27/05/21

Quando non occorre inviare la dichiarazione LI.PE.



Occorre inviare le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche dell’IVA quanto il trimestre di riferimento non presenta operazioni ai fini IVA e quindi il risultato è pari a zero?

La risposta è che non occorre inviare le comunicazioni trimestrali IVA anche quando la liquidazione chiude con risultato pari a zero e non ci sono operazioni ai fini IVA nel trimestre.

Programma sperimentale dell'Agenzia delle entrate sulle precompilate per le partite IVA

Dopo numerosi rinvii, parte dal 1° luglio 2021 il programma sperimentale relativo alla precompilata per le partite IVA.



È stato l’articolo 16 del decreto n. 124/2019 (decreto fiscale 2020), a prevedere l’avvio dei seguenti documenti IVA precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate:

-bozza dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

-bozza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

-bozza della dichiarazione annuale IVA.

Come disposto dal comma 3, articolo 4 del decreto legislativo n. 127/2015, le disposizioni attuative saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento è particolarmente atteso, per avere elementi concreti su quella che viene definita dagli addetti ai lavori come l’“utopia” delle precompilate per le partite IVA.


Per la messa a punto delle bozze dei documenti IVA, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazione delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.


Troppe eccezioni e percentuali particolareggiate rendono però complicato per l’Agenzia delle Entrate precompilare tutto e, soprattutto, improbabile che i contribuenti non addetti ai lavori siano in grado di “confermarla” come avviene per esempio per il modello 730 precompilato.

25/05/21

Acquisto case antisismiche: l'asseverazione si può integrare entro la stipula del rogito dell'immobile



DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 24 MAGGIO 2021 Acquisto case antisismiche: l'asseverazione si può integrare entro la stipula del rogito dell'immobile.

Le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l'asseverazione, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con l’asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 365 del 24 maggio 2021. Tale integrazione deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Smart working e rimborso traffico dati



Smart working e rimborso traffico dati: quando è reddito di lavoro dipendente - Imposte dirette  

Nell’ambito dello smart working, se il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente non è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 371 del 24 maggio 2021 con cui ha specificato che nella misura in cui l'attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, i predetti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle spese per prestazioni di lavoro.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 24 MAGGIO 2021 mod. 730/21



Modello 730/2021 con esito a rimborso: elementi di incoerenza per i controlli preventivi


Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. Lo ha previsto il provvedimento n. 125708 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Licenziamenti generalizzati




Il divieto generalizzato dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi resta fissato al 30 giugno 2021. Lo si apprende da un comunicato stampa del Governo diffuso nella serata di ieri 24 maggio. Resta salva la possibilità per le imprese di ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria Covid, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, senza l’onere di versare i contributi addizionali purchè non licenzino.

Marcia indietro sulla proroga generalizzata del blocco dei licenziamenti: il termine resta fissato al 30 giugno 2021. Lo si apprende da un comunicato stampa del Governo diffuso nella serata di ieri 24 maggio.

24/05/21

Indennità onnicomprensiva di 1.600 euro



Indennità onnicomprensiva di 1.600 euro per stagionali e lavoratori in somministrazione, a termine, intermittenti, autonomi occasionali, dello spettacolo e incaricati alle vendite a domicilio. Una tantum per i collaboratori, pari a 1.600 euro, 1.070 euro e 540 euro in base al reddito percepito nel 2019. E infine, 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato e 950 euro per i pescatori. Sono i bonus concessi dal decreto Sostegni bis, che proroga le indennità già concesse dai precedenti decreti emergenziali ed estende il riconoscimento a nuove categorie di beneficiari.


Acquisto prima casa super agevolato per i giovani: a quali condizioni



Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale sull’acquisto della prima casa per i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un ISEE non superiore a 30.000 euro annui. È una delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto Sostegni bis a favore dei giovani con basso reddito, per gli agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2022. Per beneficiare dell’agevolazione devono, tuttavia, sussistere una serie di ulteriori requisiti; sono poi previste alcune esclusioni e disposizioni particolari in caso di cessioni soggette a IVA e di finanziamenti erogati per l'acquisto. 

