03/08/13

REDDITOMETRO E NOVITA' 2013

REDDITOMETRO

IL DPR 600/73 ART. 38, COMMA 4  RIGUARDA  L'ACCERTAMENTO SINTETICO VERO E REALE ED E' COSTRUITO SULLE SPESE EFFETTIVE  MENTRE IL COMMA 5 REGOLA IL REDDITOMETRO.
SONO RILEVANTI  LE SPESE MEDIE ISTAT AI FINI DEL REDDITOMETRO.
VI SONO LE SPESE CHE IL CONTRIBUENTE EFFETTIVAMENTE SOSTIENE E A CUI VENGONO AGGIUNTE LE SPESE FIGURATIVE CALCOLATE SULLA SPESA MEDIA ISTAT COME AD ESEMPIO GLI INCREMENTI PATRIMONIALI.
PARE CHE TALI SPESE ISTAT, VENGONO AGGIUNTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI ANIMALI DOMESTICI, LE SPESE SCOLASTICHE E LE VACANZE, TALI SPESE VERRANNO DISCUSSE TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO E NON VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO.
LE SPESE MEDIE ISTAT RILEVANO SOLO QUANDO RISULTANO SUPERIORI ALLE SPESE REALI SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE E SOPRATTUTTO QUANDO L'AGENZIA RISULTA GIA' INFORMATA SULLE SPESE REALI DEL CONTRIBUENTE.
PERTANTO SI VUOLE  CHE LE SPESE ISTAT RILEVANO SOLO QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' A CONOSCENZA CHE IL CONTRIBUENTE HA SOSTENUTO QUEL TIPO DI SPESA.
IL CONTRIBUENTE A SUA VOLTA POTREBBE DIRE CHE LE SPESE REALI SONO INFERIORI, A PROPRIA DIFESA.
UN ESEMPIO PRATICO DELLA LACUNA CREATASI, POTREBBE ESSERE CHE SE SI E' ACQUISTATA UNA CASA PER 400.000 EURO E SI CONTRATE UN MUTUO PER 350.000 EURO LA DIFFERENZA DI 50.000 EURO VIENE CONSIDERATA SOSTENUTA CON IL REDDITO ANNUO. PERTANTO SI DEVE AL PIU' PRESTO INTERVENIRE PER COLMARE QUESTO VUOTO LEGISLATIVO.
 

01/08/13

NESSUNA RITENUTA D' ACCONTO SE VI E' SOLO IL RECUPERO DELLE SPESE RIS. N. 49/E

I RIMBORSI DELLE SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NON VANNO CON RITENUTA D'ACCONTO A TITOLO D'ESEMPIO: LA FONDAZIONE CHE CORRISPONDE AI DOCENTI IL SOLO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E ALLOGGIO. IL PERCIPIENTE NON DEVE RIPORTARE IN DICHIARAZIONE ALCUNA SOMMA, MA VI SONO SOLO I COSTI ANCHE PER L'IRAP.
SI PUO' VEDERE LA RIS. 49/E DELL'11/7/2013 SI GENERA UN REDDITO DIVERSO DI LAVORO AUTONOMO PARI ALLA SOMMA ZERO.


RISOLUZIONE N. 49/E

Roma, 11 luglio 2013

OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fondazione

Istituto Italiano di Tecnologia – regime fiscale dei rimborsi

spese – art. 25 del DPR n. 600 del 1973

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

L’Istituto Italiano di Tecnologia è stato istituito dall’art. 4 del decreto legge

30 settembre 2003, n. 269, con lo scopo di promuovere lo sviluppo

tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica. A tal fine, l’Istituto

instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di

ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

Nell’ambito delle proprie attività, l’Istituto invita docenti e ricercatori di

altre istituzioni scientifiche a visitare i propri laboratori e a svolgere seminari

scientifici (c.d. invited speakers), favorendo la divulgazione e lo scambio

reciproco delle conoscenze.

L’Istituto non corrisponde ai docenti e ricercatori, che in genere non

svolgono attività di lavoro autonomo abituale, alcun compenso a titolo personale,

limitandosi al solo rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) o al

sostenimento diretto delle stesse.

Ciò evidenziato, l’Istituto chiede di sapere se debba applicare la ritenuta

alla fonte prevista dall’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 nell’ipotesi di rimborso

analitico delle spese ai docenti e ricercatori e nell’ipotesi di spese prepagate.

Direzione Centrale Normativa

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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL

CONTRIBUENTE

L’Istituto ritiene di non dover applicare la ritenuta alla fonte, in quanto il

reddito imponibile, data la coincidenza tra compenso e spese, risulterebbe pari a

zero.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che il trattamento tributario dei rimborsi spese varia in

relazione alla natura del rapporto in base al quale sono svolte, presso l’Istituto, le

varie attività dei docenti e dei ricercatori appartenenti alle altre istituzioni

scientifiche.

Tra queste attività, l’istanza di interpello pone l’attenzione in particolare

sullo svolgimento di seminari da parte di docenti e di ricercatori (c.d. invited

speakers), cui l’Istituto rimborsa, o anticipa direttamente, le spese per la

partecipazione ai seminari stessi. Nell’istanza è altresì precisato che gli invited

speakers non svolgono, in genere, attività di lavoro autonomo abituale.

Sul punto si precisa che le norme sostanziali relative alla determinazione

del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato

abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il

lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute

per l’espletamento dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del

1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003).

L’art. 54, comma 1, del TUIR prevede, infatti, che “Il reddito derivante

dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare

dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto

forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo

stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, …”, e, per i redditi di lavoro

autonomo occasionale, l’art. 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi “sono

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costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le

spese specificamente inerenti alla loro produzione”.

