27/12/12

ASSOCIAZIONI SPORTIVE RISOLUZ. 106/E DELL'11/12/12

RISOLUZIONE N.106 /E


Roma, 11 dicembre 2012
OGGETTO:
Interpello -Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Società Sportiva Dilettantistica.
Aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di
compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, comma 1, legge 13
maggio 1999, n. 133

QUESITO

ALFA è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata
alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), iscritta al Registro delle
società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI.
Con l'istanza di interpello in esame, si chiede quale sia l'aliquota delle
addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all'IRPEF, da applicare
ai compensi, di importo superiore a euro 7.500, corrisposti per l'esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche.
La società istante fa presente che la richiesta di chiarimenti si è resa
necessaria a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28 del decreto legge n. 201
del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214, che, nell'emendare l'articolo 6 del decreto legislativo
n. 68 del 2011, ha aumentato l'aliquota di base dell'addizionale regionale senza

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nulla disporre in relazione all'aliquota dell'addizionale di compartecipazione
all'IRPEF.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL 
CONTRIBUENTE


La società istante ritiene che la ritenuta prevista dall'art. 25 della legge n.
133 del 1999 debba essere applicata sulla parte di compenso eccedente l'importo
di euro 7.500 con l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione
all'IRPEF dello 0,9 per cento, stabilita dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
446 del 1997.
La società ritiene, invece, che non debba applicare alcuna ritenuta a titolo
di addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF, dal momento che l'art.
1, comma 2, del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione
dell'aliquota di compartecipazione della suddetta addizionale, all'emanazione di
uno o più decreti adottati dal Ministero dell'economia e finanze, di concerto conil Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
Non essendo stati emanati i suddetti decreti ministeriali, il riferimento
contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle
addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche
deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si fa presente che «...le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli
enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato,
che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto...»
costituiscono redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del
TUIR.

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A tali emolumenti, l'articolo 69, comma 2, del TUIR, riconosce un
particolare regime di favore, disponendo che essi «... non concorrono a formare
il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta
a 7.500,00 euro...». Inoltre, l'articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio
1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del TUIR, «... le società e gli enti eroganti operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di
reddito dall'articolo 11.. .» del TUIR «... maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi
compresa fino a lire 40 milioni (euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la
parte imponibile che eccede il predetto importo...».
Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l'importo
di 7.500 euro, deve essere applicata l'aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente
per il periodo di imposta 2012), l'aliquota dell'addizionale comunale di
compartecipazione all'IRPEF e l'aliquota dell'addizionale regionale di
compartecipazione all'IRPEF.
Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento
delle Finanze -Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale,
interpellato in merito, ha osservato che l'articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133 "... se individua in maniera puntuale l'aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall'ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l'applicazione del tributo regionale.".
Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi
allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della
ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno
individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario
dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

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Contrariamente a quanto sostenuto dalla società interpellante, il medesimo
dicastero, in relazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che "... la mancata emanazione dei decretiinterministeriali, previsti dal comma 2, dell'articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l'aliquota di
compartecipazione dell'ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l'applicazione
del tributo in questione. Il successivo comma 3 dell'art. 1, del D. Lgs. n. 360 del 1998, infatti, dispone che « I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. »".
Lo stesso Dipartimento delle Finanze fa presente che "L'art. 1, comma 11,
del D.L. 13 agosto 2001, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, inoltre stabilisce che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente
gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. A ciò va aggiunto che gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, a norma del comma 3-bis, dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Il citato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, poi, ha precisato che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo

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non è dovuto e che, nel caso di superamento del suddetto limite, l'ADDIRPEF si
applica al reddito complessivo.".
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.




19/12/12

Art. 12 – Contenzioso in materia tributaria e riscossione (legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44)


 
Art. 12 – Contenzioso in materia tributaria e riscossione. 
(In vigore dal 29 aprile 2012)



1.  All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

b)  il comma 7 è abrogato.

2.  Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b)  dopo l’articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del territorio provvede all’aggiornamento degli atti catastali.».

3-bis.  All’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,»;

b)  le parole: «, amministrative e tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «e amministrativa». (58)

3-ter.  Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari. (58)

4.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis.  All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l’ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l’anzianità anagrafica. A decorrere dall’anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria». (58)

5.  Le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio. (59)

6.  I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall’articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell’agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7.  Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, gli effetti derivanti dall’applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all’articolo 324 del codice di procedura civile. (59)

8.  La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9.  In considerazione dell’acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10.  Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell’impianto, di cui all’articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11.  All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:

«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell’ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.». (59)

11-bis.  Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all’acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all’articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata. (60)

11-ter.  Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia. (60)

11-quater.  All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o pro solvendo». La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l’adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (60)

11-quinquies.  La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (60)

11-sexies.  All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L’utilizzo» e le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti». (60)

11-septies.  Sulla base dell’Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l’anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell’onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario. (60)

11-octies.  Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato. (60)

11-novies.  Per l’anno 2011 le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (60)

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(58) Comma inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(60) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

08/12/12

Art. 11 Modifiche in materia di sanzioni amministrative



Art. 11  Modifiche in materia di sanzioni amministrative. In vigore dal 29 aprile 2012


1.  All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».

2.  All’articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

3.  All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il terzo periodo è soppresso. (54)

3-bis.  All’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «dal». (55)

4.  L’articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana) – 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.». (54)

5.  Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»; (56)

b)  all’articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.». (56)

6.  All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

7.  Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8.  Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 30 per cento dell’importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del 50 per cento dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»; (56)

b)  all’articolo 7:

1)  il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all’articolo 3 se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 15 per cento se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

1-ter. Il pagamento può essere effettuato all’Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell’economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle dogane.»; (57)

2)  al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

3)  al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c)  all’articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;

d)  all’articolo 9:

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.»; (57)

2)  al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

——————————————————————————–

(54) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(55) Comma inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(56) Lettera così modificata dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(57) Numero così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

06/12/12

ART.10 - L. 44/12 GIOCHI ED ACCERTAMENTO



Art. 10 – Potenziamento dell’accertamento in materia di giochi. In vigore dal 29 aprile 2012.

1.  L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo. (49)
2.  In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a)  nel comma 3-bis dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; (50)
a-bis)  all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento»; (51)
a-ter)  all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»; (51)
b)  all’articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite le seguenti: «o il mantenimento» ; le parole: «o indagato» sono soppresse e dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,» e dopo le parole: «416-bis,» è inserita la seguente: «644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.». (50)
3.  Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a)  razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica;
b)  assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;
c)  improntare l’organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
d)  assicurare il coordinamento tra il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e)  operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ASSI;
f)  realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.
4.  A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dell’andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5.  Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell’azione nei settori di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:
a)  relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l’effetto, l’ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; (50)
b)  relativamente alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa.
6.  Nell’ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l’anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell’ippica.
7.  Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell’ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
8.  All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa.
8-bis.  Al comma 34 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2013». (52)
9.  Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:
a)  all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
b)  all’articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
c)  all’articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° settembre 2012,». (49)
9-bis.  Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all’articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco». (53)
9-ter.  Nell’articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera:
«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro». (53)
9-quater.  La disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta. (53)
9-quinquies.  All’articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente». (53)
9-sexies.  Il comma 71 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato. (53)
9-septies.  A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell’11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All’articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un’aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un’aliquota del prelievo erariale stabilita all’11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all’1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco». (53)
9-octies.  Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a)  possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b)  attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;
c)  previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;
d)  sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
e)  possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f)  rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (53)
9-novies.  I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (53)
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(49) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(50) Lettera così modificata dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(51) Lettera inserita dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(52) Comma inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

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