07/08/22

La variazione in diminuzione Iva nelle procedure concorsuali - Le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis

 L’art. 18 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni bis) è intervenuto sulla disciplina della nota di variazione in diminuzione Iva, anticipandone il momento di emissione nelle procedure concorsuali.


Prima di analizzare la portata della riforma, si ritiene necessario esporre il solco normativo e giurisprudenziale nel quale la stessa si inserisce.


Sommario


-La variazione in diminuzione Iva

-Nota di variazione Iva per mancato pagamento a causa di procedura concorsuale

-L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria

-La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea

-Le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis

-La variazione in diminuzione Iva


A seguito dell’emissione e registrazione di una fattura, può accadere che si renda necessario apportarvi una rettifica che riduca l’imponibile o la relativa imposta, ad esempio in conseguenza di eventi sopravvenuti o, anche, di errori nella fatturazione. Più precisamente, le ipotesi normativamente previste che possono comportare una variazione in diminuzione consistono principalmente nell’eliminazione del contratto (nullità, annullamento, risoluzione, rescissione), nella riduzione del corrispettivo (abbuoni o sconti) o nell’inadempimento del cessionario/committente.


In tali casi, è prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 (Decreto Iva) la possibilità per il cedente di emettere apposita nota di variazione (o nota di credito), che, annotata nel registro degli acquisti, gli attribuisce il diritto di detrarre la corrispondente imposta di cui si era reso debitore con la fattura originariamente emessa. Dall’altro lato, il cessionario dovrà registrare la variazione annotandola nel registro delle vendite, così sorgendo in capo al medesimo un debito Iva pari alla detrazione effettuata in precedenza.


Tale meccanismo mira a garantire la neutralità dell’imposta per i soggetti passivi. Per quanto qui rileva, infatti, in caso di inadempienza del cessionario, il cedente, emettendo la fattura, si rende debitore nei confronti dello Stato, ma si trova poi a non poter incassare l’Iva con l’esercizio della rivalsa.


È così che l’emissione della nota di variazione in diminuzione consente di sgravare il cedente dall’onere del tributo in precedenza sostenuto e non recuperato in rivalsa.


Nota di variazione Iva per mancato pagamento a causa di procedura concorsuale

L’emissione della nota di variazione assume particolare rilevanza con riguardo alle procedure concorsuali a cui viene assoggettato il cessionario (debitore di rivalsa), in quanto in tali procedimenti emergono con evidenza lo stato di insolvenza del medesimo e, quindi, la sopra citata insolvenza, che costituisce presupposto per il sorgere del diritto alla detrazione.


Solo con la Legge n. 30/1997 (di conversione del D.L. n. 669/1996) venne aggiunto all’art. 26 comma 2 del Decreto Iva, tra gli altri presupposti previsti per l’emissione della nota, il “mancato pagamento   in   tutto   o   in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”.


Successivamente, l'art. 13-bis, comma 1, del D.L. n. 79 del 28/03/1997, convertito con modificazioni dalla Legge n. 140 del 28/05/1997, aveva eliminato il sintagma “dell'avvio”.


Nella versione previgente all’attuale, quindi, l’art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 subordinava il diritto del cedente o prestatore di servizi di emettere la nota di variazione IVA in diminuzione, tra le altre ipotesi, al “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.


La norma, invero, non chiariva quale fosse il momento in cui potesse dirsi integrato il presupposto del mancato pagamento e, quindi, quando sorgesse il diritto all’emissione della nota. Inoltre, essa nemmeno specificava le eventuali differenze che potessero intercorrere in relazione alle diverse procedure concorsuali previste dall’ordinamento.

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L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta a colmare in via interpretativa tali lacune con la Circolare Ministeriale n. 77 del 17 aprile 2000. Ha affermato, in primo luogo, che “l’ipotesi di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose […] viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo” e che “il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso”.


In altri termini, il diritto alla detrazione, secondo la tesi dell’Amministrazione, non solo sorge una volta ottenuta definitiva certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore, ma soltanto se il creditore abbia fattivamente partecipato alla procedura concorsuale (insinuandosi, ad esempio, nel passivo fallimentare).


