10/03/21

Saldo IVA 2020 senza maggiorazioni e interessi entro martedì 16 marzo 2021

Entro il giorno 16 marzo 2021 il termine per versare il saldo IVA 2020 senza maggiorazioni e interessi. 

Il saldo Iva si calcola in dichiarazione, ed è dovuto solo se l'importo del rigo VL 38 è superiore a 10,33 euro (10 euro con arrotondamenti)

Le scadenze di pagamento non variano più a seconda delle modalità di presentazione della dichiarazione IVA perché è sempre autonoma (quest'anno si ricorda entro il 30.04.2021).

Quindi il versamento del saldo è unico, ed è fissato al 16.03.2021

È possibile comunque posticiparlo al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi Irpef ed Ires, pagando una maggiorazione.

1) Il saldo IVA 2020 entro il 16 marzo 2021

Il termine di versamento del saldo IVA 2020 è fissato per tutti i soggetti passivi IVA al 16.03.2021. 

È possibile scegliere di versare l'importo dovuto:

-in un'unica soluzione

-in rate di pari importo da versare entro il 16 di ciascun mese, corrispondendo un interesse pari allo 0,33% mensile, e scegliendo liberalmente il loro numero.

Si ricorda che la rateazione dovrà necessariamente terminare entro il 16 di novembre, per cui in realtà il numero di rate andrà da un minimo di 2 ad un massimo di 9.

2) Il saldo IVA 2020 entro i termini di versamento del saldo Irpef/Ires

Il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma (quest’anno si presenta entro il 30 aprile 2021). Quindi, il versamento del saldo IVA 2020 è unico ed è fissato al 16.03.2021. 

Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. 

Se si usufruisce dell’ulteriore differimento di 30 giorni occorre maggiorare l’importo di un ulteriore 0,40%

Ricordiamo pertanto le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi ex art. 17 del D.P.R. 435 del 2001:

PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL’ART. 5 DEL TUIR entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi

dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)

SOGGETTI IRES entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno

dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni)

3) Come versare il saldo IVA 2020

Il saldo IVA 2020 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:

il codice tributo “6099”;

il codice tributo "1668" per gli interessi rateali;

il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);

l’anno di riferimento “2020”;

l’importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che:

se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2021: l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;

se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro;

l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

Bisogna ricordare, inoltre, le consuete regole di trasmissione del Mod. F24:

in caso di presentazione di un modello F24 a zero, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);

in caso di presentazione di un modello F24 a debito, indipendentemente dall'importo, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia dagli altri servizi telematici (remote/home banking).


Istruzioni di compilazione del modello F24 per il codice tributo "1900"

Con Risoluzione n 17/E del 10 marzo 2021  si istituisce il codice tributo "1900" da utilizzare in “F24 Versamenti con elementi identificativi” per effettuare il versamento del contributo per l’adesione al regime fiscale agevolato da parte degli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia. 

Ricordiamo che l'art 16 del DLgs 147/2015 prevede un regime agevolato IRPEF per gli sportivi professionisti impatriati, in particolare si prevede che, alle condizioni indicate al comma 5 quater e per i rapporti di cui alla Legge n 91/1981:

i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dagli sportivi che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50% del loro ammontare.

Per aderire a tale regime è necessario versare un contributo mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi ”pari allo 0,50% della base imponibile.

E' bene sottolineare che le somme ricavate dal versamento globale di tali contributi sono destinate al potenziamento dei settori giovanili.

Il versamento deve avvenire ogni anno entro il termine di versamento del saldo IRPEF relativo al periodo d' imposta di riferimento.

Si specifica che  per quanto concerne l’anno d’imposta 2019, l’articolo 5 del DPCM del 26 gennaio 2021 prevede eccezionalmente che sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi, previo versamento dei contributi dovuti entro il 15 marzo 2021.

Istruzioni di compilazione del modello F24 per il codice tributo "1900"

Sono indicati: 

nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; 

nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro; 

nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;

nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”; 

nel campo “importi a debito versati”, il contributo dovuto.

Fringe benefit

 Fringe benefit: cosa sono?