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 21 MAGGIO 2021 Contributi a copertura di perdite per inadempienze di altri consorziati: regime IVA



Contributi a copertura di perdite per inadempienze di altri consorziati: regime IVA

I contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati, se non sono versati a fronte di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dal consorzio a loro favore, non hanno natura sinallagmatica e quindi, trattandosi di mere movimentazioni di denaro, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi del decreto IVA. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 361 del 20 maggio 2021.

Con la risposta a interpello n. 361 del 21 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di contributi versati a copertura di perdite dovute a inadempienze di altri consorziati ex art. 2615 c.c..

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto IVA sono prestazioni di servizi soggette a IVA, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e per copiosa prassi dell'amministrazione finanziaria, perché una prestazione di servizi possa considerarsi effettuata a titolo oneroso e configuri, pertanto, un'operazione imponibile IVA è necessario che tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.

Ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto.

Con specifico riferimento all'erogazione di somme di denaro a un consorzio dai propri soci/consorziati, la risoluzione 22 luglio 1996, n. 156/E chiarisce che i contributi consortili, anche se qualificati dallo statuto come spese di funzionamento del consorzio, laddove siano commisurati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 3 del decreto IVA.

Viceversa esulano dal campo di applicazione del tributo le sole quote consortili versate a copertura di spese generali di gestione per le quali non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese dall'ente associativo.

Con la risoluzione 27 giugno 2001, n. 95/E è stato poi precisato che non vi è dubbio che sia presente un nesso di sinallagma tra le quote versate dai consorziati e le prestazioni rese dal consorzio alla luce della differenziazione delle quote medesime. La prima fonte di finanziamento dei consorzi, infatti, è rappresentata dai contributi dei consorziati. Il principio generalmente seguito è quello di un rapporto di diretta proporzionalità fra l'interesse del singolo cui il consorzio soddisfa e l'ammontare dei contributi dovuti.

Tali principi sono stati ribaditi nella risoluzione 23 settembre 2002, n. 307/E, nella quale si è affermata la rilevanza ai fini IVA del contributo erogato in favore di un consorzio dai soggetti ad esso aderenti: in tal caso, sebbene versato a copertura di spese di funzionamento, il contributo è stato qualificato come corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi perché commisurato all'utilità ed all'interesse che l'opera consortile rappresenta per il singolo consorziato, ritenendo quindi sussistente un nesso sinallagmatico con il servizio ricevuto.

Nell'ambito della disciplina civilistica dettata per le società consortili, è utile richiamare l'art. 2615, comma 2, c.c., in base al quale per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile, e in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Se il contributo aggiuntivo non è differenziato in funzione dell'utilità che il singolo consorziato ritrae dalla partecipazione al Consorzio, ossia in proporzione all'ammontare dei beni da lui acquistati tramite il Consorzio, dette quote aggiuntive, non essendo versate a fronte di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Consorzio a loro favore, non hanno natura sinallagmatica.

Trattandosi di mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA. Laddove sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto IVA la Società potrà emettere apposite note di credito con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consorziati falliti inadempienti.

di Fanelli

20/05/21

Cosa cambia nell’Albo dei soggetti incaricati nelle procedure concorsuali e succ. modifiche




Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati a svolgere le funzioni di curatori, commissari giudiziali o liquidatori  nelle procedure concorsuali. Potranno accedere a tale elenco, tra gli altri, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.


I principi generali della Legge Delega recepiti nel CCI.

I principi generali cui il Governo ha dovuto attenersi nella Riforma delle procedure concorsuali, sono contenuti nell’art. 2 della Legge Delega (L. 19 ottobre 2017, n. 155). L’esecutivo ha quindi recepito tali criteri nella stesura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 2019).

La lettura delle disposizioni della Legge Delega è quindi essenziale per una migliore comprensione della Riforma attuata con il CCI.

In particolare, oggetto del presente approfondimento è il principio di cui all’art. 2, primo comma, lettera o) della Legge Delega, che prevede di:

istituire presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.

