dall’1/1/05).
13 Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. 
(Comma aggiunto dall’art. 35 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006)
14 Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
(Comma aggiunto dall’art. 35 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006 e poi così modificato dall’art. 1 del DL 262 del 3 ottobre 2006, conv. con modificazioni in Legge 286 del 24-11-2006)

Non è una testata giornalistica gli articoli sono frutto del lavoro personale di Marco Ruggeri Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

11/06/12


Modifiche  fatte attraverso la Legge n. 44/2012. Tutte le note, spiegano ciò che è stato modificato dalla Legge, negli articoli precedentemente in vigore.

NOTA 8
Art. 2484 c.c.
[1] Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
1-bis La società si scioglie, oltre che per i motivi sopra indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’art. 2463-bis, in capo a tutti i soci. (Comma inserito dall’art. 2, secondo comma, del DL 24/01/2012, n. 1, a decorrere dal 24/1/2012).
[2] La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
[3] Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
[4] Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.


NOTA 9

ART. 2485 C.C.

Obblighi degli amministratori 

- [1] Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
- [2] Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.



  
NOTA 10

DPR 633/72 ART. 35


35. Inizio, variazione e cessazione di attività.
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
2. Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati IL C.F. per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; (lettera inserita dall’art. 27, comma 1, lettera a), del DL 31/5/2010, n. 78, conv. con mod., dalla legge 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal 31/5/2010).
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusine dei dati che l’agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3 In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4 In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.
5 I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6 Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7 L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis Per i soggetti che hanno effettuato l’operazione di cui al comma 2, lett. e-bis), entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita iva, l’ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del D.L. 30/8/93, n. 331, conv., con mod., dalla legge 29/10/93, n. 427. (Comma inserito dallart. 27, comma 1, lett. b), del D.L. 31/5/10, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal 31/5/2010).
7-ter Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis. (Comma inserito dall’art. 27, comma 1, lett. b), del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal 31/5/2010).
8 I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10 Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11 I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12 In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13 I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14 Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15 Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis L’attribuzione del numero di partita iva determina le esecuzioni di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. (Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 4/7/06, n. 223, conv. con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248. Tale disposizione si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita iva effettuate a decorrere dall’1/11/06).
15-ter Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate :
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita iva determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’art. 38 del D.L. 30/8/93, n. 331, conv., con mod., dalla legge 29/10/73, n. 427 e succ. mod., a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 Euro.
15-quater Ai fini del contrasto alle frodi sull’Iva intracomunitaria, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 22 del regolamento CEE del 7/10/03, n. 1798.
15-quinques L’attribuzione di partita Iva è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti  e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie

NOTA 11
Art 2487 c.c (Revoca dello stato di liquidazione)
[1] La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436. [2] La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

N.B.: Continua la nostra opera per cercare di rendere chiaro ai colleghi soprattutto gratis. La nostra non è testata giornalistica e non è un periodico tutto viene trasformato in base a quanto viene deciso dalla mia persona. 


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