La determinazione del reddito di lavoro autonomo differisce, tuttavia, da

quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente per il diverso

criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

In particolare, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti

dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti

all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso,

senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per

conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio

in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra

compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di

imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo

specifico.

Ne consegue che, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo

occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese

strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle

stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro

autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso

periodo d’imposta.

In un’ottica di semplificazione, per evitare che l’Istituto sia gravato

dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività

occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari

alle spese sostenute, la scrivente ritiene possibile per l’Istituto non assoggettare

alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese

di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente

quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa

acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime

condizioni, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano

direttamente sostenute dall’Istituto.

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La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che non è

tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei

redditi.

Naturalmente, quanto precede vale anche nel caso in cui gli invited

speakers siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.

Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso,

anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le

spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale,

facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal

caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro

autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del

D.P.R n. 600 del 1973.

In ogni caso, rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche

ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

31/07/13

Cassazione Sent. n. 2902 del 7 febbraio 2013 - LE DELIBERE GENERALI NON HANNO BISOGNO DI MOTIVAZIONE (tarsu)

SENTENZA n. 2902 del 7 febbraio 2013

(emessa il 27 novembre 2012) della Corte Cassazione, Sez. Tributaria - Presidente Pivetti, Relatore S ambito


LE DELIBERE DI CARATTERE GENERALE NON È NECESSARIO SIANO MOTIVATE

Massima:
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU - DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA- MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE

In tema di Tarsu, la delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 d.l.g.s. 15 novembre 1993 n. 507, non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta - anche se determinabile ex post - di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli art. 62 e 63, non essendo pertanto configurabile alcun obbligo di motivazione dell’atto.

nota :

Cfr. Cassazione 23 ottobre 2006, n. 22804.

Vedi altresì la sentenza n. 21724 del 11 ottobre 2006: la facoltà riconosciuta ai comuni dall’art. 4 del Dlgs 507/1993 di suddividere il proprio territorio in due categorie, applicando una maggiorazione fino al 150% dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni alle affissioni di carattere commerciale esposte nella aree collocate nella “prima categoria”, viene esercitata mediante regolamento, cioè attraverso una fonte normativa di carattere secondario che non abbisogna di alcuna motivazione; ma può essere disapplicato dal giudice tributario ove risulti non conforme alla legge.

 

Sent. n. 3384 del 12 febbraio 2013 CASSAZIONE (PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA CONTANO I DATI ANAGRAFICI)

1. Sentenza n. 3384 del 12 febbraio 2013
(emessa il 19 dicembre 2012) della Corte Cass., Sez. Trib. - Pres. e Rel. Pivetti


 
PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA CONTANO I DATI ANAGRAFICI

Massima:

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI - VARIE - IN GENERE - Benefici fiscali per L’acquisto della prima casa – Fruizione, Condizioni, Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico – Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

L’art. 2 della legge n. 118 del 1985 richiede, per la fruizione dei benefici (prima casa) ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge 1’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato anagrafico.


NOTA

Cfr. le sentenze della Cassazione n. 9949 del 16 aprile 2008 e n. 8377 del 20 giugno 2001 (la sentenza ha cassato la pronuncia che aveva riconosciuto il beneficio della "prima casa" ad un soggetto che abitava l’immobile sin dall’ottobre 1991, aveva acquistato l’immobile stesso nel novembre del 1991 ed aveva ottenuto la residenza nel comune di ubicazione dell’appartamento solo nel 1993) .

29/07/13

AUTOFATTURA E TRASPORTO DA UN PAESE EXTRA UE VA AGGIUNTA L'IVA

-SE RICEVO UNA FATTURA DA UN PAESE EXTRA UE, SICURAMENTE DEVO EMETTERE AUTOFATTURA INFATTI IL PAESE DOVE E' STABILITO IL COMMITTENTE IN ITALIA E' SOGG. PASSIVO IVA. QUEST'ULTIMO AL FINE DI ASSOLVERE L'IVA NEL NOSTRO PAESE, DOVRA' EMETTERE AUTOFATTURA CON ALIQUOTA ORDINARIA AL 21%-.

PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEL SUB-APPALTATORE

IL SUB-APPALTATORE:
DEVE EMETTERE FATTURA AD ALIQUOTA ZERO ESSENDO SERVIZI E NON FORNITURE.
IL COMMITTENTE DEVE ASSOLVERE L'IMPOSTA ATTRAVERSO IL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE.
ALTRIMENTI SONO PREVISTE LE SANZIONI DLGS 471/97 100% FINO AL 200% DELL'IMPOSTA MIN. 258 EURO.

PER IL TERRENO SU CUI SI PUO' COSTRUIRE IVA AL 21% ADESSO AL 22%

IL RIFERIMENTO E': ART. 2 , COMMA 3, LETT. C, E DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 633/72 LE CESSIONI DI AREE EDIFICABILI COSTRUITE DALLE IMPRESE SONO SOGGETTE AD IVA DEL 21%. SE SU QUESTA AREA SI COSTRUIDSCE UNA ABITAZIONE CON I REQUISITI DELLA 1^ CASA L'APPALTO PER LA COSTRUZIONE  E' SOGGETTO ALL'IVA DEL 4% (V. N.39 TAB. A, PARTE II, DEL D.P.R. 633/72 E ART. 1, TARIFFA, DEL D.P.R. 131/1986.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...