Tale principio è stato recepito dal Legislatore della Riforma agli artt. 356, 357 (già in vigore dal 16 marzo 2019) e 358 CCI.

Si tratta di norme significative in quanto incidono sul sistema precedente all’approvazione della Riforma che attribuiva al Tribunale un ruolo centrale nella valutazione dei requisiti in capo ai soggetti destinati ad esercitare le cariche di curatore, commissario giudiziale o liquidatore spostando tali verifiche in capo agli uffici ministeriali.

Basti pensare che, gli elenchi dei professionisti cui affidare gli incarichi relativi alle procedure concorsuali, sono stati fin’ora custoditi presso le cancellerie fallimentari dei Tribunali. 

Albo dei soggetti incaricati: accesso e formazione

La previsione di un Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le cariche nell’ambito delle procedure concorsuali è contenuta nel primo comma dell’art. 356 CCI, ai sensi del quale è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma 4.
Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.
La norma prosegue, imponendo il dovere di documentare l’assolvimento degli obblighi di formazione, di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni mentre costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale.

A tale proposito è stabilito che la Scuola superiore della magistratura elabori le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento in modo tale da garantire una certa omogeneità nella formazione.

Si ricorda inoltre che è prevista una fase di primo popolamento dell’Albo. A tal fine, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Da ultimo sono previsti requisiti di onorabilità che i professionisti devono possedere, facendo riferimento alle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 C.C. (interdizione, inabilitazione o fallimento) nonché all’assenza di misure di prevenzione dell’autorità giudiziaria a carico degli stessi ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato per determinati reati di particolare gravità.

La ratio della norma in oggetto è chiaramente quella di garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.


 Funzionamento dell’albo

Per quanto riguarda il funzionamento dell’Albo, il Legislatore, mediante il primo comma dell’art. 357 CCI, ha imposto al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di adottare entro il 1° marzo 2020 un Decreto che stabilisca:


a) le modalità di iscrizione all’Albo di cui all’art. 356;


b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo Albo;


c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.


d) l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’Albo.

Requisiti per la nomina

Le figure professionali che possono iscriversi all’Albo per svolgere le cariche di curatori, commissari giudiziali o liquidatori sono elencate all’art. 358 CCI e segnatamente:


a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;


b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a)


c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Inoltre, come chiarisce la Relazione Illustrativa al presente articolo, la nomina agli incarichi è disposta dall’autorità giudiziaria, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati nonché degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico.

La scelta dei soggetti deve inoltre essere ispirata a criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi. Tale ultima esigenza risulta favorita dall’istituzione di un Albo Nazionale.

Resta inteso che viene comunque valutata l’esperienza del professionista in relazione alla natura e all’oggetto dello specifico incarico.

Criticità

A fronte delle norme di recente introduzione sono emerse alcune criticità sollevate da professionisti appartenenti in particolare alle categorie degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

In particolare, si fa riferimento alla richiesta di rivedere il requisito di accesso all’Albo nella fase di primo popolamento previsto dall’art. 356 CCI. La previsione, che richiede di aver ricevuto 4 incarichi nei 4 anni precedenti viene infatti considerata penalizzante per i professionisti che, avendo ricevuto incarichi importanti e di lunga durata, non ne avrebbero conseguentemente assunti ulteriori.

In aggiunta viene criticato il requisito della formazione obbligatoria per l’accesso all’Albo.  La frequenza di corsi di perfezionamento per almeno 200 ore e sei mesi di tirocinio viene infatti considerato eccessivamente rigido oltre al fatto che, le materie di diritto fallimentare e sovraindebitamento, sono già oggetto dell’esame di Stato e della pratica dei commercialisti.

Il tema della formazione e aggiornamento resta particolarmente interessante per i risvolti pratici che ne conseguono. Per poter organizzare corsi adeguati è tuttavia necessario attendere le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Allo stato attuale, per sciogliere le perplessità richiamate, non resta che attendere che la fase di transizione venga superata grazie agli opportuni interventi in materia.

