27/05/20

D.L. (RILANCIO) N. 34 DEL 19/5/2020 alcuni punti importanti

Contributi a fondo perduto

10 miliardi alle imprese con fatturato non superiore di 5 milioni, accreditabili direttamente dalla Agenzia delle Entrate, a condizione che l’azienda abbia subito una diminuzione dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. L’istanza deve essere corredata dalla autocertificazione di regolarità antimafia. L’indennizzo è pari al:
20% per i fatturati fino a 400 mila euro,
15% fino tra 400 mila euro e un milione
10% da un milione a 5 milioni.

Canoni di locazione

Previsto un credito d’imposta del 60% per tre mensilità, a patto che sia registrata una perdita del fatturato di almeno il 50% rispetto al mese di riferimento.
Medie imprese

Medie imprese

Le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato, che abbiano patito un calo dei ricavi non inferiore al 33%, potranno beneficiare di un sostegno alla ricapitalizzazione e della detassazione degli aumenti di capitale, a condizione che non sia inferiore a 250.000 euro. Sconto fiscale fino a 2 milioni, in tre anni, su Ires o Irpef per favorire le ricapitalizzazioni private.

Grandi imprese

Cassa depositi e prestiti, attraverso il cd. Patrimonio Rilancio opererà concedendo alle S.p.A., anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, oppure garantendo la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in ipotesi di operazioni strategiche. Patrimonio Rilancio sarà sostenuto tramite titoli di Stato emessi dal Mef.

Debiti della PA

Anticipati 12 miliardi, da rimborsare in 30 anni, a enti locali e sistema sanitario, destinati a pagare i debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni, dei quali:
6,5 miliardi a Comuni, Province e Città metropolitane,
1,5 miliardi alle Regioni,
4 miliardi alle ASL.

Enti locali

Stanziati 3,5 miliardi per gli enti locali. Il 30 per cento del fondo verrà erogata a ciascun ente, come acconto su quanto spettante, calcolato in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019. 100 milioni previsti per indennizzare i Comuni per i mancati incassi della tassa di soggiorno.

Irap per imprese fino a 250 milioni

Stop a saldo e acconto del 40% Irap, dovuto a giugno dalle imprese fino a 250 milioni di fatturato, escluse:
banche,
enti finanziari,
assicurazioni
pubbliche amministrazioni.

Sport

Fino al 30 giugno le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, non dovranno corrispondere i canoni di locazione e di concessione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Gli acquirenti di ticket per assistere a eventi sportivi possono presentare istanza di rimborso e il gestore dell’impianto, in alternativa, può rilasciare un voucher di stesso valore. Per i mesi di aprile e maggio, indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.

21/05/20

LA POLITICA art. di marco ruggeri

Premetto che non sono un politico ma un osservatore incallito, mi sembra da quanto osservato dall'esterno, di aver visto una politica di basso rango.
Il fatto che il Sig. Renzi blocchi e poi riprenda negoziati che sembravano giunti alla fine, non ci preoccupa più, perché già sappiamo che non farà assolutamente niente. Naturalmente niente per modo di dire, se cercasse solo quello staremmo tranquilli, ma forse cerca poltrone, che prima non aveva. Ho sentito dire della Boschi alla Vice Presidenza del Consiglio dei ministri ma per quali meriti (nessuno). Mi permetto solo di osservare quanta dedizione nel restare al governo abbiano gli M5S, non pensino più a tutte le promesse fatte agli inizi, ma anzi cerca accordi su accordi, pur di rimanere a galla.Grillo non canta più nemmeno d'estate e così fanno tutti i grillini tutti zitti per la poltrona e non tra la natura. Inoltre una voce si sente fievole, lontana, forse ci prova a tirar fuori il fiato, ma non riesce, e dice "mi ricandiderò a sindaco di Roma" (Sic!!!). Mi viene da sorridere ed al contempo di rodermi dentro, infatti la Raggi non è che abbia mai fatto chissà cosa, eppure si sente importante, e vuole ribadire di esserci, ma per i romani non è così vi assicuro, non vedono l'ora che finisca il mandato il più presto possibile. Il governo procede con (l'avv.) Conte che fa il duro, ma sotto sotto, c'è solo una forma di arrivismo, di primeggiare sia a livello caratteriale, sia perchè prende il suo bel compenso mensile, con scorta, e altre agevolazioni e mantenendo il suo potere. Basta che lui ritorni a fare il giurista, perché come avvocato non lo prenderanno sicuramente, viste le promesse non mantenute (v. cassa integrazione non consegnata ai lavoratori nei termini ed altro che non va, come nel decreto rilancio vi sono anche altre cose, che non riguardano il rilancio, ma le poltrone da occupare).
Insomma sveglia gente per bene, italiani, vi avverto che è solo una previsione, non se ne andranno da soli, pertanto non sperate che duri poco il governo. Dobbiamo lottare con lettere ai giornali e giornalisti, scrivere sui social le nostre preoccupazioni, e partecipare alle manifestazioni (prossime), ma soprattutto usare la perseveranza nel contestare ciò che non va.
Marco Ruggeri

16/05/20

RISOLUZIONE N. 25/E



RISOLUZIONE N. 25/E
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 14 maggio 2020


OGGETTO: Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.


QUESITO

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Dipartimento), con nota del 13 maggio u.s., ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla documentazione probatoria della avvenuta donazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare il Dipartimento, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020, in cui viene precisato che in merito ai bonifici disposti, a favore del Dipartimento, nei conti correnti cod. IBAN: 1T84Z0306905020100000066387 e IT66J0306905020100000066432, appositamente aperti ex articolo 99 del citato decreto legge n. 18 del 2020, è

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sufficiente che dalle “ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19”, chiede di confermare che anche la copia del bonifico effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per consentire al donatore di beneficiare della detrazione ex articolo 66. Il Dipartimento, in particolare, fa presente che prima dell'apertura dei predetti conti correnti dedicati, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 2020, lo stesso era già “autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri”. Ciò posto, al fine di non creare disuguaglianze tra coloro che nell'immediatezza dello slancio umanitario, hanno disposto bonifici, ai sensi del citato articolo 4, della OCDPC e coloro che hanno donato versando nei conti correnti autorizzati ai sensi dell'articolo 99, del citato decreto legge n. 18 del 2020, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, il Dipartimento chiede se, in applicazione dei chiarimenti forniti nella predetta risoluzione, possa, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli stessi possano esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro. ». Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.». Fermi restando tutti gli specifici chiarimenti di prassi resi fino ad oggi sulle erogazioni in parola (quali la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, la risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020), si evidenzia quanto segue.
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Per quel che attiene la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decretolegge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione che hanno portato alle precisazioni rese nella risoluzione citata e attesa la disposizione prevista dalla citata Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che autorizza il Dipartimento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330”, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame quanto già chiarito nella predetta risoluzione (confermata anche dalla successiva circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E), sia con riferimento alla ammissione del beneficio della detrazione che con riferimento ai versamenti
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effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330. ***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.



13/05/20

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).

Art. 2-bis ((Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)) ((1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.))

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...