Modifiche fatte
attraverso la Legge
n. 44/2012. Tutte le note, spiegano ciò che è stato modificato dalla Legge,
negli articoli precedentemente in vigore.
NOTA 8
Art. 2484 c.c.
[1] Le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza
indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è
disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
1-bis La società si scioglie, oltre che
per i motivi sopra indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di
età di cui all’art. 2463-bis, in capo a tutti i soci. (Comma inserito dall’art.
2, secondo comma, del DL 24/01/2012, n. 1, a decorrere dal 24/1/2012).
[2] La società inoltre
si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le
disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
[3] Gli effetti dello
scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e
5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la
causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
[4] Quando l'atto
costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono
determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
NOTA 9
ART. 2485 C.C.
Obblighi degli
amministratori
- [1] Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di
una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma
dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai
soci, dai creditori sociali e dai terzi.
- [2] Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al
precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori
ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con
decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
NOTA 10
DPR 633/72 ART. 35
35. Inizio, variazione e cessazione di attività.
1. I
soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione nel
territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in
conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve
essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato
all'ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato
nelle attestazioni di versamento.
2. Dalla dichiarazione di
inizio dell'attività devono risultare:
a) per le
persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la
residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
b) per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione,
ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e
il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati IL C.F. per almeno una
delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i
soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo
e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a
mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e
simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri,
le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre
disposizioni;
e) per i
soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito
web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
e-bis) per
i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al
Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare
dette operazioni; (lettera inserita dall’art. 27, comma 1, lettera a), del DL
31/5/2010, n. 78, conv. con mod., dalla legge 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal
31/5/2010).
f) ogni
altro elemento richiesto dal modello ad esclusine dei dati che l’agenzia delle
entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3 In caso di variazione di
alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici
indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di
fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la
dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla
trasformazione.
4 In caso di
cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di
cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla
liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni
relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione
e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare
computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per
le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.
5 I soggetti che
intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di
realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni
speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri
speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione
di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono
osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6 Le dichiarazioni
previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime
possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio
postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del
soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso
si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7 L'ufficio rilascia
o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione
diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente
timbrata.
7-bis Per i soggetti che
hanno effettuato l’operazione di cui al comma 2, lett. e-bis), entro trenta
giorni dalla data di attribuzione della partita iva, l’ufficio può emettere
provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni di cui
al titolo II, capo II del D.L. 30/8/93, n. 331, conv., con mod., dalla legge
29/10/93, n. 427. (Comma inserito dallart. 27, comma 1, lett. b), del D.L.
31/5/10, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal
31/5/2010).
7-ter Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di diniego o
revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis. (Comma inserito dall’art. 27,
comma 1, lett. b), del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/7/2010,
n. 122, a
decorrere dal 31/5/2010).
8 I soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro delle imprese,
possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro
delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle
entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al
contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia
delle entrate.
9 Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle Entrate può essere stabilita la data a
decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese
ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10 Le dichiarazioni
previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica
direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal
caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera
concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia
delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento
delle dichiarazioni stesse.
11 I soggetti incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione
attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via
telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il
numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12 In caso di presentazione delle
dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998.
13 I soggetti di cui
al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal
presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle
stesse.
14 Ai fini della conservazione delle
dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle
dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998.
15 Le modalità tecniche di trasmissione
in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi
di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
15-bis L’attribuzione del
numero di partita iva determina le esecuzioni di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché
l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività,
avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. (Comma aggiunto dall’art.
37, comma 18, del DL 4/7/06, n. 223, conv. con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248.
Tale disposizione si applica alle richieste di attribuzione del numero di
partita iva effettuate a decorrere dall’1/11/06).
15-ter Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate :
a) specifiche informazioni da richiedere
all’atto della dichiarazione di inizio attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali
l’attribuzione del numero di partita iva determina la possibilità di effettuare
gli acquisti di cui all’art. 38 del D.L. 30/8/93, n. 331, conv., con mod.,
dalla legge 29/10/73, n. 427 e succ. mod., a condizione che sia rilasciata
polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla
data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e
comunque non inferiore a 50.000 Euro.
15-quater
Ai
fini del contrasto alle frodi sull’Iva intracomunitaria, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di
inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 22 del regolamento
CEE del 7/10/03, n. 1798.