Come sopra evidenziato infatti le disposizioni di cui agli artt. 356 e 357 CCI (e quindi anche l’istituzione dell’Albo presso il Ministero della Giustizia) sono già efficaci dal mese di marzo 2019, tuttavia le regole che disciplinano il funzionamento dell’Albo, affidate dal Legislatore al Decreto del Ministero della giustizia (da emanare entro il primo marzo 2020), sono state previste dal 1° settembre 2021.

Si ricorda inoltre che, la Legge Delega dell’ 8 marzo 2019, n. 20 prevede che il Governo possa apportare disposizioni integrative e correttive al CCI fino all’agosto 2020. Risulta tuttavia auspicabile che la revisione delle norme concernenti l’Albo venga effettuata in tempi più rapidi di quelli concessi dalla Legge Delega in modo  tale da garantire il funzionamento del nuovo Albo dal 15 agosto 2020 e consentire l’affidamento degli incarichi relativi alle procedure aperte dopo quella data.

Nel frattempo, in attesa del Decreto del Ministero della giustizia, la nomina dei curatori resta disciplinata dagli elenchi previsti a livello locale nelle cancellerie dei tribunali.

19/05/21

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CNDCEC - 17 MAGGIO 2021 Collegio Sindacale: i fac-simile dei verbali per l’approvazione del bilancio 2020



Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con la pubblicazione del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale” ha aggiorna il precedente documento pubblicato nell’aprile del 2016 che è stato così rielaborato ed approfondito a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2021, e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19. Il documento deve essere inteso quale strumento da utilizzare in vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 ma con schemi di verbale che assumono valore meramente indicativo in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito dell'attività svolta dal Collegio sindacale.

Società cooperative: in consultazione gli emendamenti OIC Principi contabili nazionali e internazionali



L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza contenente proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. In particolare gli emendamenti riguardano l’OIC 28 - Patrimonio Netto, l’OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio. 


DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE - 18 MAGGIO 2021 - Reddito di cittadinanza: beneficio aggiuntivo per l’avvio di una nuova attività



Arrivano dal Ministero del Lavoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, le indicazioni utili alla richiesta ed erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. Il decreto contiene anche il modello di domanda da utilizzare per richiedere l’erogazione del beneficio. La misura spetta ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del sussidio ed è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021 - Smart working: retribuzioni convenzionali applicabili al lavoratore distaccato all'estero?



In tema di applicazione della retribuzione convenzionale a dipendente in smart working, il criterio adottato dal legislatore nell’ambito della tassazione del reddito di lavoro dipendente è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 345 del 17 maggio 2021, con cui ha ricordato che il decreto del Ministro del Lavoro che determina annualmente l'ammontare delle retribuzioni convenzionali prevede la possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021 - IN CASO DI DIVISIONE SENZA CONGUAGLIO Imposte dirette




In tema di stralcio divisionale del bene estero, se la quota ereditaria di fatto ricevuta in assegnazione corrisponde alla quota spettante di diritto, l'atto realizzerà un'ipotesi di divisione "senza conguaglio" da assoggettare a imposta di registro, con l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1%. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 349 del 17 maggio 2021. In caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi.

Con la risposta a interpello n. 349 del 17 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di stralcio divisionale bene estero.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO - imposte indirette



Gara aperta: bollo di 16 euro per la domanda di partecipazione dell'operatore economico invitato.

Nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara aperta necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la domanda deve essere assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 347 del 17 maggio 2021. Ai fini dell’applicazione della legge, il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata.

Con la risposta a interpello n. 347 del 17 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo.

L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, stabilisce sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.

L'articolo 2, comma 1 prevede che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Il comma 2 al medesimo articolo specifica che si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

In merito agli atti indicati in tariffa, si osserva che l'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di € 16,00 per ogni foglio per le istanze, diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021 IVA

 

IVA, natura accessoria dell’operazione: quali criteri per riconoscerla

Ai fini del riconoscimento della natura accessoria di un'operazione, non è sufficiente che la stessa renda possibile o più agevole l'operazione principale, dovendo costituire un unicum economico con la stessa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 348 del 17 maggio 2021 Si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.

