30/04/21

22/02/2021 N. 733/23 Comm. Trib. Sentenza


COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 SENTENZA DEL 22/02/2021 N. 733/23

Illegittimità dell’accertamento induttivo
Il metodo induttivo puro, basato sull’utilizzo di una percentuale di redditività applicata sui ricavi, desunti dalle dichiarazioni di soggetti “campione”, esercenti nella stessa zona la medesima attività della ricorrente, ne determina l’illegittimità se quest’ultimo è privo di riferimenti volti a identificare detti contribuenti. L’assenza di simili elementi, infatti, rende l’atto privo di un’adeguata motivazione e configura, pertanto, una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. E’ quanto ha affermato la CTR lombarda che, sulla base di tale principio, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Nel caso in esame, l’Ufficio ha spiegato che per motivi di privacy non ha indicato alcun elemento identificativo delle società assunte come “campione” per la determinazione del reddito di impresa, pertanto ha di fatto precluso ogni difesa della società contribuente nonchè la verifica da parte del collegio della legittimità e fondatezza del maggior reddito accertato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società " B srl "cancellata dal registro imprese, ha prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Brescia, notificato il 6 luglio 2017 con il quale si procedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, 2° comma, lettera d-bis del DPR 600/73 alla determinazione induttiva del Reddito d'impresa, per il periodo d'imposta 2014, in euro 258.966,77 e del valore della produzione lorda in euro 463.388,00 con conseguente maggiore IRES di euro 68.889,00 ed IRAP di euro 15.276,00.
Le sanzioni venivano determinate in euro 77.748,00. La società chiedeva alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva del legale rappresentante, sig.ra B.L. e contestava le eccezioni contenute nel ricorso introduttivo.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, ha accolto il ricorso della società, ed ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, con compensazione delle spese del giudizio. La C.T.P. Bresciana, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in base al disposto dell'art. 28 comma 4 del D.lgs 21 novembre 2014 n. 174 ( decreto semplificazioni) secondo cui, i soggetti cancellati dal registro imprese conservavano la legittimazione passiva ai fini tributari, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese competente per territorio. La società ha eccepito, di non aver ricevuto alcun invito dall'ufficio a comparire per fornire i documenti e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, come dallo stesso affermato in atti, ma tale circostanza, in base al riscontro effettuato dai Giudici di prime cure, si era rivelata non veritiera, essendo risultato provato che l'invito dell'ufficio era stato invece ritirato, presso l'ufficio postale, da soggetto incaricato, in data 09.03.2017.
La CTP adita, ha riscontrato la illegittimità dell'avviso di accertamento, effettuato dall'Agenzia delle Entrate, su base induttiva, con utilizzo di percentuali di redditività, applicate sui ricavi, desunte dalle dichiarazioni dei redditi di altri contribuenti, esercenti la medesima attività della società ricorrente ed operanti nella stessa zona. In particolare la C.T.P. di Brescia che ha emesso la sentenza impugnata, ha evidenziato nella propria sentenza, che il reddito accertato con la percentuale applicata dall'ufficio sui ricavi del 5,82%, quale media dichiarata da un campione di otto soggetti siti nella stessa provincia ed esercenti la medesima attività della ricorrente, ed il recupero di costi esposti in bilancio, ma non documentati, non poteva fondatamente attribuirsi alla ricorrente, per mancata indicazione, nell'avviso di accertamento in oggetto, dei nominativi dei suddetti imprenditori, che pertanto non sono stati individuati dai Giudici di prime cure, né dalla ricorrente, utilizzati quali "campione", a cui l'ufficio avrebbe fatto riferimento per la comparazione con i dati contabili e l'indice reddituale, dichiarati dalla società ricorrente. L'ufficio, come dallo stesso espressamente asserito, per motivi di privacy, ha indicato nell'avviso di accertamento soli dati reddituali che essi avrebbero dichiarato e sui quali versato le imposte dovute, ad essi afferenti, ma non ha precisamente indicato alcun elemento identificativo degli otto campioni cui avrebbe fatto riferimento.
In tal modo veniva inibita la possibilità di instaurare un valido contraddittorio con la società "B s.r.l." cessata", con palese violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa espressamente sancito dall'articolo 24 della Costituzione.
In concreto infatti l'ufficio, ha indicato la partita iva di detti soggetti campioni solo parzialmente, omettendo i tre numeri finali di cui essa si compone.
