COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SENTENZA DEL 22/02/2021 N. 733/23
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SENTENZA DEL 22/02/2021 N. 733/23
AGENZIA DELLE DOGANE - 29 APRILE 2021
Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021
In tema di importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L.140 del 23/4/2021, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/660 che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 15 del 29 aprile 2021. Viene modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri posticipata al 30 aprile 2022.
L’esonero dalla formazione professionale continua può essere concesso al Consigliere comunale che ne abbia fatto richiesta. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 32 dell’8 aprile 2021, con cui ha chiarito che sarà cura dell’Ordine determinare il numero di crediti da ridurre applicando la normativa in questione per cui l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Infatti, l’Ordine dispensa dallo svolgimento della formazione professionale continua l’iscritto che assuma cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.
DAL CNDCEC - 29 APRILE 2021 ORE 21:48
Principio di immutabilità del giudice anche per i procedimenti disciplinari
Profession DOTT. COMM.
Il Consiglio di Disciplina non può disporre di “avocare” a sé i fascicoli già assegnati ai vari Collegi che, una volta ricevuti, dovranno gestire tutte le fasi del procedimento secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 41 del 13 aprile 2021. La normativa prevede espressamente l’esercizio dell’azione disciplinare in tutte le fasi del procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario del fascicolo, al fine di non incorrere nella violazione del principio di immutabilità del giudice affermato in ambito processuale e applicabile anche ai procedimenti disciplinari.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, se prima dell’entrata in vigore della Delibera Cicr, ovvero prima del 9 febbraio 2000, “ la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto."
Significa in maniera inequivocabile che la modifica introdotta deve considerarsi peggiorativa per il correntista, visto che introduce un regime di capitalizzazione dell’interesse a debito prima assente: ne consegue la necessità di acquisire il consenso scritto da parte del cliente, pena la “nullità della clausola”.
Ancora la Corte di Cassazione con Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7105 ha affermato che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca e il cliente.
Sembra pacifico l’indirizzo della Suprema Corte: il nuovo regime di capitalizzazione in adeguamento alla Delibera Cicr del febbraio 2000 rappresenta un evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente; perciò, proprio in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della delibera sarebbe stato necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.
A PARTIRE DAL 19 MAGGIO 2021
Nuove imprese a tasso zero: come presentare le domande di agevolazione
Le domande per accedere al contributo a fondo perduto e al finanziamento agevolato previsto dalla misura Nuove imprese a tasso zero possono essere presentate telematicamente a partire dal 19 maggio. Il mix di agevolazioni è diretto sostenere le micro e piccole imprese competitive, costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della richiesta, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare 8 aprile 2021, n. 117378, attua la misura “Nuove imprese a tasso zero” prevista dal decreto 4 dicembre 2020, diretta a sostenere nuova imprenditorialità in tutto il territorio nazionale, nei settori di industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 26 aprile 2021, Prot. n. 103206/2021 sono stati resi ufficiali i livelli di affidabilità fiscale cui sono associati i benefici, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, con le modalità e alle condizioni indicate nel medesimo provvedimento, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.
Il provvedimento in argomento prevede, anche per quest’anno, al fine di consentire l’accesso al premiale anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio (biennio 2019-2020), di estendere i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto citato, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto.
In particolare, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2020, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020.
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.
I sopra citati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Le soglie di esonero sopra indicate come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.
Pertanto, per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti di imposta sul valore aggiunto, la soglia relativa all’imposta maturata nell’annualità 2021 e quella relativa all’imposta maturata nei primi tre trimestri dell’anno 2022, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.
Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.
Si tratta di crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro maturati nell’anno, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.
I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Infine, le soglie di esonero sopra indicate, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2022.
Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto
L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (L. 23/12/1994, n. 724, art.30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2, D.L. n. 138/2011), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/21972), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2020;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
I termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co.1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 1, D.P.R. n. 633/1972), sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al periodo d’imposta 2020, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Infine, nel caso in cui i contribuenti interessati conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se: applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Decreto Sostegni: partiti ulteriori 372mila mandati di pagamento
Con riferimento ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni, dopo la firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono partiti ulteriori 372mila mandati di pagamento che, aggiungendosi a quelli eseguiti a partire dall’8 aprile 2021 e ai crediti di imposta riconosciuti, portano a 1 milione e 400mila i beneficiari del contributo a fondo perduto. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 24 aprile 2021. Le somme complessivamente erogate sono pari a 4.067.905.221 euro, di cui 3.945.709.195 con accredito diretto sul conto corrente dei beneficiari, mentre 122.196.026 euro sono stati richiesti dai contribuenti sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Possono partecipare, dal 27 aprile 2021, solo le PMI, le reti aziendali e i professionisti che hanno concluso la procedura di compilazione della domanda.
Sono state approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 20201. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 23 aprile 2021.
Con riferimento al bonus affitti, le società che esercitano non solo attività di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d'imposta allorché specificatamente dalla sola attività di commercio al dettaglio siano derivati , nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro.
I servizi di pulizia e sanificazione e di ristorazione sono inclusi nell'ambito oggettivo della disciplina di contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera, laddove i locali concessi in uso dal committente costituiscono beni strumentali.
Il patrimonio netto da considerare, ai fini del limite del beneficio ACE fruibile in ciascun esercizio, non deve essere inciso dal valore della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 284 del 23 aprile 2021.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014. Con il parere protocollo n. 106345 del 13 aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito all’accesso ai libri sociali di una società cessata. n particolare veniva chiesto al Ministero di chiarire se un liquidatore di una società a responsabilità limitata, che alla chiusura della liquidazione non proceda al deposito, presso la CCIAA di competenza, dei libri sociali ex art. 2496 C. C., dichiarando di custodirli personalmente o presso altra sede, debba renderli ostensibili a chiunque intenda procedere alla disamina. Il Ministero evidenzia che la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014 (circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35).Il Ministero inoltre invita, ove fossero incontrate difficoltà in merito a tale accesso, a volerle segnalare via PEC alla camera di commercio competente, e per conoscenza, al seguente indirizzo: ‘dgv.div07@pec.mise.gov.it’.
con riferimento alla correzione di errori contabili individuati in sede di FTA, sempreché le componenti rilevate in sede di prima applicazione siano state contabilizzate secondo corretti principi contabili e rientrino tra quelle rilevanti fiscalmente, occorrerà imputare i componenti reddituali nel corretto.
Fino all’entrata in vigore delle norme del pacchetto IVA per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali (non dell'UE), relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a un soggetto privato, originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti dopo aver ottenuto l'autorizzazione. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 100615 del 6 aprile 2021.
Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...