La Circolare ha specificato, altresì, per ogni procedura concorsuale quale sia il momento in cui l’insolvenza dell’importo fatturato possa ritenersi acclarata e, quindi, l’insolvenza possa dirsi cristallizzata in via definitiva:


fallimento: la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, la scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso;

liquidazione coatta amministrativa: la scadenza del termine per le contestazioni al bilancio finale della liquidazione, al conto della gestione ed al piano di riparto, decorso il quale essi si considerano approvati;

concordato fallimentare: il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

concordato preventivo: si può parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato e, a tal fine, occorre aver riguardo, oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. Ulteriormente, nel caso in cui nell’ambito concordato intervenga il fallimento della società debitrice, la rettifica in diminuzione potrà essere operata “solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare”;

amministrazione controllata e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: la norma non è ritenuta applicabile.

Tale ricostruzione è stata nel tempo ribadita dalla stessa Amministrazione finanziaria con le risoluzioni n. 155/E del 12/10/2001, n. 89/E del 18/03/2002 e n. 195/E del 16/05/2008, nonché con le risposte a interpello n. 33/2020 e 192/2020, che, di fatto, hanno richiamato il contenuto della Circolare citata.


La riportata tesi ha trovato, inoltre, alcune adesioni giurisprudenziali: la Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 1541 del 27/01/2014, ha affermato che “appare condivisibile l'affermazione dell'Ufficio secondo il quale l'art. 26 sopra citato deve essere interpretato nel senso che è necessaria la partecipazione del creditore alla procedura concorsuale e che la prova dell'infruttuoso esperimento del recupero concorsuale emerge solo a seguito dell'infruttuosa ripartizione finale dell'attivo oppure, in mancanza, con la definitività del provvedimento di chiusura del fallimento” e, richiamando un proprio precedente (Corte Cass., Sez. V, sentenza n. 27136 del 16/12/2011), che solo in tale momento si può ritenere “sia certo – almeno in senso relativo in quanto non può escludersi che il debitore possa in futuro tornare "in bonis" – l'esito infruttuoso dell'esecuzione giudiziale e non vi sia dubbio alcuno sull'incapienza (totale o parziale) del patrimonio del debitore e sulla definitività dell'insoluto”.


Ebbene, tali tesi si prestava alle critiche degli operatori che, da un lato, si vedevano spesso costretti ad attendere diverso tempo prima di poter emettere la nota, pur se l’insolvenza del debitore e l’infruttuosità della procedura fossero ben note già prima della chiusura della medesima e dei momenti “acclaranti” individuati dall’Amministrazione finanziaria; dall’altro, incorrevano nell’ingiustificata preclusione di non poter effettuare la variazione in diminuzione soltanto per non aver partecipato alla procedura concorsuale, nella quale, comunque, non necessariamente avrebbero potuto recuperare parte del credito vantato. In altri termini, gli individuati momenti di infruttuosità delle procedure concorsuali e la necessaria partecipazione del creditore non parevano (ndr: condivisibilmente) costituire indici effettivamente idonei ad attestare il mancato pagamento e l’impossibilità di recupero del credito di rivalsa Iva.


Si consideri, poi, che la tutela dell’interesse erariale avrebbe potuto, comunque, essere preservata riconoscendo al soggetto passivo la possibilità di effettuare la variazione già nel momento in cui egli sia in grado di dimostrare anche solo la ragionevole probabilità del mancato pagamento. Del resto, la definitività assoluta del mancato pagamento di una fattura è pur sempre pervasa da un’intrinseca incertezza, dipendente dall’evenienza che il debitore possa in futuro ritornare capiente e adempiere.


La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea

Sull’istituto della variazione Iva in diminuzione si è pronunciata a più riprese la Corte di Giustizia Europea, che, nell’intento di consacrare e ribadire il principio di neutralità del tributo, ha affermato che la base imponibile dev’essere costituita dal corrispettivo realmente ricevuto  per la cessione dei beni o la prestazione dei servizi e che, conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria non possa riscuotere un’imposta superiore a quella percepita in rivalsa dal soggetto passivo (ex multis C-127/18; C-672/17; C-588/10).


Tali principi sorreggono la ratio dell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE. Il comma 1 individua espressamente le ipotesi in cui la riduzione dell’imponibile può essere effettuata. Il comma 2, invece, concede agli Stati membri la possibilità di prevedere, in deroga al comma 1, dei limiti a tale riduzione in caso di “non pagamento totale o parziale”. È nell’esercizio di tale facoltà di deroga che il legislatore italiano aveva previsto (nella versione previgente dell’art. 26 del Decreto Iva, come sopra esposto) che detto “non pagamento”, quale presupposto per la variazione, dovesse essere attestato dall’infruttuosità di una procedura concorsuale o esecutiva individuale.


