25/06/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 23 GIUGNO 2021 Cessazione d’azienda: non è possibile dedurre "per diciottesimi" l'avviamento

 



Nell'ipotesi di cessazione di un'azienda, non è possibile dedurre "per diciottesimi" il valore fiscale dell'avviamento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 429 del 23 giugno 2021. La cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa in quanto è finalizzata all'estinzione dell'attività svolta. In altri termini, la cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un'operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle attività da essa svolte.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 23 GIUGNO 2021 Acquirenti di case antisismiche con il superbonus



Agli acquirenti delle case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dal superbonus. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 433 del 23 giugno 2021. In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione è necessario che ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure che autorizzano siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Società di comodo: per il 2020 disapplicazione solo con interpello




Non è possibile ritenere operante la disapplicazione automatica e generalizzata delle disposizioni sulle società in perdita sistematica e sulle società di comodo in ragione delle condizioni straordinarie legate all'emergenza da Covid-19. L'Agenzia delle Entrate valuterà caso per caso gli interpelli presentati da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento di ricavi e valori minimi. È il chiarimento reso in risposta all’interrogazione n. 5-06289, sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020.

24/06/21

Definizione agevolata e detrazione IVA per l'esportatore abituale: come fare secondo i principi dell'AdE



Se ha correttamente versato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata, l'esportatore abituale può legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA del termine biennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del decreto Iva, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate successivamente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 422 del 22 giugno 2021. La tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.

Per i Commercialisti è stato rinnovato il protocollo di intesa con la SACE


 

Lo scorso 17 giugno è stato rinnovato il protocollo di intesa sottoscritto con la SACE, gruppo CDP, con il quale il CNDCEC intende avviare una nuova fase di collaborazione per favorire processi di internazionalizzazione mediante lo svolgimento di alcune attività congiunte, di formazione e valorizzazione di hub territoriali. Lo ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 70 del 22 giugno 2021. Le attività permetteranno agli iscritti di poter rafforzare le proprie competenze per supportare i propri clienti impegnati nella attività di internazionalizzazione.

DECRETO SOSTEGNI BIS



Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza da Covid, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni. Il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. 

Quindi, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

NOVITA' TERZO SETTORE EX ONLUS, ODV E APS


INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE NOVITA' DEL TERZO SETTORE

Il 2021 avrebbe dovuto essere un anno fondamentale per la piena e completa attuazione della riforma del Terzo settore in atto da diversi anni. Era fissato infatti al 21 aprile il termine ultimo per portare a compimento uno degli strumenti fondamentali previsti: la creazione di un registro nazionale, pubblico e telematico in sostituzione dei registri nazionali e locali delle organizzazioni no profit.

Ad oggi, però, della data di operatività del registro non si hanno ancora notizie e i 359.574 enti no profit interessati continuano a rimanere in un limbo, pieni di dubbi e di incertezze.

È infatti dal 2017 che il settore si muove tra decreti e circolari in uno scenario caratterizzato da complessità e disorganicità normative e amministrative che ostacolano l’operatività completa della riforma.

A complicare il quadro ci si è messa anche l’emergenza epidemiologica, per cui è stata prevista un’ulteriore proroga della scadenza per adeguare gli statuti degli enti alle novità della riforma.

L’effettiva entrata in vigore della riforma porterà conseguenze rivoluzionarie nel campo del no profit, ma purtroppo non ci sono ancora date certe. Non resta che armarsi di tanta pazienza e attendere.

Terzo settore: cos’è

Il Terzo settore viene chiamato così perché rappresenta una sfera diversa da quella dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e da quella del mercato e delle imprese (secondo settore).

Secondo quanto definito nella legge delega 106/2016, fanno parte del Terzo settore gli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Terzo settore: gli enti che ne fanno parte

Secondo il D. Lgs. 117/2017, vengono definiti Enti del Terzo settore (ETS):

le organizzazioni di volontariato (ODV);

le associazioni di promozione sociale (APS);

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; gli enti filantropici.

Non fanno parte invece del Terzo settore:

le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;

le formazioni e le associazioni politiche;

i sindacati;

le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

le associazioni di datori di lavoro.

La riforma del Terzo settore: cosa prevede

Il Terzo settore sta vivendo un lungo periodo di transizione a causa di una riforma che non ha ancora concluso il suo percorso di applicazione. La normativa è sempre stata caratterizzata da molteplici registri nazionali e locali e da una serie di regimi fiscali diversi stratificatisi negli anni. A mettere un po’ d’ordine ci ha pensato il D. Lgs. 117/2017, cosiddetto Codice del Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, che ha disciplinato in maniera dettagliata il mondo del Terzo settore, delineando un nuovo scenario organizzativo, gestionale, normativo e fiscale.

