In tema di compensi percepiti da un'associazione dilettantistica di redditi una trattazione particolare è riservata ai compensi percepiti dalle attività svolte presso un'associazione dilettantistica. Con tale denominazione si includono le associazioni sportive dilettantistiche la cui istituzione non persegue fini di lucro.
In ordine temporale, le norme che disciplinano i compensi derivanti dalle attività di collaborazione presso un'associazione dilettantistica sono:
- DPR n. 917/1986 Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi, in particolare agli articoli 81 ed 83.
- le modifiche apportate con la legge 27 dicembre 2002, n. 289
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
In breve, i compensi percepiti da un'associazione dilettantistica non sono soggetti a tassazione IRPEF fino al limitedi 7500,00 euro. Tali redditi vengono inclusi, nel modello unico o nel 730, alla voce Redditi Diversi.
Più nel dettaglio dal DPR n. 917/1986 Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi
Redditi diversi.
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto .
Articolo 83
Premi, vincite e indennità.
1. I premi e le vincite dicui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale .
Più nel dettaglio dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.
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