Da qui l'accoglimento del ricorso, avendo ritenuto la C.T.P. di Brescia, l'avviso di accertamento contestato, illegittimo in quanto carente di supporto probatorio.
L'Agenzia delle Entrate, con il proprio ricorso in appello prodotto a codesta C.T.R. di Brescia, ha contestato la motivazione della sentenza impugnata, precisando che sarebbe spettato alla società contribuente assumersi l'onere della prova trattandosi di accertamento induttivo che poteva essere fondato, legittimamente, su presunzioni "semplicissime", prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito in sede di gravame, la legittimità del proprio operato e chiesto la riforma della sentenza impugnata con conferma dell'avviso di accertamento ed ha eccepito la violazione dell'articolo 39, comma 2 del DPR 600/73, applicato nel caso di specie a seguito della mancata produzione documentale, richiesta formalmente alla società ricorrente ma da questa non consegnata. con condanna alla rifusione delle spese del giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha altresì prodotto in giudizio una memoria illustrativa nonché proprie note di trattazione scritta della controversia. Ha resistito all'appello, con le proprie controdeduzioni, la società cessata B s.r.l. con le quali ha contestato il dedotto avversario e chiesto la conferma della decisione di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali compensate nel primo giudizio e condanna al pagamento delle medesime per il secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Commissione Tributaria Regionale di Brescia, all'esito dell'esame degli atti di causa, preso atto del disposto normativa di cui all'art. 39 2 comma del D.P.R. n.600/1973 e della lettera d-ter della medesima disposizione che giustificano il ricorso all'accertamento con metodo induttivo del reddito d'impresa per l'anno in oggetto, atteso che la società ricorrente non ha dato seguito all'invito dell'ufficio regolarmente recapitato, così come disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.32, primo comma, numeri 3) e 4) del decreto su citato e dell'art. 51 secondo comma, numeri 3) e 4) del D.P.R. n.633/72, ritiene che l'Ufficio, nel caso di specie abbia potuto legittimamente determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili nella specie non consegnate dalla società ricorrente e pertanto di fatto da ritenersi inesistenti.
Conseguentemente il metodo di determinazione induttiva-utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nel presente caso - del reddito d'impresa è conforme al dettato normativa, con possibilità di potersi avvalere anche di presunzioni, ancorchè prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, in conformità al disposto normativa su richiamato.
L'accertamento induttivo puro, quale è quello in oggetto è infatti fondato su presunzioni non qualificate e pertanto dette " semplicissime" che possono avere un valore dimostrativo minore rispetto a quelle semplici, utilizzate nell'accertamento analitico-induttivo, purchè tuttavia esse non assumano profili di arbitrarietà, indeterminatezza e contraddittorietà.
Le presunzioni "semplicissime'' non sono contemplate da alcuna disposizione, ma sono rappresentate da tutti quegli elementi o nozioni utilizzati in sede di controllo in funzione di dimostrazione indiretta di fatti o situazioni e che, in sede contenziosa, non possono che essere, inevitabilmente, sottoposte al vaglio del Giudice, cui spetta esprimersi sulla relativa capacità probatoria.
Nel caso si specie, il metodo utilizzato dall'ufficio ai fini dell'accertamento del reddito non dichiarato, mediante l'individuazione di una percentuale da applicare sui ricavi, mediamente applicata, rilevata da campioni esercenti la medesima attività della società ricorrente, titolari, come la stessa, di esercizi commerciali di vendita di tessuti al dettaglio e all'ingrosso, ubicati nella medesima zona in cui si trovava il luogo di esercizio dell'attività della stessa, privo di precisi riferimenti atti alla individuazione di detti "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati nelle proprie dichiarazioni fiscali, prodotte per l'anno in esame, non consente alla ricorrente di poter instaurare, essendo l'avviso di accertamento in esame carente di adeguata motivazione, un valido contraddittorio e di poterle consentire l'esercizio in concreto, del diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione.
Allo stesso modo è precluso al Giudice di verificare la legittimità e fondatezza del reddito accertato, fondatamente attribuibile alla società contribuente.
Questa Commissione, pertanto, condivide le ragioni che hanno determinato la decisione dei Giudici del primo grado del presente giudizio.
P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza di l° grado. Spese compensate
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Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021