Si tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega 106/2016, che abroga diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della legge sulle ONLUS (460/97).

Due sono le grandi novità introdotte dal decreto: cambiano le tipologie di associazioni e si inserisce il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il decreto raggruppa in un unico testo tutte le tipologie di enti che da questo momento in poi vengono definiti enti del Terzo settore, ETS. Per entrare a far parte di questa categoria bisogna essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato, non perseguire scopo di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgere una o più attività di interesse generale, essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Con la riforma, dunque, la qualifica di ONLUS, abbreviazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, scompare. Le organizzazioni che compaiono nell’Anagrafe delle ONLUS possono entrare a far parte del RUNTS, dopo aver adeguato lo statuto alle novità scegliendo una delle tre opzioni possibili (ODV, organizzazione di volontariato; APS, associazione di promozione sociale; altro ente tra quelli previsti dall’art. 4 del decreto) o continuare a operare come enti non commerciali, rinunciando ai benefici fiscali previsti dal RUNTS.

Il decreto prescrive l’obbligo per gli enti del Terzo settore di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Inoltre, il Codice istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV); prevede il “social bonus” per chi effettua erogazioni liberali in denaro a favore di ODS e APS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata; introduce l’obbligo di redazione del bilancio per tutti gli enti; disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro Unico Nazionale.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore rappresenta il pilastro della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione mira a superare il sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

In esso confluiscono tutti gli enti no profit tutelati dal legislatore e legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa.

Il Registro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ma sarà gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Conterrà informazioni omogenee e predefinite, riguardanti ogni associazione a esso iscritta. Sarà pubblico e le informazioni saranno rese accessibili a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il registro svolge anche una funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli ETS (Enti Terzo Settore) stessi.

L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma solo se si è iscritti ci si può qualificare come enti del Terzo settore e fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla normativa del settore.

Le ODV e le APS iscritte nei relativi registri passano automaticamente nel RUNTS. 

Le ONLUS invece, essendo stata abrogata la normativa di riferimento, dovranno scegliere in quale sezione del RUNTS collocarsi, anche se gli effetti dell’abrogazione si produrranno solo in seguito all’autorizzazione della Commissione europea.

Le ODV, le APS e le ONLUS che hanno intenzione di entrare a far parte del Terzo settore dovranno verificare l’adeguatezza del proprio statuto e apportare le relative modifiche per renderlo conforme alla disciplina del Codice.

Di norma, queste modifiche dovrebbero essere effettuate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. In più è stata concessa la possibilità di approvare le disposizioni inderogabili avvalendosi di una procedura agevolata, che permette di modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

In base al Codice del Terzo settore, il termine ultimo per l’adeguamento dello statuto sarebbe dovuto cadere a febbraio 2019, rinviato negli ultimi anni da varie proroghe fino all’ultima prevista dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31.05.2021) che ha fissato la nuova scadenza al 31 maggio 2022.

Fino a quando non diventerà definitivamente operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continueranno ad essere applicate le norme previste per le diverse tipologie di associazioni e i relativi Registri di iscrizione.

Il Codice del 2017 aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019 ma in considerazione del periodo emergenziale sono state previste diverse proroghe. Un passo avanti è stato fatto con il decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre 2020 che ha istituito il RUNTS e ha definito le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, le modalità di tenuta e conservazione del registro e i criteri relativi alla trasmigrazione delle ODV e delle APS.

Il decreto del 2020 ha concesso alle Regioni sei mesi di tempo per mettere a punto la piattaforma informatica del RUNTS, scaduti lo scorso 21 aprile. Successivamente all'art. 101, comma 2, del codice del terzo settore di cui al dlgs 117/17 le parole 31 maggio 2021 sono state sostituite dalle seguenti 31 maggio 2022.

21/06/21

Distacco transnazionale e somministrazione: individuazione attività abituale



Nella nota n. 936 del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro prende in esame il giudizio pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea in riferimento al distacco transnazionale operato da una azienda UE che non svolga attività di somministrazione nel Paese presso cui ha sede legale. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane infatti soggetta alla legislazione del primo Stato membro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la nota n. 936 del 15 giugno 2021 sulla tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale, alla luce della sentenza espressa dalla Corte di Giustizia UE sul rilascio dei certificati A1 in parola. Nella fattispecie si trattava di una impresa fornitrice di manodopera che non esercitava nessuna attività di somministrazione in Bulgaria e tutto il suo fatturato dipendesse dall’effettuazione del servizio di somministrazione in altri Paesi UE.

