SI PUO' VEDERE LA RIS. 49/E DELL'11/7/2013 SI GENERA UN REDDITO DIVERSO DI LAVORO AUTONOMO PARI ALLA SOMMA ZERO.
RISOLUZIONE
N. 49/E
Roma,
11 luglio 2013
OGGETTO:
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fondazione
Istituto
Italiano di Tecnologia – regime fiscale dei rimborsi
spese
– art. 25 del DPR n. 600 del 1973
ESPOSIZIONE
DEL QUESITO
L’Istituto Italiano
di Tecnologia è stato istituito dall’art. 4 del decreto legge
30 settembre 2003, n.
269, con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico del Paese
e l’alta formazione tecnologica. A tal fine, l’Istituto
instaura rapporti con
organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di
ricercatori italiani
e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
Nell’ambito delle
proprie attività, l’Istituto invita docenti e ricercatori di
altre istituzioni
scientifiche a visitare i propri laboratori e a svolgere seminari
scientifici (c.d. invited
speakers), favorendo la divulgazione e lo scambio
reciproco delle
conoscenze.
L’Istituto non
corrisponde ai docenti e ricercatori, che in genere non
svolgono attività di
lavoro autonomo abituale, alcun compenso a titolo personale,
limitandosi al solo
rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) o al
sostenimento diretto
delle stesse.
Ciò evidenziato, l’Istituto
chiede di sapere se debba applicare la ritenuta
alla fonte prevista
dall’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 nell’ipotesi di rimborso
analitico delle spese
ai docenti e ricercatori e nell’ipotesi di spese prepagate.
Direzione
Centrale Normativa
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SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’Istituto ritiene di
non dover applicare la ritenuta alla fonte, in quanto il
reddito imponibile,
data la coincidenza tra compenso e spese, risulterebbe pari a
zero.
PARERE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si premette che il
trattamento tributario dei rimborsi spese varia in
relazione alla natura
del rapporto in base al quale sono svolte, presso l’Istituto, le
varie attività dei
docenti e dei ricercatori appartenenti alle altre istituzioni
scientifiche.
Tra queste attività,
l’istanza di interpello pone l’attenzione in particolare
sullo svolgimento di
seminari da parte di docenti e di ricercatori (c.d. invited
speakers),
cui l’Istituto rimborsa, o anticipa direttamente, le spese per la
partecipazione ai
seminari stessi. Nell’istanza è altresì precisato che gli invited
speakers
non svolgono, in genere, attività di lavoro autonomo abituale.
Sul punto si precisa
che le norme sostanziali relative alla determinazione
del reddito di lavoro
autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente fanno
rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il
lavoratore autonomo
riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute
per l’espletamento
dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del
1998, circolare n. 58
del 2001, risoluzione n. 69 del 2003).
L’art. 54, comma 1,
del TUIR prevede, infatti, che “Il reddito derivante
dall’esercizio
di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare
dei
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto
forma
di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso
nell’esercizio dell’arte o della professione, …”,
e, per i redditi di lavoro
autonomo occasionale,
l’art. 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi “sono
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costituiti
dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le
spese
specificamente inerenti alla loro produzione”.
La determinazione del
reddito di lavoro autonomo differisce, tuttavia, da
quella del reddito di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente per il diverso
criterio di
imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
In particolare,
mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti
dalla differenza tra
i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti
all’esercizio dell’arte
o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso,
senza, quindi,
prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per
conseguirlo, i
redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio
in ragione della loro
occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra
compenso e spesa
sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di
imposta in cui sono
percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo
specifico.
Ne consegue che, nell’ipotesi
di prestazioni di lavoro autonomo
occasionale per il
cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese
strettamente
necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle
stesse da parte del
committente, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro
autonomo occasionale,
pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso
periodo d’imposta.
In un’ottica di
semplificazione, per evitare che l’Istituto sia gravato
dall’obbligo di
effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività
occasionali di
carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari
alle spese sostenute,
la scrivente ritiene possibile per l’Istituto non assoggettare
alla ritenuta alla
fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese
di viaggio, vitto, e
alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente
quelle strettamente
necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa
acquisizione dei
titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime
condizioni, trova
applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano
direttamente
sostenute dall’Istituto.
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La suddetta
semplificazione opera anche per il percipiente, che non è
tenuto a riportare
dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei
redditi.
Naturalmente, quanto
precede vale anche nel caso in cui gli invited
speakers
siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello
Stato.
Detta
semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso,
anche nella forma di
spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le
spese strettamente
necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale,
facendo venir meno il
carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal
caso, l’intero importo
erogato dal committente costituirà reddito di lavoro
autonomo occasionale
assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del
D.P.R n. 600 del
1973.
In ogni caso, rimane
ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche
ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.
446.
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Le Direzioni
regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite
con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE