Art. 11 Modifiche in materia di
sanzioni amministrative. In vigore dal 29
aprile 2012
1. All’articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele
comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle
minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un
minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. All’articolo 5-quinquies, comma
3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.
3. All’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, il terzo periodo è soppresso. (54)
3-bis. All’articolo 13, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:
«dalla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «dal». (55)
4. L’articolo 303 del testo unico
delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
«Art. 303. (Differenze rispetto alla
dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o
alla spedizione ad altra dogana) – 1. Qualora le dichiarazioni relative alla
qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione
definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di
cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la
sanzione amministrativa da euro 103
a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del
valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual
caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La disposizione di cui al comma 1 non
si applica:
a) quando nei casi previsti dall’articolo 4,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur
essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione
la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile
l’applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle
riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in
differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di
confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei
diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno
nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna
qualità delle merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine
complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli
calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il
cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca
più grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si
applica la sanzione amministrativa da 103
a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000
euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte
l’importo dei diritti.». (54)
5. Al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50, comma 1, le
parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500
euro a 3.000 euro.»; (56)
b) all’articolo 59, comma 5, le
parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500
euro a 3.000 euro.». (56)
6. All’articolo 1 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Indipendentemente
dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono
reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e
delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori
difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
7. Per le unità immobiliari per le
quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10
dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2
comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono
provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120
giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di
cui all’articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro
tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma
12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 2 è
sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro è eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell’importo eccedente
quello di cui al comma 1 qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 50 per cento dell’importo
eccedente, in tutti gli altri casi.
2-bis. Il denaro contante sequestrato
garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie.»; (56)
b) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dai
seguenti:
«1. Il soggetto cui è stata contestata una
violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura
ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante
eccedente la soglia di cui all’articolo 3 se l’eccedenza non dichiarata non è
superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15 per cento se l’eccedenza non
supera i 40.000 euro.
1-bis. La somma pagata non può essere,
comunque, inferiore a 200 euro.
1-ter. Il pagamento può essere effettuato
all’Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della
contestazione, o al Ministero dell’economia e delle finanze con le modalità di
cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in
misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova
dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle dogane.»; (57)
2) al comma 5, lettera a), le
parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le
parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
anni»;
c) all’articolo 8, al comma 3 le
parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle
seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;
d) all’articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un
minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell’importo
trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di
cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento
dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla
soglia di cui all’articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.»; (57)
2) al comma 2, le parole: «in quanto
compatibili» sono soppresse.
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(54) Comma così modificato dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(55) Comma inserito dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(56) Lettera così modificata dalla legge
di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(57) Numero così modificato dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44.
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