AGENZIA DELLE DOGANE - 29 APRILE 2021 

Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021

In tema di importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L.140 del 23/4/2021, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/660 che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 15 del 29 aprile 2021. Viene modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri posticipata al 30 aprile 2022.

Consigliere Comunale ed esonero dai crediti di formazione






L’esonero dalla formazione professionale continua può essere concesso al Consigliere comunale che ne abbia fatto richiesta. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 32 dell’8 aprile 2021, con cui ha chiarito che sarà cura dell’Ordine determinare il numero di crediti da ridurre applicando la normativa in questione per cui l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Infatti, l’Ordine dispensa dallo svolgimento della formazione professionale continua l’iscritto che assuma cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.




Principio di immutabilità del giudice anche per i procedimenti disciplinari






DAL CNDCEC - 29 APRILE 2021 ORE 21:48

Principio di immutabilità del giudice anche per i procedimenti disciplinari

Profession DOTT. COMM. 

Il Consiglio di Disciplina non può disporre di “avocare” a sé i fascicoli già assegnati ai vari Collegi che, una volta ricevuti, dovranno gestire tutte le fasi del procedimento secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 41 del 13 aprile 2021. La normativa prevede espressamente l’esercizio dell’azione disciplinare in tutte le fasi del procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario del fascicolo, al fine di non incorrere nella violazione del principio di immutabilità del giudice affermato in ambito processuale e applicabile anche ai procedimenti disciplinari.

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DAL CNDCEC - 29 APRILE 2021 ORE 21:48 Amministratore unico di società di recupero crediti: quando la carica è incompatibile con l'esercizio della professione


In merito alla possibilità che l’iscritto, amministratore unico di una società di recupero crediti percepisca il compenso sotto forma di provvigioni sui crediti incassati, ciò che rileva ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità è che la modalità di erogazione del compenso escluda la sussistenza da parte dell’iscritto di un interesse economico proprio. Appare più appropriato alla natura di incarico professionale l’erogazione di un compenso per l’opera prestata che non sia interamente parametrato sugli incassi conseguiti. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 34 del 7 aprile 2021.

Pagamento Comunicato stampa per l'Irap 2020 rinvio al 30 settembre 2021 con una norma ad hoc




Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul proprio portale il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021 con cui è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto rilancio.

In particolare, il MEF ha comunicato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020.

29/04/21

In anatocismo e consenso scritto del cliente




La Corte di Cassazione ha chiarito che, se prima dell’entrata in vigore della Delibera Cicr, ovvero prima del 9 febbraio 2000, “ la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.

Significa in maniera inequivocabile che la modifica introdotta deve considerarsi peggiorativa per il correntista, visto che introduce un regime di capitalizzazione dell’interesse a debito prima assente: ne consegue la necessità di acquisire il consenso scritto da parte del cliente, pena la “nullità della clausola”. 

Ancora la Corte di Cassazione con Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7105 ha affermato che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca e il cliente

Sembra pacifico l’indirizzo della Suprema Corte: il nuovo regime di capitalizzazione in adeguamento alla Delibera Cicr del febbraio 2000 rappresenta un evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente; perciò, proprio in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della delibera sarebbe stato necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.

28/04/21

Ministero dello sviluppo economico e domande per fondo perduto




A PARTIRE DAL 19 MAGGIO 2021

Nuove imprese a tasso zero: come presentare le domande di agevolazione

Le domande per accedere al contributo a fondo perduto e al finanziamento agevolato previsto dalla misura Nuove imprese a tasso zero possono essere presentate telematicamente a partire dal 19 maggio. Il mix di agevolazioni è diretto sostenere le micro e piccole imprese competitive, costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della richiesta, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare 8 aprile 2021, n. 117378, attua la misura “Nuove imprese a tasso zero” prevista dal decreto 4 dicembre 2020, diretta a sostenere nuova imprenditorialità in tutto il territorio nazionale, nei settori di industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.

27/04/21

ISA 2021 PROVV. DEL DIRETTORE AdE 26/4/2021 prot. 103206/21







Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 26 aprile 2021, Prot. n. 103206/2021 sono stati resi ufficiali i livelli di affidabilità fiscale cui sono associati i benefici, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, con le modalità e alle condizioni indicate nel medesimo provvedimento, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

Il provvedimento in argomento prevede, anche per quest’anno, al fine di consentire l’accesso al premiale anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio (biennio 2019-2020), di estendere i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto citato, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto.

In particolare, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2020, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021;

b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

I sopra citati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Le soglie di esonero sopra indicate come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

Pertanto, per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti di imposta sul valore aggiunto, la soglia relativa all’imposta maturata nell’annualità 2021 e quella relativa all’imposta maturata nei primi tre trimestri dell’anno 2022, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

Si tratta di crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro maturati nell’anno, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Infine, le soglie di esonero sopra indicate, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto

L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (L. 23/12/1994, n. 724, art.30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2, D.L. n. 138/2011), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/21972), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2020;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

I termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co.1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 1, D.P.R. n. 633/1972), sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al periodo d’imposta 2020, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Infine, nel caso in cui i contribuenti interessati conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se: applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

26/04/21

AdE 26 APRILE 2021 DECRETO SOSTEGNI




DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 26 APRILE 2021 

Decreto Sostegni: partiti ulteriori 372mila mandati di pagamento

Con riferimento ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni, dopo la firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono partiti ulteriori 372mila mandati di pagamento che, aggiungendosi a quelli eseguiti a partire dall’8 aprile 2021 e ai crediti di imposta riconosciuti, portano a 1 milione e 400mila i beneficiari del contributo a fondo perduto. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 24 aprile 2021. Le somme complessivamente erogate sono pari a 4.067.905.221 euro, di cui 3.945.709.195 con accredito diretto sul conto corrente dei beneficiari, mentre 122.196.026 euro sono stati richiesti dai contribuenti sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 24 aprile 2021 riguardante i contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni.

