ART. 2 DELLA L. 26/4/12, N. 44
1. La fruizione di benefici di
natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo
di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia
stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento
abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: (6)
a) abbia i requisiti sostanziali
richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione
ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo
pari alla misura minima della sanzione stabilita (v. allegato in fondo sulle
modifiche) articolo 11, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1) , secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto
o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per
l’ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali
richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di
iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30
settembre;
c) versino contestualmente
l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1), secondo le modalità
stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All’articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione dell’eccedenza
dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e
dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In
tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.». (7)
3-bis. In caso di cessione di
eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi
del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo
oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si
applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima
stabilita. (8)
4. All’articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno
16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale,
nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione
dell’imposta».
4-bis. Al fine di individuare il
coerente ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 1, comma
604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esenzione dal pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli
collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di
cui all’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338. (8)
5. All’articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la data
in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite
dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento
della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per
le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; (9)
b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di
liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo
2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione
delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il
liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare
le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima
della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad
eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione
della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui
si verifica l’inizio della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell’articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di
servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore
aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate
nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le
cautele possibili per evitare l’inadempimento». (8)
6. A decorrere dal 1° gennaio
2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole:
«, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: «L’obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto
l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun
cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive
effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata
qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell’imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di
cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per
operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai
sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605». (7)
6-bis. All’articolo 36 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è
aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria
acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo».
(8)
7. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 58, quarto comma,
le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo le
parole: «con la precisazione dell’indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo
ove espressamente richiesto»; (9)
b) nell’articolo 60, il secondo
periodo del terzo comma è soppresso.
8. All’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite
le seguenti: «di importo superiore a euro 500».
9. I registri la cui tenuta è
obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e
relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi
alle contabilità degli: (6)
a) operatori di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso
privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a
serbatoi la cui capacità globale supera i 10
metri cubi di cui all’articolo 25
del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;
c) operatori che trattano
esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del
capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano
esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’articolo 66
del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell’articolo 22 del decreto
del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l’alcol
etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell’Agenzia
delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti:
a) tempi e modalità per la
presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità
degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la
conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della
stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di
controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All’articolo 35 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata
richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri
l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall’esercente
l’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica
di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni
dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12. All’articolo 3, comma 4, del
decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma 3-bis
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, l’assetto del deposito fiscale e
le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione
sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.».
13. All’articolo 53, comma 7, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di
produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione
di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la
licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i
quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di
sicurezza fiscale.».
13-bis. All’articolo 9-bis, comma
2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «Nel settore
turistico» sono sostituite dalle seguenti: «Nei settori agricolo, turistico».
(10)
13-ter. Al primo comma
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
«6-bis) per l’attività di organizzazione
di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari,
effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo». (10)
13-quater. All’articolo 10, comma
7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere a) e b),». (10)
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(1) Art. 11 del D.Lgs 18
dicembre 1997, n. 471
Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista
nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu'
gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione
nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro
di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita
con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui
comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo
di 50000 euro.» (Comma inserito dall’art.11, comma 1, del DL 2/3/2012, n.
16, conv., con mod., dalla legge 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal
2/3/2012).
6. Al destinatario dello scontrino
fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel
luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo
esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si
applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni. (Comma
abrogato dall’art. 33, comma 10, del DL 30/9/03, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/03,
n. 326 a
decorrere dal 10/2/03).
N.B.: Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico, è aggiornato a totale discrezione dello scrivente.
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