Senonché, con specifico riferimento alle limitazioni poste dal diritto interno italiano, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-246/16, aveva già sancito che “uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni”. Ciò determinava, invero, anche uno svantaggio per gli imprenditori italiani rispetto ai concorrenti di altri Stati membri, ostacolando, di fatto, il perseguimento dell’obiettivo di armonizzazione fiscale dell’UE.


La Corte di Giustizia Europea è nuovamente intervenuta, più di recente (in un caso coinvolgente la Slovenia), al fine di fornire una corretta interpretazione della citata norma comunitaria. Con la sentenza C-146/2019, dal contenuto inequivocabile, ha sancito il seguente principio di diritto: “l’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso”. Tale statuizione, par chiaro, si è posta in modo diametralmente opposto rispetto all’interpretazione dell’art. 26 del Decreto Iva propugnata negli anni dall’Amministrazione finanziaria.


Prontamente la Corte di Cassazione si è allineata alla giurisprudenza comunitaria, affermando che non sia necessario attendere l’esito della procedura concorsuale per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile, ma sia sufficiente la sussistenza di una ragionevole probabilità dell’inadempienza del debitore (Cassazione, sentenza n. 25896 del 16/11/2020).


Le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis

Il legislatore italiano è, quindi, intervenuto di recente a far chiarezza sulla disciplina delle note di variazione in diminuzione Iva nelle procedure concorsuali, recependo gli insegnamenti tracciati dalla citata giurisprudenza.


In particolare, l’art. 18 del Decreto Sostegni bis ha modificato l’art. 26 del Decreto Iva, prevedendo che la nota di variazione in diminuzione Iva possa essere emessa, in caso di mancato pagamento da parte del cessionario o committente, già a partire dalla data in cui egli è assoggettato a una procedura concorsuale. Il momento di tale assoggettamento è poi individuato al comma 10-bis del nuovo art. 26 nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione  alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (quest’ultima ipotesi, si rileva, era stata ritenuta dall’Amministrazione finanziaria esclusa dall’ambito applicativo della norma).


L’anticipazione del diritto di detrazione a un momento in cui il creditore non ha, di fatto, definitiva certezza di rimanere insoddisfatto, ha indotto lo stesso legislatore a prevedere un meccanismo di riequilibrio: il comma 5-bis dispone che, in caso di successivo integrale o parziale pagamento, il creditore debba emettere apposita nota di variazione in aumento.


Inoltre, si rileva che l’anticipazione del diritto all’emissione della nota di credito comporta anche l’anticipazione del termine ultimo entro il quale può essere effettuato il relativo recupero. Siccome l’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto stesso è sorto, il recupero dell’IVA può ora effettuarsi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la procedura concorsuale viene avviata.


La riforma è da accogliere con favore, in quanto assicura una tutela pressoché immediata al creditore che può aver versato un’imposta anche elevata, mai recuperata dal debitore. La norma, tuttavia, non specifica espressamente l’irrilevanza dell’effettiva partecipazione del creditore alla procedura concorsuale – ma si applicherà, comunque, la normativa comunitaria secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia C-146-2019 – e limita la sua portata alle sole procedure concorsuali avviate successivamente alla sua entrata in vigore. Su tali profili potrà nuovamente intervenire il legislatore in sede di conversione, nell’auspicio che il contenuto delle modifiche apportate venga conservato.

06/08/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 04 AGOSTO 2022

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 04 AGOSTO 2022 

Patent Box: i chiarimenti sul regime transitorio

Patent Box: i chiarimenti sul regime transitorio

I soggetti che, avendo esercitato l'opzione PB, hanno esercitato anche l'opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.   con cui ha chiarito il regime transitorio riguardante il Patent Box.


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 413 del 4 agosto 2022, in tema di Patent box.

L'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sostituisce la disciplina del c.d. patent box - che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali - con un'agevolazione che si sostanzia nella maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

l comma 8 del medesimo articolo 6 ha disciplinato la transizione al nuovo regime di Patent Box prevedendo che le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, ossia, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, a partire dal periodo d'imposta 2021.

Il successivo comma 10 ha precisato altresì che con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 statuendo, pertanto, che a partire dall'anno di imposta in corso al 28 dicembre 2021, i contribuenti possono optare soltanto per il nuovo regime agevolativo in materia patent box.

Il medesimo comma 10, secondo periodo, stabilisce anche che i soggetti che presentano i requisiti soggettivi per l'accesso al regime che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sono però esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure.