15-quinques L’attribuzione di partita Iva è
revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia
esercitato l’attività d’impresa o di arti
e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione
annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni
tributarie
NOTA 11
Art 2487 c.c (Revoca dello stato
di liquidazione)
[1] La società può in ogni
momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della
causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le
maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto. Si applica l'articolo 2436. [2] La revoca ha effetto
solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della
relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della
società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora
nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto
opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.
N.B.: Continua la nostra opera per cercare di rendere chiaro ai
colleghi soprattutto gratis. La nostra non è testata giornalistica e non è un
periodico tutto viene trasformato in base a quanto viene deciso dalla mia
persona.
NOTA 12
Si riporta il testo
già vigente dell’art. 35, comma 28 del DL 4/7/06, n. 223 conv., con mod., dalla
L. 4/8/06, n. 248, alla sostituzione apportata dall’art. 2, comma 5-bis, del
D.L. 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal 29/4/2012.
ART. 35, COMMA 28
Misure di contrasto
dell’evasione e dell’elusione
28. L’appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto
il subappaltatore.
Attualmente si
modifica come di seguito:
5-bis. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di
appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere
messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento»
NOTA 13
Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate
1. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione
telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è
assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di
tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le
quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo
non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto
l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun
cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive
effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata
qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle
comunicazioni di cui all’articolo
11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(N.B. quest’ultimo art. 11, così recita: “Art. 11-bis.
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle
informazioni finanziarie 1. L’espletamento delle procedure nel corso di un
procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione
ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come
destinatari le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni,
sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione
dell’archivio dei rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche
sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche, gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ai sensi dell’articolo
32, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme
di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo”).
(comma così modificato
dall'art. 3, comma 14, legge n. 44 del 2012)
…,le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o
ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di
segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non
veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
(le parole da<l’obbligo della comunicazione> fino a
<n.605> sono stati aggiunti dall'articolo 2, comma 6, legge n. 44 del
2012).
1-bis. Al fine di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di
cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei
corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse
da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), legge n. 106
del 2011)
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate,
comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in
relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte
di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi,
secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
(comma aggiunto dall'articolo 7,
comma 2, lettera o), legge n. 106 del 2011)
NOTA 14
Articolo 7
Comunicazioni
all'anagrafe tributaria.
1 Gli uffici pubblici devono comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle
lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. (Comma così modificato dall’art.
1, co. 332, lett. b, n. 1, della Legge 311 del 30-12-2004 a decorrere
dall’1/1/2005)
2 A partire dal 1° luglio
1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono
comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti
nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f)
dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni
delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno
omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che
provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
3 Gli ordini professionali e gli altri enti ed
uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati
con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe
tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
4 Le comunicazioni di cui ai commi precedenti,
con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di
ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente
(Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 2 marzo
1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144).
5 Le aziende, gli
istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g- ter) del primo
comma dell'articolo 6. Al fine dell’emersione delle attività economiche, con
particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel
settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali
identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza, dichiarati dagli
utenti.
(Le
parole <<dichiarati dagli utenti>> sono state aggiunte dall’art. 2
comma 14, lett. b), del DL 30/9/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L.
2/12/2005, n. 248, a
decorrere dal 4/10/2005. Il periodo da <<al fine dell’emersione>>
fino a << è attivata l’utenza>> è stato aggiunto dall’art. 1, comma
332, lett. b), n.2, della L. 30/12/2004, n. 311, a decorrre dal
01/01/2005. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal presente
art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del DPR 29/9/73, n. 605, come modificato
dall’art. 1, n. 2) della lett. b) del comma 332 della L. 30/12/2004, n. 311 a decorrre dal 1° aprile
2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati
identificativi catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti;
per i contratti in essere le medesimeinformazioni sono acquisite dai precedenti
soggetti in occasionedel rinnovo o della modificazione dello stesso contratto).
6 Le banche, la società
Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento,
gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto
disposto dal secondo comma dell’art. 6 per i soggetti non residenti, sono
tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il
codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi
operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante
versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al
precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche'
la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate
in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei
soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale
I dettagli delle varie modifiche si elencano appresso: (Le parole
<< e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo,
compiuta al di fuori di un rapporto continuativo>> sono state inserite dal comma 1, lett. a),
così modificato dall’art. 63 del
DLgs 231 del 2007. Le parole << e dei soggetti che intrattengono con gli
operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per cono o nome di
terzi>> sono state inserite dal comma 1, lett. b), così modificato dall’art. 63 del DLgs 231 del 2007. Le
parole da << l’esistenza dei rapporti>> fino a << compreso il
codice fiscale>> sono state aggiunte dall’art. 37, comma 4°, lett. a),
del DL 223 del 4/7/06, conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248. a decorrere dal 4/7/06.
