La L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilita') all'art. 1 c. 537 ha previsto che a decorrere dall'entrata in vigore della stessa gli Enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dei tributi su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore effettuata ai sensi del successivo comma 538.
L'Agente della riscossione e' tenuto a sospendere l'attivita' di riscossione anche riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento. Ovviamente il contribuente potra' richiedere la sospensione solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.
20/03/13
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