Allo stesso modo, sono esclusi dalla possibilità di aderire al nuovo regime agevolativo i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ossia i soggetti che hanno optato per il regime in autoliquidazione OD.

Giova, a questo punto ricordare che, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, contenente le disposizioni di attuazione della nuova disciplina sul Patent box, al paragrafo 12.3, ha chiarito che i soggetti che, avendo esercitato l'opzione PB, hanno esercitato anche l'opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.

Riforma della giustizia tributaria: le novità approvate dal Senato

Riforma della giustizia tributaria: le novità approvate dal Senato:

Il Senato della Repubblica ha approvato, il 4 luglio 2022, la riforma della giustizia tributaria prima nelle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro, poi in aula, con 166 voti favorevoli, 7 contrari e 15 astensioni, mentre il voto della Camera dei Deputati è previsto per la seduta straordinaria di martedì 9 agosto 2022.

Il timore di non aver accesso ai finanziamenti del PNRR ha fatto raggiungere un accordo politico. Lo scioglimento dei due rami del Parlamento non è stato considerato di ostacolo, giacché, per quanto riguarda l'attività legislativa, la prassi consente all'esame dei progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti e indifferibili, tra i quali rientrerebbero l'esame dei disegni di legge recanti attuazione di obblighi europei.

I singoli emendamenti hanno risolto molte delle storture del disegno di legge presentato dal Governo Draghi con l'istituzione della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione e con l'introduzione del tirocinio e della formazione continua, con l'epurazione dal principio di diritto in materia tributaria, dal rinvio pregiudiziale nel giudizio di merito e la rimozione dei limiti all'impugnazione della sentenza del giudice monocratico, e hanno anche introdotto alcuni correttivi che erano stati inspiegabilmente omessi nel testo originario, come il condono per le liti pendenti in sede di legittimità.

Di particolare valore (anche) simbolico nella lunga evoluzione verso una magistratura tributaria autonoma e indipendente è la sostituzione della denominazione “Commissioni tributarie” con quella di “Corti di giustizia tributaria”. Parallelamente, per soddisfare istanze provenienti da alcune istituzioni e associazioni di categoria, sono state ripristinate alcune anacronistiche incrostazioni del passato regime che sembravano oramai superate, quali, ad esempio, l'accesso dei laureati in economia al concorso per magistrati tributari e la graduale riduzione dell'età massima per la cessazione dall'incarico da parte degli attuali giudici tributari.

05/08/22

Imprese di autotrasporto merci: richiesta dei contributi entro il 16 agosto

Imprese di autotrasporto merci: richiesta dei contributi entro il 16 agosto

Il 16 agosto 2022 si chiude la prima finestra temporale del bando del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con contributi destinati alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità. La documentazione tecnica di rendicontazione dell’investimento potrà essere trasmessa dal 1° settembre 2022 fino al 1° luglio 2023. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato.

DAL CNDCEC 4-8-2022

Contributo per gestori di impianti sportivi: prorogare la consegna delle richieste al 30 settembre

Il CNDCEC ha chiesto una proroga della consegna delle richieste di accesso ai contributi di 30 giorni rispetto a quanto previsto nel DPCM “Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi - Modalità e i termini per la presentazione delle istanze”, al fine di rendere possibile l’espletamento degli adempimenti. In questo modo, le richieste di contributo dovrebbero essere consegnate entro il 30 settembre 2022, consentendo agli enti e ai commercialisti coinvolti di operare nelle migliori condizioni possibili, agevolando anche il compito degli organismi sportivi e del Dipartimento medesimo.

29/07/22

DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE - 27 LUGLIO 2022 - IVA al 22% per i corsi di nuoto dell'associazione sportiva dilettantistica

IVA al 22% per i corsi di nuoto dell'associazione sportiva dilettantistica

I corsi di nuoto impartiti dall'associazione sportiva dilettantistica, prevalentemente a bambini, non sono riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto - ferma restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza - risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario". Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 393 del 27 luglio 2022. Ai corrispettivi percepiti a fronte dei corsi di nuoto si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22%.

Con la risposta a interpello n. 393 del 27 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento IVA applicabile ai corsi di nuoto impartiti da un'associazione sportiva dilettantistica.

L'art. 132, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112/CE elenca tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare dell'IVA, alla lettera i), l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

La successiva lettera j) del medesimo articolo dispone che sono esenti dall'IVA anche le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico e universitario.