Le parole <<per conto proprio ovvero per conto di terzi>>sono state
inserite dall’art. 2, comma 14, lett. c), n. 1), del DL 30/9/05, n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/05, n.
248. Ai sensi dell’art. 2, comma 14-bis del DL 30/9/05, n. 203, conv., con
mod., dalla L 2/12/2005, n. 248, le disposizioni di cui al precedente sesto
comma dell’art. 7 del DPR n. 605/73, come mod., dal DL 203/05, conv., con mod.,
dalla L. n. 248/05 hanno avuto effetto dallì1/1/06. Le parole da <<
esclusione>> fino a <<a .1500 euro>> sono state aggiunte
dall’art. 2, comma 14, lett. c), n. 2), del DL 30/9/05, n. 203, conv., con
mod., dalla L. 2/12/05, n. 248. Ai sensi dell’art. 2, comma 14-bis del DL
30/9/05, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248, le disposizioni
di cui al precedente comma dell’art. 7 del DPR n. 605/73, come modificate dal
DL n. 203/05, conv., con mod., dalla L. 248/05, hanno avuto effetto dal 1/1/06.
Comma sostituito dall’art. 1, comma 332, lett. b), n. 3), della L. 30/12/04 n. 311 a decorrere dall’1/1/05.
7 Gli ordini professionali e gli altri enti ed
uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera
f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli
esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria
medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista,
entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
8 I rappresentanti legali dei soggetti diversi
dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a
fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o
dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare
all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le
avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
9 Gli amministratori di condominio negli
edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei
beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi
fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto,
le modalità e i termini delle comunicazioni (Comma
aggiunto dall'art. 21, comma 14,
l. 27 dicembre 1997, n. 449).
10 Le comunicazioni di cui ai precedenti commi
devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni
stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente
stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta
dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
11 Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al
quinto e dal settimo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni
nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e
le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto comma sono
utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui
all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono
altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante
ruolo, nonché dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini
dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio
delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,
sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni
di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.
Le parole << sia ai fini delle
indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale>> sono state sostituite da
<< sia in fase d’indagine preliminari>> dall’art. 63, comma 2,
del DLgs 231 del 2007. Le parole <<nonche' le comunicazioni>>
sono state inserite dall’art. 37, comma 4, lett.b), del DL 223 del 4/7/06
conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248 a decorrre dal 4/7/06. Il periodo << Le informazioni
comunicate>> fino a << e per l'applicazione delle misure di
prevenzione>> è stato aggiunto dall’art. 37, comma 4°, lett. b). del DL
4/7/06, n. 223conv., con mod., dalla L. 4/8/06 , n. 248, a decorrere dal 4/7/06.
Le parole << di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all’ottavo>>
sono state così sostituite alle precedenti
<<di cui ai commi dal primo all’ottavo>> dall’art. 2, comma
14 , lett. c-bis), n.1, del DL 30/9/05 n. 203, conv., con mod., dalla L 2/12/05
n. 248, a
decorrre dal 3/12/05. Il periodo << Le rilevazioni e le evidenziazioni>>
fino a << successive modificazioni>> è stato aggiunto dall’art.2,
comma 14, lett. c-bis), n.2), del DL 30/9/05, n. 203 conv., con mod.,
dalla L. 2/12/05, n. 248, a decorrere dal
3/12/05. Comma sostituito dall’art. 1, comma 332, lettera b), numero 4), della
L. 30/12/04 n. 311 a
decorrere dall’1/1/05.
12 Ai fini dei controlli
sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell’Agenzia delle entrate
può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed
imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare
comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la
richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle
comunicazioni
(comma così modificato dall’art. 1, co. 332 della legge 311 del
30-12-2004).Le parole << il Direttore dell’Agenzia>> sono
sotituite da <<il Ministro delle Finanze>> a decorrre dall’1/1/05).
13 Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori
del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei
confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare
delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e
dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con
riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati
acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui
prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata.
(Comma aggiunto dall’art. 35 del D-L 223 del 2006,
conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006)
14 Il contenuto, le
modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del
formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
(Comma aggiunto dall’art. 35 del D-L 223 del 2006,
conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006 e poi così modificato
dall’art. 1 del DL 262 del 3 ottobre 2006, conv. con modificazioni in Legge 286
del 24-11-2006)
Non è una testata giornalistica gli articoli sono frutto del lavoro personale di Marco Ruggeri Dottore Commercialista e Revisore Contabile.