Le agevolazioni fiscali per le
erogazioni liberali alle Onlus nella legge 96/2012
Dal 2013 cambia l'aliquota di
detrazione IRPEF /IRES per le erogazioni liberali alle ONLUS. Le modifiche
apportate dalla Legge n. 96 del 9/7/2012.
Per le ONLUS – Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - è particolarmente importante, come fonte di
finanziamento la possibilità di essere destinatarie di donazioni o erogazioni liberali, il c.d. “fundraising”, cioè l’attività di
raccolta di fondi. Per tali erogazioni
il donatore che sia persona
fisica od ente non commerciale (associazione riconosciuta o non, fondazione,
comitato) gode, fino al 2012, di una
detrazione dall’IRPEF – l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche - pari al 19% di quanto versato, fino ad un massimo di 2.066 Euro (4.000.000
di vecchie Lire).
La detrazione IRPEF è consentita
se il versamento di tali erogazioni è effettuato tramite banca od ufficio
postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto
Legislativo n° 241 del 1997, che sono:
le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari
(lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che fu introdotta dal 1° comma dell’art.
13 del Dlgs 460/1997).
Questa norma , come detto, varrà
ancora per i redditi delle persone fisiche relativi all’anno 2012: per quelli
del 2013 la detrazione aumenterà al 24% e per quelli conseguiti a partire dal
2014 al 26%, come disposto dal 3° comma dell’art. 15 della Legge n° 26 del 2012,
che ha introdotto il comma 1.1 dell’art. 15 del TUIR ed abrogato in parte la
lettera i – bis dello stesso articolo a partire dal 1° Gennaio 2013).
L’ammontare massimo della erogazione liberale su cui calcolare la detrazione e
le modalità con cui effettuare l’erogazione stessa resteranno invariate.
Nel caso in cui l’erogatore sia
un ente non commerciale la detrazione è sull’IRES – Imposta sul reddito delle
Società, in quanto tali enti sono soggetti passivi di questa imposta ai sensi
della lettera c) del 1° comma dell’art. 73 del TUIR. Questa detrazione varrà
ancora soltanto per i redditi del 2012 perché essa si ricava dall’art. 147 del
TUIR che fa riferimento alla parte della lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR
che sarà abrogata a partire dal 1° Gennaio 2013, come disposto dal 2° comma
dell’art. 15 della Legge n° 96 del 2012 che non ha introdotto una norma
sostitutiva.
Questo vale anche per le
erogazioni effettuate dalle società di persone (società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice e società di fatto) nel qual caso la
detrazione del 19% si suddivide fra i soci sulla base della ripartizione del
reddito della società fra i soci stessi prevista dall’atto costitutivo o dalla
legge (che prevede che l’imputazione del reddito al socio, indipendentemente
dalla percezione di esso, sia proporzionale alla sua quota di partecipazione
agli utili che è a sua volta proporzionale al valore dei conferimenti
effettuati da ciascun socio nella società), ai sensi del comma 3° dell’art. 15
del TUIR che richiama l’art. 5 sempre del TUIR.
Se l’erogatore è, invece, una
società di capitali o cooperativa o consorzio od un ente di diverso tipo,
pubblico o privato, che abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’IRES), esso ha
diritto ad una deduzione dal reddito imponibile IRES – Imposta sul Reddito
delle Società - pari nel massimo all’importo maggiore fra 2066 Euro ed il 2%
del reddito d’impresa dichiarato.
Sono inoltre deducibili dal
reddito imponibile IRES le “spese relative all’impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di
servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille
dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
(cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei
redditi”.
Queste norme, riportate nelle
lettere h) ed i) del 2° comma dell’art. 100 del TUIR, non sono state modificate
dalla Legge 96/2012. Anche esse furono introdotte introdotte dal 1° comma
dell’art. 13 del Dlgs 460/1997.
Detrazioni IRES e IRPEF dal 2013
Ricordiamo che, com’è noto,
mentre l’IRES grava sui redditi prodotti dalle società di capitali o
cooperative (che sono persone giuridiche), dalle altre persone giuridiche
(associazioni riconosciute e fondazioni), dalle associazioni non riconosciute e
dai consorzi (art. 73 TUIR), l’IRPEF viene pagata dalle persone fisiche sui
redditi da loro percepiti compresi quelli prodotti per mezzo delle società di
persone (artt. 2, 5, 6 e 55 TUIR) o delle imprese individuali o del lavoro
autonomo (artt. 6, 53 e 55 TUIR).
Da ciò deriva la conseguenza che
le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate dagli
imprenditori individuali, dai lavoratori autonomi e dai soci delle società di
persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società
di fatto ad esse equiparate dalla lettera b del comma 3° dell’art. 5 del TUIR)
alle ONLUS sono quelle previste per le persone fisiche (e quindi relative
all’IRPEF) dalla lettera i – bis del comma 1° dell’art. 15 del TUIR, trattate
nel primo capoverso di questo articolo, che, a partire dal 1° Gennaio 2013,
sarà sostituita dal comma 1.1 sempre dell’art. 15 del TUIR introdotto dal 3° comma dell’art. 15 della Legge 96/2012.
Esplicativo per le Onlus
Il 24 luglio scorso è
entrato in vigore quanto previsto dall’art.15 c.2 della Legge 96/2012 in merito
alla deducibilità relativa alle erogazioni liberali effettuate nei confronti
delle Onlus. Come si sa, l’art.15 del TUIR, c.1 lett. i-bis) prevede la
possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle
erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, fino ad un massimo di
Euro 2.066,00. La detrazione è, inoltre, consentita solo nel caso in cui i
versamenti siano effettuati con bonifici bancari e/o postali, carte di credito
o prepagate e assegni bancari o circolari. In virtù di quanto predisposto dall’art.15
c. 2 della Legge 96/2012, tale detrazione passa, per l’anno 2013 al 24%, con un
massimo di Euro 2.065,00 e per l’anno 2014 al 26%, sempre fino ad un massimo di
Euro 2.065,00. Nello specifico all’art. 15 si legge: “Dall’imposta lorda si
detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”. La detrazione sarà comunque accordata ai
soggetti che effettuano il versamento
tramite banca o ufficio postale, ovvero nei modi stabiliti dall’art.23 del
D.Lgs. n. 241/1997 in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di
effettuare i dovuti controlli.
Questo per le persone
fisiche e le società di persone.
Esplicativo per enti non
commerciali e società
Per gli Enti non commerciali, invece, a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile
usufruire della detrazione sull’IRES; questo proprio a causa dell’abrogazione
della lettera i-bis dell’art.15 del TUIR a seguito dell’entrata in vigore
della Legge 96/2012.
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Per le società di capitali, le cooperative, i consorzi e gli enti commerciali pubblici o
privati, cioè per i soggetti che scontano l’IRES, la deduzione dal reddito
imponibile rimane uguale a quanto stabilito dall’art.100 c.2 lett. h) e d)
del TUIR. Per questi soggetti, infatti, la deduzione è pari all’importo maggiore tra Euro 2.066,00
ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato.
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