Utilizzo del credito IVA anche in caso di sostituzione di gestione del fondo SGR Iva




La SGR subentrante può utilizzare in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti dal fondo il credito IVA relativo al fondo, formatosi nell'anno precedente a quello in cui la sostituzione è divenuta efficace, emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dalla SGR sostituita, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione, se l'importo utilizzato è superiore a 5.000 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 421 del 18 giugno 2021. Il visto di conformità apposto sulla dichiarazione della SGR sostituita, nella quale è stata evidenziata l'eccedenza a credito, esplica i suoi effetti anche nei confronti della SGR sostituente.


Esenti da imposta di bollo gli assegni vitalizi



I prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 419 del 18 giugno 2021. Il cedolino e/o prospetto emesso dal Consiglio, quale sostituto d'imposta, certifica mensilmente l'erogazione della indennità e dell'assegno vitalizio e, quindi, svolge la funzione di quietanzare le somme che il Consiglio eroga, oltre che di indicare l'imponibile lordo, le trattenute di legge e l'importo netto da liquidare che viene accreditato, tramite il Tesoriere del Consiglio, sul conto corrente bancario di cui del percipiente.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 18 GIUGNO 2021



L'imposta sulle transazioni finanziarie non si applica per operazioni successive al raggiungimento della maggioranza dei diritti di voto. Sono escluse dall'imposta sulle transazioni finanziarie le operazione successive rispetto a quelle che hanno consentito alla società conferitaria di raggiungere la maggioranza dei diritto di voto delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 417 del 18 giugno 2021. L’operazione di ristrutturazione riguarda l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società.

16/06/21

CIRCOLARE N. 6/E DEL 4/6/2021 A.d.E.

 



Con la Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al decreto legge n. 50 del 2017. Tra le modifiche di maggiore rilievo si segnala un’importante novità che interessa le attività professionali: il quadro dati contabili “G” del Modello ISA è stato definitivamente soppresso e sostituito dal quadro dati contabili “H”.

Tempi per fare domanda agevolazioni per il sisma


DECRETO SOSTEGNI BIS - 16 GIUGNO 2021





Partono da oggi, 16 giugno, i bonifici del contributo a fondo perduto automatico del decreto Sostegni bis. I pagamenti sono a favore delle imprese e dei professionisti che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni. Il nuovo aiuto, riconosciuto senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, è di importo pari al precedente. Il nuovo ristoro economico spetta esclusivamente ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, e se il precedente contributo non è stato indebitamente percepito né restituito. Sarà poi il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno.

Da oggi si apre ufficialmente la tornata dei contributi del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).

La nuova stagione debutta oggi, 16 giugno 2021, con il pagamento dei contributi automatici.

Il nuovo aiuto sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, alle imprese e ai professionisti che hanno richiesto entro lo scorso 28 maggio 2021 ed ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 1).

Poi sarà il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno, con i primi pagamenti ai primi di luglio.

A chiudere il cerchio sarà il contributo perequativo, la cui partenza è prevista per la fine dell’estate.

Il calendario è stato annunciato dal Ministro dell’Economia, Daniele Franco, lo scorso 7 giugno in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera.

Pagamento del contributo automatico

Dal 16 giugno, quindi, parte il pagamento del contributo automatico del decreto Sostegni bis (art. 1, commi 1-4, D.L. 73/2021).

Il nuovo aiuto spetta a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni e che non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito il precedente contributo.

Il nuovo contributo è di importo pari al 100% del contributo spettante in base al primo decreto Sostegni ed è corrisposto dell’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente.

Pertanto. Se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà accreditato sul medesimo conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Si sottolinea che questo contributo automatico non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, Tuir).

Leggi anche Fondo perduto con nuovi meccanismi di calcolo: in arrivo indennizzi automatici, alternativi e reddituali

Contributo alternativo

Secondo quanto anticipato dal Ministro dell’Economia lo scorso 7 giugno in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera, dal 23 giugno 2021 si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo alternativo.

Tale aiuto potrà essere richiesto da tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA già attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti in Italia, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il contributo alternativo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 le seguenti percentuali:

- 60%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;

- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;

- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;

- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;

- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, invece, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) si applicano le seguenti percentuali:

- 90%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;

- 70%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;

- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;

- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;

- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

La domanda per ottenere il contributo alternativo dovrà essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le richieste potranno essere inoltrate anche dai soggetti che beneficiano del contributo automatico. In tal caso, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello alternativo. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello “automatico”, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Contributo perequativo

Sempre stando a quanto affermato dal Ministro dell’Economia, appuntamento, invece, a fine estate con il contributo perequativo.