Imposte indirette - Imposta di bollo solo telematica per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica



DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 17 MAGGIO 2021

La modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica è esclusivamente telematica. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021, con cui ha specificato che l’imposta deve essere corrisposta con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014.

17/05/21

Alla cassa per l’imposta sui servizi digitali



Entro il 17 maggio 2021 (il 16 cade di domenica) deve essere versata l’imposta sui servizi digitali. Si tratta del primo versamento della digital tax prevista dalla legge di Bilancio 2019: con un’aliquota pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali, è dovuta a partire dal 2021 dalle imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia. Per il pagamento si utilizza il modello F24, con i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 14/E del 2021.

11/05/21

Anatocismo prima e dopo - del 22 aprile 2000 - la normativa



Già a seguito delle prime sentenze del 1999 il legislatore ha tentato di arginare l’enorme numero di contenziosi che si stava aprendo tra correntisti ed Istituti di Credito con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 c.d. “Decreto salva banche” art. 25 comma 2, con il quale veniva modificato l’art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) introducendo al secondo comma la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi ed il principio della eguale cadenza di capitalizzazione degli interessi sui saldi attivi e passivi. Veniva demandato al C.I.C.R. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la possibilità di introdurre la capitalizzazione trimestrale (o con diversa periodicità) degli interessi debitori a condizione di reciprocità, cioè a condizione che anche gli interessi attivi (in favore del cliente) venissero capitalizzati con pari periodicità, ossia trimestralmente. Il C.I.C.R. con Delibera del 09/02/2000 prevedeva all’articolo 2: ”Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Contestualmente il legislatore tentava di introdurre, con l’art. 25 comma 3, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 una sanatoria per il periodo pregresso posto che prevedeva che “le clausole relative alla 2 Da ultimo Cassazione Sezioni Unite 24418/2010.9 produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dai clienti”. Il C.I.C.R. dava conseguentemente seguito a tale previsione con l’art. 7 della citata Delibera 09/02/2000: “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti”. Avverso tale ultima previsione è però intervenuta la giurisprudenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 425 del 17 ottobre del 2000 con la quale venne ritenuto incostituzionale il 3° comma dell’art. 25 nella parte in cui prevedeva che i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. fossero validi e pertanto veniva confermato il principio della inapplicabilità dello ius superveniens (diritto sopravvenuto) ai rapporti instaurati precedentemente.10 Pertanto, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenute nei contratti di epoca anteriore all’indicata entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 erano e restano radicalmente nulle, con la conseguenza che il correntista potrà comunque agire per la ripetizione di tutte le somme illegittimamente pretese dalle banche.


10/05/21

Precedura penale del 3/5/2021 nuove contestazioni nel processo penale.



PROCEDURA PENALE  (Pubblicato il 03/05/2021)

Le nuove contestazioni nel processo penale

Modifica dell’imputazione (fatto diverso o nuovo, aggravante non contestata), nuove contestazioni all’imputato assente

Le nuove contestazioni nel processo penale

Modifica dell’imputazione (fatto diverso o nuovo, aggravante non contestata), nuove contestazioni all’imputato assente

L’imputazione, per come contestata nel decreto che dispone il giudizio, costituisce l’oggetto del processo e della verifica giudiziale in cui esso si sostanzia. Nondimeno, seppur con caratteri di minore fluidità rispetto a quanto accade nell’ambito delle indagini preliminari, detta imputazione può essere modificata dal Pubblico Ministero anche nel dibattimento, entro dei limiti e con delle modalità tali da garantire ad ogni modo il rispetto del diritto di difesa.