I fringe benefit  è doveroso chiarire di cosa stiamo parlando, sono benefici che vengono aggiunti alla normale remunerazione erogata al lavoratore. Sono marginali, non possono sostituire la remunerazione e sono erogabili solo a determinati soggetti appartenenti all’azienda: dipendenti o collaboratori. 

In questo caso, parliamo dell’auto azienda concessa ad uso promiscuo al dipendente o collaboratore, ovvero usata dal dipendente sia per l’attività lavorativa che per fini puramente personali.

Per effetto della riscrittura dell’articolo 51, comma 4 lettera a del Testo Unico delle Imposte sui Redditi il TUIR, per intendersi, la tassazione sui chilometri percorsi dalle auto aziendali a uso promiscuo è cambiata.

Si è passati, infatti, da un valore fisso pari al 30% per tutti, indipendentemente dall’auto utilizzata, ad un valore variabile e in base alle emissioni di CO2 del mezzo. Un cambio epocale finalizzato a premiare i veicoli più ecologici che ha suscitato non pochi malumori tra le aziende ma anche tra i dipendenti.

Nuove percentuali di calcolo e tassazione

Per i dipendenti e collaboratori che beneficiari dell’auto aziendale come fringe benefit, lo scoccare della mezzanotte dell’1 gennaio 2021, oltre che segnare il nuovo anno, ha segnato anche l’aumento della tassazione sui chilometri percorsi.

Anno nuovo, tassazione nuova insomma. Da gennaio 2021, le percentuali di calcolo della tassazione cambiano ulteriormente. Un aggravio rispetto ai mesi precedenti. 

La tassa sulle auto aziendali a carico del dipendente è articolata in quattro fasce:

– 25%, auto con emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2 per KM percorso.

– 30%, auto con emissioni comprese tra 60 grammi e 159 grammi di CO2 per KM percorso.

– 50%, auto con emissioni comprese tra 160 grammi e 189 grammi di CO2 per KM percorso.

– 60%, auto con emissioni superiori ai 190 grammi di CO2 per KM percorso.

Quello che balza agli occhi sono gli aumenti relativi alle ultime due fasce. Tra luglio e dicembre, infatti, le auto con emissioni tra 160 e 190 grammi di CO2 pagavano rispettivamente un’aliquota del 40% e del 50%. 

Insomma, meno inquini, meno paghi.

L’aggravio che molti sottovalutano

A questo, si aggiunge poi, l’adattamento ad una normativa europea che potrebbe portare spiacevoli sorprese per molte aziende e lavoratori. Un ulteriore aggravio che si va ad aggiungere al già citato aumento della tassazione.

La norma in questione stabilisce che, sempre dall’1 gennaio 2021, i costruttori di automobili dovranno indicare solo i dati delle emissioni dei test effettuati secondo il ciclo WLTP, mandando in soffitta il modello NEDC. 

L’utilizzo del ciclo WLTP fornisce risultati più elevati rispetto al modello passato.

Questo cosa vuole dire? Il passaggio dal NEDC al WLTP comporta, così, il da un’aliquota bassa a una più alta. Se guidi un’auto di grossa cilindrata, per intenderci, dovrai pagare un’aliquota doppia rispetto a quella pagata fino al 2020.

Convenienza: si o no?

 Alla luce di tutto ciò, conviene dare ancora l’auto aziendale ad uso promiscuo al dipendente o collaboratore? 

Non vi è una risposta chiara, ma una cosa è certa: entrambi hanno interessi diversi:

– all’azienda conviene concedere l’auto in benefit solo se i costi sono minimi sia per quanto riguarda l’acquisto che la gestione.

– al lavoratore interessa utilizzare un’auto aziendale che costa molto come accade di norma per le auto elettriche e ibride.

Per l’azienda i costi relative alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare totale. Tuttavia, la deduzione del  70% dei costi è possibile solo l’utilizzo dell’auto da parte del dipendente o collaboratore avvenga per almeno 184 giorni l’anno.

