Art. 10 – Potenziamento dell’accertamento
in materia di giochi. In vigore dal 29
aprile 2012.
1. L’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie,
un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non
superiore a 100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e
disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di
gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di
prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le
medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica
altresì al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del
Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell’utilizzo del fondo
previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa, sono
disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice
penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146,
in quanto compatibili, le
modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato
nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco.
Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle
attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo
periodo. (49)
2. In considerazione dei particolari
interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare
efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono
introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dell’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di
cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; (50)
a-bis) all’articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire obiettivi di
massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli
adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a
vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo
di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino
la tracciabilità di ogni pagamento»; (51)
a-ter) all’articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque,
ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o
delle concessioni rilasciate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di
terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi
genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai
predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare
le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni
natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»; (51)
b) all’articolo 24, comma 25, primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite le
seguenti: «o il mantenimento» ; le parole: «o indagato» sono soppresse e dopo
le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319,
319-ter, 320, 321, 322, 323,» e dopo le parole: «416-bis,» è inserita la
seguente: «644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse;
nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di
partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni
di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero
l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non
separato.». (50)
3. Con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti
modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il
settore dell’ippica;
b) assicurare la trasparenza e la
regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;
c) improntare l’organizzazione e la
gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta
dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle
disposizioni, anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra
il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
e) operare una ripartizione dei
proventi al netto delle imposte tale da garantire l’espletamento dei compiti
istituzionali dell’ASSI;
f) realizzare un sistema organico di
misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012,
la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è
stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto
giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere
modificato, in funzione dell’andamento della raccolta delle formule di
scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore
efficienza ed economicità dell’azione nei settori di competenza, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via
transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia
pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i
criteri di seguito indicati:
a) relativamente alle spese per il
totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente
documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione
al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l’effetto, l’ASSI è
autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per
le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cui all’articolo 1,
comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; (50)
b) relativamente alle quote di
prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via
equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora
dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento
delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie.
Conseguentemente, all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la
lettera l) è soppressa.
6. Nell’ambito delle disponibilità
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
dell’articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto
Ministero destina, per l’anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un
programma di comunicazione per il rilancio dell’ippica.
7. Nel rispetto delle norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato, l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare
(ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell’ambito del capitale
disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti
privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze.
8. All’articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa.
8-bis. Al comma 34 dell’articolo 24
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il
30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2013». (52)
9. Le disposizioni in materia di
giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al
decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto
direttoriale:
a) all’articolo 2, commi 1, 2 e 3,
le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
b) all’articolo 3, commi 1 e 2, le
parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
c) all’articolo 5, comma 3, dopo le
parole: «I prelievi sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:
«, a decorrere dal 1° settembre 2012,». (49)
9-bis. Al fine di rendere la
legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che
concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco,
all’articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) un nuovo concorso numerico da
svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata
minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta
nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della
raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non
riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco». (53)
9-ter. Nell’articolo 135, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la
seguente lettera:
«q-quater) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi
dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di
giochi pubblici con vincita in denaro». (53)
9-quater. La disposizione di cui
all’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta
nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010, e, per le
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con
i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di
offerta. (53)
9-quinquies. All’articolo 110, comma
9, lettera e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dal rappresentante
o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità
giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente». (53)
9-sexies. Il comma 71 dell’articolo
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato. (53)
9-septies. A decorrere dal 1°
gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il
compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6
e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura,
rispettivamente, dell’11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell’1 per
cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al
gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a
distanza di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 17 giugno 2011. All’articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
le parole: «con un’aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle
somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un’aliquota del prelievo
erariale stabilita all’11 per cento e del compenso per il controllore
centralizzato del gioco pari all’1 per cento delle somme giocate» e le parole:
«le modalità di versamento dell’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le
modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore
centralizzato del gioco». (53)
9-octies. Nelle more di un riordino
delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del
presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo
allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la
raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di
adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto
dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e
non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10.
A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di
concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il
31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali
scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a) possibilità di partecipazione per
i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati
dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla
base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in
possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale
individuati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto
delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) attribuzione di concessioni, con
scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino
a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze
minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di
identiche scommesse;
c) previsione, quale componente del
prezzo, di una base d’asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione
di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla
citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio
2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di
giochi pubblici;
e) possibilità di esercizio delle
agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base
territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati
alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore
per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie
coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (53)
9-novies. I concessionari per la
raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30
giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di
sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai
sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dell’articolo 38 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248. (53)
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(49) Comma così modificato dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(50) Lettera così modificata dalla legge
di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(51) Lettera inserita dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(52) Comma inserito dalla legge di conversione
26 aprile 2012, n. 44.
(53) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.