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10/03/21

Dal 6 marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM Draghi del 02.03.2021

Dal 6 marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM Draghi del 02.03.2021: cosa si può fare e cosa no per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Forma Giuridica: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Numero del 03/03/2021

Fonte: Governo Italiano

Da sabato 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, si applicano le disposizioni previste dal nuovo DPCM del 2 marzo 2021 (scarica qui il testo e tutti gli Allegati) pubblicato in GU del 02.03.2021 n. 52.

Le disposizioni si applicano, in sostituzione di quelle del DPCM del 14 gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e si conferma fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In breve sintesi le misure adottate e confermate, così come indicato nel Comunicato stampa del Governo

Zone Bianche

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

Scuola

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Musei, Teatri, Cinema e Impianti Sportivi

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Attività Commerciali

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18:00, ma la la ristorazione con asporto rimane contentita fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Servizi alla persone

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Spostamenti da e per l'estero

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Tavolo di confronto con le regioni

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche

25/04/20

Confermato il Decreto Cura Italia ecco alcune norme


DECRETO CURA ITALIA

Confermato il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa.
In particolare, è stato disposto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini pro-rata di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Confermato il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

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