Dunque, la cessione dell’auto aziendale conviene  solo se i costi sono bassi altrimenti meglio optare per il rimborso chilometrico per le trasferte lavorative. 

Un’opzione che diventa vantaggiosa molto per l’azienda perché deduce un costo pari ai km sostenuti.

Non solo: il rimborso chilometrico, è vantaggioso perché sono inclusi anche costi di manutenzione e assicurazione ad esempio (non solo il costo del carburante).

Cosa scegliere quindi?

La scelta tra rimborso e auto aziendale non è semplice: le variabili da tenere in considerazione sono tante. 

Non possiamo dire che devi utilizzare l’uno o l’altra opzione. Per arrivare ad un scelta vantaggiosa per la tua azienda bisognerebbe studiare il caso e poi cucire una strategie apposita e che risponda alle tue esigenze.


 



Credito d’Imposta Formazione 4.0

Credito d’Imposta Formazione 4.0: di cosa parliamo?

Il credito d’imposta Formazione 4.0 rientra nel Programma Transizione 4.0 che ha come obiettivo quello di accelerare la digitalizzazione delle imprese italiane

La misura, infatti, vuole essere uno stimolo per le imprese ad investire nella formazione del personale sulle materie quali: le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

Insomma, tutto ciò che, ti permette di innovare la tua azienda e renderla più competitiva sul mercato. Un’opportunità per avviare un processo di trasformazione tecnologico e digitale per stare al passo con l’evoluzione industriale in atto (e che con il Covid subirà un’ulteriore accelerata).

A quanto ammonta la il bonus Formazione 4.0?

Il credito d’imposta formazione 4.0, come tale, verrà distribuito in percentuali. Su quello che spendi ti verrà restituita una somma pari allo seguenti percentuali:

– 50% se sei una piccola impresa (tetto massimo di spesa 300.000 euro);

– 40% se sei una media impresa (tetto massimo di spesa  250.000 euro);

– 30% se sei una grande impresa (tetto massimo di spesa  250.000 euro).

Se nella tua imprese sono presenti dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati il bonus può arrivare fino al al 60%.

Per rendere più chiaro il funzionamento del credito facciamo un esempio esplicativo:

Azienda Alfa ha 30 dipendenti: 10 impiegati e 20 operai. 

L’azienda avvia un progetto di Formazione 4.0 e decide di coinvolgere nel piano formativo 5 impiegati e 15 operai.  

Supponiamo che:

– il costo orario medio lordo è pari a 15 euro l’ora.

– il percorso  formativo è pari 150 ore (100 ore per gli impiegati e 50 per gli operai) 

Stando a ciò, avremo 45.000 euro di spesa (20 dipendenti x 15 euro x 150 ore = 45.000 euro).

Trattandosi di una piccola azienda, andrà a beneficiare del credito d’imposta per una somma pari al 50%, quindi 22.500 euro. Denaro che, l’azienda, andrà a compensare le imposte a debito nel 2022.

Insomma, investi, riduci le tasse – perché quei 22.500 che ti restituiscono li andria a utilizzare in compensazione – e rendi competitiva la tua azienda. 

Credito d’imposta formazione 4.0: le 2 novità del 2021

Per il 2021, rispetto alla precedente disciplina del credito, sono state introdotte delle novità. Le novità riguardanti il credito d’imposta Formazione 4.0 sono principalmente due.

La prima riguarda la proroga al 2022 del bonus per tutte le imprese che effettuano spese finalizzate a favorire la formazione tecnologicamente avanzata per i lavoratori per dare slancio alla propria attività.

In altre parole, puoi utilizzarlo non solo per il 2021, ma anche per il 2022.

La seconda novità riguarda l’ampliamento dei costi ammissibili. Sono ammessi all’agevolazione e quindi se li sostieni hai diritto al bonus i seguenti costi: 

– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

–  i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione inerenti al progetto di formazione (spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature ma solo per la quota facente riferimento al progetto di formazione);

– i costi dei servizi di consulenza relative al progetto di formazione;

– le spese dei dipendenti inerenti ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore cui partecipanti hanno partecipato alla formazione.