Tale contributo - subordinato all’autorizzazione della Commissione europea – spetta:

- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con partita Iva attiva al 26 maggio 2021;

- a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 - al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, dell’art. 2 del D.L. n. 172/2020, dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021), compreso il contributo automatico e il contributo alternativo - la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo potrà essere richiesto soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.

Con riferimento a tale scadenza, si segnala che, il 15 giugno, il CNDCEC ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia per chiedere, come già domandato durante l’audizione alla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

Copyright 


11/06/21

Venite allo studio Ruggeri


Venite allo studio Ruggeri in Via Sistina 121 a Roma, naturalmente previo appuntamento per essere ascoltati così potete esporre i vostri problemi aziendali. Cerchiamo di affrontare un problema alla volta e risolvere quello che dovete risolvere insieme quindi con l'aiuto dello scrivente.

Vi aspetto e contattatemi alla e.mail : dr.marcoruggeri@gmail.com

10/06/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 09 GIUGNO 2021 Credito R&S anche in caso di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi: in quali casi

 


La mancata indicazione del credito d'imposta Ricerca & Sviluppo nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021.

Con la risposta n. 396 del 9 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta attività e sviluppo.

L'articolo 1, comma 35, della L. n. 190 del 2014 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati



che siano già̀ state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021. Nella circolare n. 19166 dell’8 giugno 2021, il Ministero dello sviluppo Economico allega il modello da utilizzare.

In tema di superbonus del 110%, anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario



va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza. Pertanto, è possibile fruire del superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%. Resta esclusa la possibilità di beneficiare del superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 397 del 9 giugno 2021.


In assenza di elementi concreti che consentano di assimilare la procedura di insolvenza straniera al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa



Non si rinvengono le condizioni per applicare l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia in sede di rimborso IVA. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 395 del 9 giugno 2021. Considerato il carattere agevolativo, la disposizione recata dall'art. 74-bis del decreto IVA non è suscettibile di estensione ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa.

09/06/21

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera 26 maggio 2021 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa


Recante le modifiche al regolamento concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). L'ACF intende fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti uno strumento alternativo, agile ed efficiente per risolvere le controversie, senza dover adire la via giudiziaria. La delibera entrerà in vigore il 1° ottobre 2021.

In tema di variazioni dell’imponibile e dell’imposta conseguenti a mancato pagamento con la circolare n. 17 del 7 giugno 2021



Assonime ha analizzato la nuova disciplina prevista dal decreto Sostegni-bis che estende l’applicazione della regola del recupero mediante la detrazione previa registrazione nel registro degli acquisti nei casi di assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o la pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato e di sottoposizione del debitore a procedure esecutive individuali.

Nell’ambito dei beni anti-covid, il braccio accessorio al tomografo computerizzato



Può beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del bene principale solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di accessorietà e dunque venga acquistato e/o ceduto congiuntamente al bene principale. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 391 del 7 giugno 2021 con cui ha ricordato che l'elenco di cui all'art. 124, comma 1, del decreto Rilancio ha natura tassativa e non esemplificativa.

Nell’ipotesi di errata applicazione del meccanismo del reverse charge


Per sanare l'errore, laddove l'imposta sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 393 del 7 giugno 2021 con cui ha anche analizzato il recupero del credito IVA per il soggetto non residente.

Nell’ipotesi di assegnazione e utilizzo dei punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione mediante App



L'acquisto dei punti rappresenta per tutti gli esercenti parte del corrispettivo dovuto alla società per l'affiliazione alla App e, come tale, regolarmente assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 392 del 7 giugno 2021. Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai punti che la società rimborsa solo a quegli esercenti che, oltre ad attribuire punti, li accettano come mezzo di pagamento.

CNDCEC - 07 GIUGNO 2021 Commercialisti, Ordini territoriali: si vota l’11 e il 12 ottobre 2021


Il Consiglio Nazionale ha fissato per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Collegi dei Revisori. Lo ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 64 del 7 giugno 2021. Le elezioni si svolgono alternativamente tramite l’espressione del voto in presenza presso il seggio elettorale nelle giornate indicate dal Consiglio Nazionale (e in tal caso il Consiglio dell’Ordine con apposita delibera può anche stabilire che il voto sia espresso anche per corrispondenza); l’espressione del voto da remoto nelle sole giornate indicate dal Consiglio Nazionale.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...