L’Agenzia ha evidenziato che hanno superato il valore di 4 miliardi di euro i contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni erogati dall’Agenzia delle Entrate a imprese e professionisti colpiti dalle conseguenze economiche dell’epidemia da Covid-19.

24/04/21

Normative fiscali per diversi argomenti che interessano sia imprenditori che studi professionali


Se il credito non è già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati.

Possono partecipare, dal 27 aprile 2021, solo le PMI, le reti aziendali e i professionisti che hanno concluso la procedura di compilazione della domanda. 

Sono state approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 20201. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 23 aprile 2021.

Con riferimento al bonus affitti, le società che esercitano non solo attività di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d'imposta allorché specificatamente dalla sola attività di commercio al dettaglio siano derivati , nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro.

I servizi di pulizia e sanificazione e di ristorazione sono inclusi nell'ambito oggettivo della disciplina di contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera, laddove i locali concessi in uso dal committente costituiscono beni strumentali.

Il patrimonio netto da considerare, ai fini del limite del beneficio ACE fruibile in ciascun esercizio, non deve essere inciso dal valore della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 284 del 23 aprile 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014. Con il parere protocollo n. 106345 del 13 aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito all’accesso ai libri sociali di una società cessata. n particolare veniva chiesto al Ministero di chiarire se un liquidatore di una società a responsabilità limitata, che alla chiusura della liquidazione non proceda al deposito, presso la CCIAA di competenza, dei libri sociali ex art. 2496 C. C., dichiarando di custodirli personalmente o presso altra sede, debba renderli ostensibili a chiunque intenda procedere alla disamina. Il Ministero evidenzia che la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014 (circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35).Il Ministero inoltre invita, ove fossero incontrate difficoltà in merito a tale accesso, a volerle segnalare via PEC alla camera di commercio competente, e per conoscenza, al seguente indirizzo: ‘dgv.div07@pec.mise.gov.it’.

con riferimento alla correzione di errori contabili individuati in sede di FTA, sempreché le componenti rilevate in sede di prima applicazione siano state contabilizzate secondo corretti principi contabili e rientrino tra quelle rilevanti fiscalmente, occorrerà imputare i componenti reddituali nel corretto.


19/04/21



Acconti imposte 2020: versamento al 30 aprile. Chi è interessato alla proroga Ristori quater: come cambia il calendario delle scadenze fiscali I diversi decreti emergenziali che il Governo ha emanato nel corso del 2020 hanno posticipato il versamento del secondo o unico acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP. Il primo intervento, che interessa solo i soggetti ISA con calo di fatturato, è stato inserito nel decreto Agosto. Successivamente, i decreti Ristori hanno previsto ulteriori differimenti dei termini, a favore delle categorie maggiormente colpite dalla crisi da Covid, anche non necessariamente soggetti ISA. Con questa infografica si riassumono le varie proroghe. Si segnala anche la proroga dei versamenti del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP. Però, per alcune categorie di contribuenti, appositamente individuate, è stata prevista una ulteriore proroga del versamento al 30 aprile 2021. Le disposizioni che hanno permesso ciò si sono succedute nell’arco del secondo semestre 2020, dapprima con il decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e poi con il decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020, confluito nell’art. 9-quinquies, D.L. n. 137/2020) e con il c.d. decreto Ristori quater (art. 1, D.L. n. 157/2020, confluito nell’art. 13-quinquies D.L. n. 137/2020).

09/04/21

E-COMMERCE




E-commerce: procedure dichiarative a dati ridotti se c'è l'autorizzazione


Fino all’entrata in vigore delle norme del pacchetto IVA per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali (non dell'UE), relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a un soggetto privato, originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti dopo aver ottenuto l'autorizzazione. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 100615 del 6 aprile 2021.

08/04/21

Nuovo bando Macchinari Innovativi del MiSE: il 13 aprile si apre il secondo sportello


 



Il 13 aprile p.v. si apre il secondo sportello per il nuovo bando Macchinari innovativi del Ministero dello Sviluppo Economico, le cui modalità operative ricalcano integralmente quelle già previste lo scorso giugno, per il primo sportello.
La misura è volta a sostenere gli investimenti innovativi mirati alla trasformazione tecnologica e digitale e alla transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
I beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco MEF, le imprese in un contratto di rete e collaborazione effettiva, stabile e coerente con i programmi proposti. Le agevolazioni, differenziate tra micro e piccole e medie imprese, riguardano un contributo in conto impianti e il finanziamento agevolato.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...