In virtù dell'art. 132 della direttiva, gli Stati membri possono esentare dall'IVA le operazioni educative dell'infanzia e della gioventù e di insegnamento scolastico o universitario, ivi compresa la formazione o la riqualificazione professionale, sempre che le stesse siano effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

Sul piano interno l'art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La disposizione appena citata, dunque, coerentemente con quanto previsto dall'art. 132 della direttiva, subordina l'applicazione dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

- devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

- devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al presupposto soggettivo, come chiarito dalla prassi alla terminologia contenuta nella disposizione "istituti o scuole" deve essere attribuito un "valore meramente descrittivo", in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tali attività, e non il significato di un'indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione.

Inoltre, l'esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato per ragioni di specifica competenza, da un'amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e il riconoscimento deve riguardare il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare.

Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, "la nozione di insegnamento scolastico o universitario" include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell'Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.

Di conseguenza, la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.

Relativamente alle lezioni di guida impartite da una scuola guida, i medesimi giudici unionali hanno statuito, tra l'altro, che l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

In merito alla nozione di formazione professionale, l'art. 44 del regolamento UE di esecuzione 282/2011, recante disposizioni di applicazione della citata direttiva 2006/112/CE, dispone che i servizi di formazione o riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative a un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva già sottolineato, con la risposta a interpello n. 162 del 1° giugno 2020, che, in merito alle lezioni di volo impartite da una scuola di volo per piloti in ambito civile e commerciale, al pari dell'insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota.

Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota.

Diversamente, l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile IVA con aliquota ordinaria.

Con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE, è necessario accertare se l'insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell'ambito della nozione di "insegnamento scolastico o universitario", contenuta nella richiamata disposizione di cui all'articolo 132 della citata direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, possa ritenersi applicabile la citata disposizione esentativa di cui all'art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo, la Corte di Giustizia, nella sentenza C-373/19, emanata nel 2021, vertente proprio su tale specifico argomento, ha statuito, tra l'altro, che l'insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all'apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

In sostanza, la sentenza ribadisce quanto già precisato in materia di insegnamento della guida automobilistica e della vela, ovvero che la locuzione "insegnamento scolastico o universitario" di cui al richiamato articolo 132 della suddetta direttiva, ai fini del regime IVA, deve riferirsi a un sistema integrato di conoscenze e competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti e, conseguentemente, la nozione di insegnamento scolastico o universitario , ai sensi dell'articolo 132, paragrafo1, lettere i) e j) della direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.

Peraltro, i corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell'accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo.

Ne consegue che i corsi di nuoto impartiti dall'ASD, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto, fermo restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario", come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22%.

(da Ipsoa)

26/07/22

OGGETTO: Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Bonus Carburante 



Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 512, prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli

analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR3, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

1. Ambito soggettivo

L’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 individua le specifiche caratteristiche per connotare

il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio ivi previsto.

Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per

favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in

sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende

private» con «datori di lavoro privati».

Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere

eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai

datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella

circolare 15 giugno 2016, n. 28/E.

Sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in

esame le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, in virtù del quale «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le




1 Ai sensi del quale «Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro

privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla

formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117.

3 Secondo cui, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro dipendente, «Ai fini della determinazione in denaro

dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari

indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del

valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda

e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al

grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo

non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (euro 258,23, n.d.r.); se il predetto valore è superiore al citato limite,

lo stesso concorre interamente a formare il reddito».

4

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le

Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad

applicarsi anche al CONI».

Coerentemente, gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni

pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si considerano,

nel caso di specie, rientranti nel settore privato.

Dato il tenore letterale della disposizione in esame, che richiama, come detto, i «datori

di lavoro privati», rientrano nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i

soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che

dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina,

la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone

alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti»,

si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola,

rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Al riguardo, si osserva che l’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022, secondo cui il buono

«…non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917», fa riferimento al solo comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e non all’intero

articolo 51. Pertanto, vista anche la ratio della norma – volta ad indennizzare i dipendenti di

datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei

carburanti4 – si ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin

da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam




4 Nella relazione illustrativa si legge testualmente “nel contesto del caro carburanti”.

5

e senza necessità di preventivi accordi contrattuali5

, sempreché gli stessi non siano erogati in

sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve

avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)”, ritornando, a tal riguardo, applicabili i

chiarimenti già resi con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, nella quale è stato evidenziato

che “L’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli

elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali

di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come

chiarito già in passato con circolare n. 3/E del 2011 (par. 1.)”.