Sommario

1. Modifica dell’imputazione: premessa

2. Il fatto diverso

3. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

4. Fatto nuovo risultante dal dibattimento

5. Nuove contestazioni all’imputato assente

6. Modifiche della composizione del Giudice a seguito di nuove contestazioni

7. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e la nullità per difetto di contestazione


1. Modifica dell’imputazione: premessa

La modifica dell’imputazione nel dibattimento costituisce oggetto della disciplina degli artt. da 516 a 522 c.p.p., la quale opera una differenziazione a seconda che il dibattimento faccia emergere:


a. un fatto diverso da quello originariamente contestato - art. 516 c.p.p.;


b. una circostanza aggravante dapprima non contestata, ovvero un reato connesso - art. 517 c.p.p.;


c. un fatto nuovo - art. 518 c.p.p.


2. Il fatto diverso

L’art. 516 c.p.p. disciplina il caso in cui, nel corso dell’istruzione dibattimentale, il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio.


La giurisprudenza di legittimità afferma che è diverso, ai fini della norma in questione, «non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf. Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987; Cass. pen., sez. VI, 26/03/2013, n. 26284; Cass. pen., sez. II, 10/02/2012, n. 18868).

l’articolo in commento stabilisce che se, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il fatto risulta diverso da quello originariamente contestato, là dove non appartenga alla competenza di un Giudice superiore, il Pubblico Ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.


Oltre a ciò, se, a seguito della modifica:


a. il reato risulta attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli artt. 519, comma 2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli;


b. risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine poco sopra indicato.


Diritti dell’imputato

Là dove sia stata effettuata una contestazione di fatto diverso, all’imputato sono riconosciuti i seguenti diritti:


a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell’art. 519 c.p.p. commi 1 e 2;


b. può chiedere l’ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2, ultimo inciso, c.p.p);


c. può chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., l’oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova.


3. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

La norma di cui all’art. 517 c.p.p. disciplina l’ipotesi c.d. di contestazione suppletiva.


Secondo quanto disposto da tale articolo, qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b), ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il Pubblico Ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.


Anche in tal caso, se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli artt. 519, comma 2 e 520, comma 2 c.p.p., prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.


Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine poco sopra indicato.


Anche in caso di contestazione suppletiva, l’imputato:


a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell’art. 519 c.p.p. commi 1 e 2;


b. può chiedere l’ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2 ultimo inciso c.p.p.);


c. può chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., l’oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova.


4. Fatto nuovo risultante dal dibattimento

L’ipotesi in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto nuovo è disciplinata dalla norma di cui all’art. 518 c.p.p. Al lume della giurisprudenza di legittimità, è nuovo il «fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo “thema decidendum”» (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf., fra le tante, Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987).


Talché, fuori dei casi previsti dall’art. 517 c.p.p., se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio, il Pubblico Ministero procede nelle forme ordinarie.


Tuttavia, il Presidente, qualora il Pubblico Ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.


Quando è contestato un fatto nuovo, l’imputato:


a. può chiedere un termine per la difesa ai sensi dell’art. 519 c.p.p. commi 1 e 2;


b. può chiedere l’ammissione di nuove prove (ex art. 519, comma 2, ultimo inciso).


Diritti delle parti

Dove emergano nuove contestazioni, il codice di rito fa salvi taluni diritti delle parti, i quali formano oggetto della disciplina di cui all’art. 519 c.p.p.


Più in particolare, nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il Presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa. Se l’imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 c.p.p, ossia, 20 giorni, ma comunque non superiore a quaranta. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove a norma dell’art. 507 c.p.p..


5. Nuove contestazioni all’imputato assente

Ai sensi dell’art. 520 c.p.p. quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 c.p.p.  all’imputato assente, il Pubblico Ministero chiede al Presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato. In tal caso, il Presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione. La sospensione è disposta per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 (vale a dire, 20 giorni), ma comunque non superiore a quaranta giorni. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.


6. Modifiche della composizione del Giudice a seguito di nuove contestazioni

Secondo quanto stabilito dalla norma di cui all’art. 521-bis c.p.p., se, in seguito ad una diversa definizione


giuridica o alle contestazioni previste dagli artt. 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518 c.p.p., il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il Giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.


L’inosservanza di tale disposizione deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.


7. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e la nullità per difetto di contestazione

L’art. 521 c.p.p. pone il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.


Invero, il potere di modificare l’imputazione spetta soltanto al Pubblico Ministero, secondo le modalità sopra descritte e non anche al Giudice, il quale potrà, al più, dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, là dove quest’ultimo sia identico a quello contenuto nella contestazione, ma debba essere più correttamente sussunto entro il paradigma descrittivo di altro reato.


In questo contesto, l’art. 521 c.p.p. stabilisce che nella sentenza il Giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.


Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, c.p.p.


Nello stesso modo il giudice procede se il Pubblico Ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p.


L’art. 522 c.p.p prevede la sanzione della nullità della sentenza, per difetto di contestazione, nel caso di inosservanza di tutte le disposizioni relative alle nuove contestazioni. Tuttavia, la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.


Secondo la giurisprudenza di legittimità, trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto ad essere leso, in tali casi, è il diritto di difesa. In conseguenza di ciò, essa dovrà, dunque, essere rilevata o dedotta prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo a quello in cui si è verificata, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità là dove il vizio riguardi la pronuncia di primo grado e non sia stato denunciato in appello.


Responsabilità da cose in custodia




La responsabilità da cose in custodia è una delle ipotesi più frequenti per le quali viene adita l’autorità giudiziaria visto che al suo interno vi rientrano casistiche usuali come gli incidenti stradali causati da una cattiva manutenzione del manto stradale o le cadute provocate da una buca non segnalata.

Tuttavia, non è sempre agevole impostare correttamente la strategia difensiva: sovente sorgono difficoltà circa l’individuazione della figura del custode e l’oggetto della relativa custodia (ad esempio, per quanto riguarda il manto stradale si è reso necessario precisare che la custodia della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o alle pertinenze, ivi incluso il cattivo stato del marciapiede per quanto riguarda i pedoni) o problematiche relative alla delimitazione del nesso eziologico tra la cosa stessa e il danno prodotto.

Esaminiamo le seguenti quattro ipotesi in cui ricorre questo tipo di responsabilità fornendo utili formule volte ad ottenere il risarcimento dei danni:

  • condominio (infiltrazioni);
  • caduta causata da buca non segnalata;
  • citazione per risarcimento danni cagionati da animali (morso di un cane);
  • morte per incidente stradale causato dalla cattiva manutenzione del manto stradale.

Le formule risultano davvero valide per capire come impostare gli atti in giudizio e gli eventuali interventi extragiudiziali propedeutici alla proposizione dell’azione, a quali soggetti rivolgere le proprie istanze, come formulare le conclusioni delle domande giudiziali, come quantificare il danno, insomma, come articolare al meglio le proprie difese.

Finanziamento soci e aumento di capitale nelle società familiari




Finanziamento soci e aumento di capitale nelle società "familiari" cosa conviene fare.

Le società di capitali che hanno necessità di risorse finanziarie per determinate esigenze legate alla gestione (per esempio, per investimenti in beni strumentali o per l’acquisto di aziende o partecipazioni, per far fronte a debiti finanziari e fiscali) possono fare ricorso al mercato finanziario (banche) oppure chiedere ai soci un intervento diretto mediante “versamenti” di somme di denaro. In questo secondo caso, i soci possono finanziarie la società mediante prestiti (a titolo oneroso o meno) oppure rafforzare il patrimonio della società con versamenti in conto capitale. 

06/05/21

Vari argomenti: Iva 4% - Digitalizzazione fiscale - Decreto sostegni Bis - Voucher internazionalizzazione.




IVA al 4% sui sussidi tecnici e informatici: quale certificazione occorre produrre come da G.U del 4/5/2021

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, devono produrre copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. Lo ha disposto il Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 7 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021. I certificati dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.

