30/04/21

Principio di immutabilità del giudice anche per i procedimenti disciplinari






DAL CNDCEC - 29 APRILE 2021 ORE 21:48

Principio di immutabilità del giudice anche per i procedimenti disciplinari

Profession DOTT. COMM. 

Il Consiglio di Disciplina non può disporre di “avocare” a sé i fascicoli già assegnati ai vari Collegi che, una volta ricevuti, dovranno gestire tutte le fasi del procedimento secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 41 del 13 aprile 2021. La normativa prevede espressamente l’esercizio dell’azione disciplinare in tutte le fasi del procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario del fascicolo, al fine di non incorrere nella violazione del principio di immutabilità del giudice affermato in ambito processuale e applicabile anche ai procedimenti disciplinari.

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DAL CNDCEC - 29 APRILE 2021 ORE 21:48 Amministratore unico di società di recupero crediti: quando la carica è incompatibile con l'esercizio della professione


In merito alla possibilità che l’iscritto, amministratore unico di una società di recupero crediti percepisca il compenso sotto forma di provvigioni sui crediti incassati, ciò che rileva ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità è che la modalità di erogazione del compenso escluda la sussistenza da parte dell’iscritto di un interesse economico proprio. Appare più appropriato alla natura di incarico professionale l’erogazione di un compenso per l’opera prestata che non sia interamente parametrato sugli incassi conseguiti. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 34 del 7 aprile 2021.

Pagamento Comunicato stampa per l'Irap 2020 rinvio al 30 settembre 2021 con una norma ad hoc




Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul proprio portale il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021 con cui è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto rilancio.

In particolare, il MEF ha comunicato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020.

29/04/21

In anatocismo e consenso scritto del cliente




La Corte di Cassazione ha chiarito che, se prima dell’entrata in vigore della Delibera Cicr, ovvero prima del 9 febbraio 2000, “ la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.

Significa in maniera inequivocabile che la modifica introdotta deve considerarsi peggiorativa per il correntista, visto che introduce un regime di capitalizzazione dell’interesse a debito prima assente: ne consegue la necessità di acquisire il consenso scritto da parte del cliente, pena la “nullità della clausola”. 

Ancora la Corte di Cassazione con Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7105 ha affermato che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca e il cliente

Sembra pacifico l’indirizzo della Suprema Corte: il nuovo regime di capitalizzazione in adeguamento alla Delibera Cicr del febbraio 2000 rappresenta un evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente; perciò, proprio in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della delibera sarebbe stato necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.

28/04/21

Ministero dello sviluppo economico e domande per fondo perduto




A PARTIRE DAL 19 MAGGIO 2021

Nuove imprese a tasso zero: come presentare le domande di agevolazione

Le domande per accedere al contributo a fondo perduto e al finanziamento agevolato previsto dalla misura Nuove imprese a tasso zero possono essere presentate telematicamente a partire dal 19 maggio. Il mix di agevolazioni è diretto sostenere le micro e piccole imprese competitive, costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della richiesta, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare 8 aprile 2021, n. 117378, attua la misura “Nuove imprese a tasso zero” prevista dal decreto 4 dicembre 2020, diretta a sostenere nuova imprenditorialità in tutto il territorio nazionale, nei settori di industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.

27/04/21

ISA 2021 PROVV. DEL DIRETTORE AdE 26/4/2021 prot. 103206/21







Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 26 aprile 2021, Prot. n. 103206/2021 sono stati resi ufficiali i livelli di affidabilità fiscale cui sono associati i benefici, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, con le modalità e alle condizioni indicate nel medesimo provvedimento, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

Il provvedimento in argomento prevede, anche per quest’anno, al fine di consentire l’accesso al premiale anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio (biennio 2019-2020), di estendere i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto citato, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto.

In particolare, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2020, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2021;

b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

I sopra citati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Le soglie di esonero sopra indicate come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

Pertanto, per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti di imposta sul valore aggiunto, la soglia relativa all’imposta maturata nell’annualità 2021 e quella relativa all’imposta maturata nei primi tre trimestri dell’anno 2022, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

Si tratta di crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro maturati nell’anno, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Infine, le soglie di esonero sopra indicate, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto

L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (L. 23/12/1994, n. 724, art.30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2, D.L. n. 138/2011), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/21972), è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2020;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

I termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co.1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 1, D.P.R. n. 633/1972), sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al periodo d’imposta 2020, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Infine, nel caso in cui i contribuenti interessati conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se: applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...