Un’altra novità, forse la più importante, è il fatto che le imprese potranno usufruirne anche per le spese di formazione non solo dei dipendenti ma anche degli stessi imprenditori. Anche tu, quindi, titolare dell’impresa, puoi decidere di fare un corso di formazione a spese dello stato e non solo investire sui tuoi dipendenti.

Agevolazioni e Opportunità: perché non puoi farne a meno?

L’obiettivo del credito d’imposta Formazione 4.0 è quello di offrire un’opportunità di crescita alle aziende. Forniti, ad esempio, gli strumenti giusti per renderlo più competitivo nel mercato dove operi.

Oggi, purtroppo, ci troviamo di fronte uno scenario poco rassicurante. Molte aziende cercano attraverso metodi fai da te di poter coprire i costi di gestione e non accumulare altri debiti.

Tutti metodi che attenuano il colpo nel breve periodo. Quindi cosa fare in queste circostanze? 

Diventa importante, dove è possibile, creare una struttura di dipendenti formata e qualificata. In questo momento di sofferenza (che speriamo finisca entro un paio di mesi) cogliere l’occasione di formare i dipendenti non è un’idea da sottovalutare. 

Ma tutt’altro e se sei un imprenditore lungimirante sai che la formazione e gli investimenti sono tra gli elementi più utilizzati per far uscire dalla crisi la tua azienda.

Così puoi raggiungere un duplice risultato: avere dei dipendenti qualificati e pronti ad affrontare le sfide del futuro e risparmiare sul costo del lavoro poiché le ore di formazione sono, anche se parzialmente, a carico dello Stato.  




Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza

 

Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza

Il presente documento esamina la disciplina prevista dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio") avente ad oggetto il "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.  

Il citato articolo 28 prevede - a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti - il riconoscimento di un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

L'elaborato, dopo una breve analisi della normativa prevista per il riconoscimento del credito d'imposta, fornisce un approfondimento in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dal comma 5 dell'articolo 28 a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali dovute a precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica. 

Il documento è aggiornato con le novità introdotte dall'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto "Agosto"), come ulteriormente integrate dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e con le novità recate dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto "Ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha recepito altresì le disposizioni già contenute nel decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto "Ristori-bis").  

Il documento analizza infine le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021"), la quale prevede un'ulteriore estensione del periodo agevolato per le attività maggiormente colpite dalla pandemia.


la discilìplina del whistleblowing

La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti


Con l'avvento della Legge n. 179/2017, si è imposto all'attenzione degli operatori il tema - invero molto delicato - della tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza anche nell'ambito di un rapporto di lavoro privato (c.d. whistleblowing).

La normativa vigente, di conseguenza, impone agli enti pubblici e privati l'obbligo di creare procedure specifiche e canali dedicati che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante. Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori.

Nel presente documento, dopo un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, nonché sull'integrazione del medesimo con altre normative di settore (bancaria, finanziaria assicurativa, antiriciclaggio, ecc.), l'attenzione è posta sulle similitudini e sulle differenze che la disciplina del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi.

Convocazione ordinaria assemblea del condominio approvazione del bilancio consuntivo

Convocazione ordinaria

Com'è noto, l'amministratore ha l'obbligo di convocare l'assemblea una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo -dell'esercizio trascorso- e preventivo -dell'esercizio a venire- per permettere la continuità di gestione dei beni e servizi comuni

L'esercizio si chiude normalmente al termine dell'anno solare se non vi è una specifica clausola del regolamento dell'edificio che sancisce una data diversa.

Diritto all'informazione

I condomini hanno diritto di essere previamente informati in vista della riunione onde poter esprimere il proprio voto in modo ragionato.

 Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

In ragione di questo diritto, ogni condomino può conoscere, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, il contenuto del bilancio stesso, facendone apposita istanza all'amministratore.

Le liti in condominio

Non sussiste per quest'ultimo alcun obbligo di allegazione del bilancio all'avviso di convocazione.


Diritto all'informazione in vista dell'approvazione del bilancio

La Suprema Corte di recente con la decisione n. 21271 del 5 ottobre 2020 ha osservato che: "Non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione".