Digitalizzazione del settore fiscale, Ruffini: ridurre il digital divide audizione dell'agenzia delle entrate del 5/5/2021

La strategia di digitalizzazione dei processi e dei servizi della Pubblica Amministrazione deve, in ogni caso, considerare che non tutti i cittadini possiedono mezzi e capacità per utilizzare le nuove modalità di fruizione. È, pertanto, opportuno garantire sempre forme alternative di erogazione dei servizi, al fine di non precluderne l’accesso ai soggetti che non sono in grado di adoperare un computer o una connessione di rete. Lo ha evidenziato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Nell'audizione il Direttore Ruffini ha confermato che - a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 - saranno messe a disposizione in un’area web dedicata del portale Fatture e corrispettivi, per una platea sperimentale dei soggetti passivi IVA, le bozze dei documenti precompilati IVA, ossia i registri delle fatture emesse e degli acquisti e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà messa a disposizione anche la dichiarazione annuale IVA.


Decreto sostegni bis

Nuova ACE per la patrimonializzazione delle imprese: la misura viene rafforzata per l'anno d'imposta 2021 e si prevede la possibilità di usufruirne anticipatamente sotto forma di credito d'imposta. In arrivo anche un nuovo contributo a fondo perduto alternativo, l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per le strutture recettive e la facoltà di recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali alla data del loro avviso. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto Sostegni bis, atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri.


Voucher internazionalizzazione: iscrizione all’elenco dei temporary export manager entro il 6 maggio

Per i Temporary Export Manager e le società di TEM c’è tempo fino al 6 maggio 2021 per inoltrare le domande di iscrizione nell’apposito elenco dei soggetti abilitati a fornire alle micro e piccole imprese, anche in rete, servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di internazionalizzazione. L’elenco verrà predisposto entro il 5 giugno 2021, con provvedimento del Direttore Generale per la promozione del sistema paese, e potrà essere consultato esclusivamente da parte di micro e piccole imprese e dalle reti a cui è stato concesso il voucher per l’internazionalizzazione.

05/05/21

Preavviso dell’avviso bonario: nuova modalità di comunicazione dei debiti per premi INAIL



 




CNDCEC: DEL  04 MAGGIO 2021 

Da questo mese l'INAIL avvierà la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione, che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’Istituto, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori. Lo ha evidenziato l’INAIL nel corso di una riunione tenutasi con i rappresentanti dei commercialisti .

Con comunicato stampa del 4 maggio 2021, il CNDCEC ha sottolineato quanto emerso nel corso dell’incontro tenuto dall’INAIL con i rappresentanti dei commercialisti. In particolare, prenderà il via da maggio la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’INAIL, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori.

In presenza di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, l’INAIL invierà agli intermediari, tra cui i commercialisti, tramite posta elettronica certificata, un preavviso di pagamento (c.d. preavviso bonario) contenente i dati in suo possesso. Questo documento è formalmente simile all’avviso di pagamento ad eccezione della modalità di pagamento.

In particolare, nel preavviso le somme richieste saranno contraddistinte da appositi codici e/o descrizioni, che consentiranno al debitore di comprenderne la natura della richiesta e, quindi, anche di contestarla, ove necessario.

Decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso bonario, senza pagamento o annullamento, anche parziale, della richiesta, l’INAIL notificherà al debitore (es. datore di lavoro) l’avviso di pagamento. Ricorrendone i presupposti, avverso l’avviso di pagamento il debitore potrà esperire le azioni di tutela previste dall’ordinamento, che non prevedono la sospensione automatica delle azioni esecutive.

L’emissione dei preavvisi bonari sarà fatta dall’INAIL con cadenza semestrale, quindi due volte l’anno. L’avviso bonario è atto esecutivo e interrompe i termini prescrizionali.

Il Consigliere tesoriere dei commercialisti con delega al lavoro, ha affermato che si tratta di una novità che certifica la centralità del ruolo dei professionisti. La proposta è però quella di valutare la possibilità di aumentare a sessanta giorni il tempo a disposizione dell’intermediario per esaminare la richiesta e, ove non fosse possibile, di introdurre la possibilità di sospendere la procedura per almeno quindici giorni, mediante un sistema automatico da attivare accedendo al portale internet dell’istituto.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...