18/01/17

Art. 12 bis Omologazione del piano del consumatore legge 3/2012

Art. 12-bis
Procedimento di omologazione del piano del consumatore


1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere piu’ di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita’ del piano, il giudice, con lo stesso
decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilita’ del piano e l’idoneita’ dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche’ dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita’. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di
beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l’articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
6. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all’atto
di pignoramento.

autotutela quando è possibile

Sempre è possibile proporre un'istanza in autotutela chiedere all'ufficio di annullare un proprio atto in quanto illegittimo ed infondato. Non ci sono infatti limiti temporali al suo esercizio potendo avvenire anche dopo che l'atto è diventato definitivo o in contenzioso pendente e successivamente al giudicato esterno.

SENTENZA PER I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

la cassazione ha detto che l'amministratore unico di una srl deve essere equiparato all'imprenditore individuale, per il quale non è deducibile la relativa remunerazione.
La dottrina non ritiene al contrario applicabile tale interpretazione considerandola un errore di percorso della cassazione poiché in disacordo con quanto detto da AdE risoluzione del 31/12/2012 n. 113

17/01/17

Spese per i collaboratori entro gli € 5.000

Le spese per i collaboratori superiori ad € 5.000 va riferita al comma 54lett. B dell'art. 1 Legge 190/14 ossia che l'anno precedente non siano state sostenute spese eccedenti l'importo di € 5.000 lordi per prestazioni di lavoro accessorio dipendente e per compensi erogati ai collaboratori di cui all'art. 50 c. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR.
Con il termine spese ed in mancanza di chiarimenti in merito deve ritenersi che tale limite debba tenere conto di tutti gli oneri relativi ai collaboratori compresi in contributi previdenziali e le somme erogate a titolo di TFR.

Auto escluse dal maxi ammortamento

Possono beneficiare nel 2017 solo ed esclusivamente gli autocarri e non le auto riferentesi all'art. 164 lett. b e b-bis o comunque altri veicoli ma non le auto del professionista o dell'azienda.
 
 

Crediti non utilizzabili per la rottamazione

Domanda:
è ammessa la compensazione di crediti per pagare gli importi derivanti dalla rottamazione?
 
Risposta:
La risposta non è positiva infatti è esclusa ogni forma di rottamazione. Il versamento degli importi si può fare solo sul conto corrente indicato dal debitore oppure tramite bollettini precompilati allegati alla comunicazione equitalia o negli uffici di equitalia.
 
 

13/01/17

Legge Sabatini-ter

Legge 232/16 per le industrie cosidette 4.0

A cosa serve questa legge?
Questa è un contributo pari al 2,75% su un finanziamento di cinque anni ed come per la banca è concessa dalla Cassa depositi e prestiti.
Si può richiedere fino al 31/12/2018.

Esempio su un finanziamento?
su un finanziamento di un milione di euro il contributo sarà pari € 77.173,65 sarà concesso anche con il leasing finanziario.

Quanto può essere deliberato?
dovrà essere ammesso per tutti gli investimenti e verrà erogato al 100% (con durata temporale massima di preammortamento di dodici mesi) per un periodo di cinque anni.
La decorrenza dovrà essere se leasing finanziario dalla data di consegna del bene, se finanziamento dalla data di stipula del contratto.  
Dovrà essere di valore da 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro anche se frazionato in più acquisti per ogni impresa.

Quando potrà essere erogato?
in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure nel caso di leasing finanziario potrà essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene.

Per il leasing come ci si comporta?
In questo caso l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente al momento della stipula del contratto l'opzione d'acquisto prevista dal contratto medesimo i cui effetti hanno inizio al termine della locazione finanziaria.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...