Da questo principio discende che il singolo non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio per la mancata allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione se non ha presentato all'amministratore apposita richiesta di informativa prima della convocanda assemblea atta a deliberare sul tema.

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: la opposta decisione del Trib. Civitavecchia del 7 gennaio 2021, n. 9

Il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza del 7 gennaio 2021, n. 9 è tornata sull'argomento.

Partendo dalla lettura dell'art. 1130bis c.c., ha osservato che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito in maniera letterale, con annullamento delle deliberazioni di approvazione del rendiconto in mancanza dei documenti indicati dalla norma in questione (Trib. Roma, n. 20969/2016; Trib. Udine, n. 211/2017; Trib. Torino, n. 3528/17).

L'avviso va inviato all'indirizzo di residenza anche se il condomino è in vacanza al mare.

Ha poi rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33038/2018 ha precisato che registro, riepilogo e nota costituiscono parti inscindibili la cui mancanza, indipendentemente dall'esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, determina l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.

L'omessa allegazione alla convocazione di copia del registro di contabilità rende la deliberazione annullabile non essendo possibile per i condomini accertare e verificare prima dell'assemblea, in mancanza del registro, che la situazione patrimoniale indicata sia quella reale (situazione dei pagamenti, date, importi).

Il documento deve dunque essere sottoposto all'attenzione dei condomini previo invio di copie dello stesso, essendo parte inscindibile del rendiconto, finalizzato ad una comprensione immediata del medesimo ai fini della discussione e della partecipazione consapevole.

Si tratta di principio troppo rigido, a parere di chi scrive.

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: orientamento dominante e i principi sottesi

Dalla lettura dell'art. 66 disp. att. c.c. non si ricava alcun obbligo specifico posto che, per soddisfare il diritto all'informazione dei condomini in merito all'oggetto della delibera, è sufficiente l'indicazione nell'avviso di convocazione del tema su cui verterà la discussione e la votazione mentre è onere del condomino interessato rivolgersi all'amministratore per visionare la documentazione relativa alla materia all'ordine del giorno.

Breve vademecum sulle regole riguardante l'assemblea ordinaria e quella straordinaria

Questa osservazione è stata fatta propria dalla Suprema Corte del 15 ottobre 2018, n. 25693, secondo cui non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea.

Ogni condomino ha la facoltà di richiedere all'amministratore, prima della riunione, le copie dei bilanci oggetto di approvazione.

Negli stessi termini sono anche il Tribunale Roma, 12 gennaio 2010, n. 316 e il Trib. Nocera Inf. 10 maggio 2012 n. 394.

E' noto il principio affermato a suo tempo dal Supremo Collegio del 19 maggio 2008, n. 12650, sulla cui base ogni proprietario può chiedere di ottenere con un congruo anticipo tutta la documentazione che riguarda gli argomenti all'ordine del giorno in assemblea: un eventuale rifiuto opposto dell'amministratore determina l'annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto, atteso che tale rifiuto incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea.

Questo principio era già stato rilevato nel 2003, laddove la Cassazione ebbe modo di affermare che non rendere disponibile, all'esame dei condomini, che lo richiedano, la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, comporta la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendiconto e l'invalidità della delibera di approvazione (Cass. 08 agosto 2003, n. 11940).

 Avviso di convocazione e ordine del giorno, quando non può essere richiesto l'annullamento?

Ed infatti "benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà" (Cassazione, 28/1/2004, n. 1544)" (Trib. Milano 11 febbraio 2014, n. 2039).

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: clausola del regolamento

Ne discende che l'amministratore di condominio, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, non deve allegare all'avviso di convocazione i documenti collegati agli argomenti che saranno oggetti di discussione, avendo il solo obbligo di ben individuare le questioni che saranno approfondire in riunione.

Infatti il regolamento di condominio può ben disciplinare questo diritto dei condomini, sancendo l'obbligo dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione i documenti contabili prescritti dall'art. 1130bis c.c., che diversamente non sarebbero oggetto di alcun onere.



L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...