Sempre dal punto di vista soggettivo, con riferimento alla determinazione del reddito

d’impresa, si fa presente che l’articolo 95 del TUIR statuisce che «le spese per prestazioni di

lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle

sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto

dell’articolo 100, comma 1».

Al riguardo, si ritiene che, non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di

cui all’articolo 100, comma 16

, del TUIR, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante

in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi del richiamato

articolo 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al

rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

2. Ambito oggettivo e modalità di applicazione

I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai

propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina,

gasolio, GPL e metano).

Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di

indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti “nel contesto




5 Tale interpretazione deriva dal richiamo del solo comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e non anche del comma 2, che,

nell’elencare i “benefit” che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, fa riferimento «alla generalità o

a categorie di dipendenti».

6 Ai sensi del quale «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di

dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e

sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese

per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».

6

del caro carburanti”, si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di

veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare

ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

Ai fini della tassazione, la norma in commento riconduce i buoni benzina nell’ambito

di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non

concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati

se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il

valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il

reddito.

Con riferimento alla soglia di esenzione di euro 258,23, nella richiamata circolare n.

28/E del 2016 (paragrafo 2.5.1) è stato chiarito che la stessa riguarda le sole erogazioni in

natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale

secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro

costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificamente

previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi

di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta. Qualora il valore dei beni e

servizi complessivamente erogati nel periodo d’imposta superi il citato limite di euro 258,23,

lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati

risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a

tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Ciò premesso, la relazione illustrativa dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 precisa che

il bonus benzina di euro 200, sottoposto comunque alla disciplina dell’articolo 51, comma 3

del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal

medesimo articolo 51, comma 3.

La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non

osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi

erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore

dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un

7

valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni

benzina).

Per meglio chiarire, si riportano i seguenti due esempi.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni

benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro

300, quest’ultima somma7

sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il

valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200,

l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore

dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo

ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Sotto il profilo contabile, considerato che l’eventuale superamento delle soglie fissate

da ciascuna delle due discipline – articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del d.l. n. 21

del 2022 – comporta, in linea di principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a

favore del dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in

maniera distinta.

Inoltre, considerato che la diposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno

2022, si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si

considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12

gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa

allargato).

Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di

lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva

percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il

provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale

del percettore8

.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con

riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi.

In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera

percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale

utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga




7 Poiché ha superato il limite di euro 258,23 stabilito dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

8 Cfr. risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E; circolare 23 dicembre 1997, n. 326.

8

fruito in un momento successivo9

.

Ciò detto, si ritiene che l’esenzione di cui all’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 in

commento trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso

dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in

periodi successivi.

Infine, si osserva che la modalità di erogazione dei buoni benzina segue quella

ordinaria prevista dall’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui «Ai fini

dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte

del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo

o elettronico, riportanti un valore nominale».

Al riguardo, l’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali del 25 marzo 2016 statuisce che i beni e servizi rientranti nel campo di applicazione

dell’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico

documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite

massimo fissato dalla norma di riferimento.

3. Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Il buono benzina di cui all’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 è stato inizialmente

qualificato come erogazione «a titolo gratuito», effettuata dal datore di lavoro al proprio

dipendente. La legge di conversione del medesimo d.l. n. 21 del 2022 ha eliminato la

locuzione «a titolo gratuito» e, di conseguenza, non ha escluso la possibilità che l’erogazione

degli stessi buoni sia effettuata per finalità retributive, qualora compatibile con le disposizioni

in materia.

Si ritiene, quindi, possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1,

commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel

rispetto della normativa ivi prevista.

In particolare, attesa la temporaneità della disciplina in commento (limitata all’anno

2022), al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, si specifica che tali buoni,

“sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.

In tal caso, si precisa che restano validi i chiarimenti resi circa l’autonomia




9 Cfr. circolare 29 marzo 2018, n. 5/E.

9

dell’agevolazione in commento rispetto a quella prevista dal citato comma 3 dell’articolo 51

del TUIR. Ne deriva che nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato

in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni

e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore

di euro 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun

importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

In merito alle modalità di applicazione della disciplina dei premi di risultato, si rinvia

ai chiarimenti di cui alle circolari 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, nonché

alla risoluzione 22 settembre 2020, n. 55/E.

***

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati

con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli

uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA



L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...