Gli immobili di societa' semplici non generano reddito tassabile per l'irpef in capo ai soci. Infatti sono gia' assoggettati all'imposta municipale in capo alle societa' "v. circ. n.5/e/2013 delle Entrate che fa rientrare le societa' semplici tra i soggetti che possono godere dell'agevolazione di cui all'art.8 c. 1 del DLGS 23/2011.La norma dispone che l'imu sostituisce l'irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondari. Quindi se la societa' e' proprietaria di un casa utilizzata dai soci imputa a loro la rendita catastale che peraltro i soci non devono dichiarare. Tale quota viene dichiarata dal socio solo se e' una impresa commerciale.
Per le societa' snc e sas invece avente natura di reddito (reddito imponibile che deriva dal possesso di immobili abitativi) non possono beneficiare dell'esenzione introdotta dall'art.8 del DLGS 23.
Le societa' semplici che possiedono terreni agricoli hanno la medesima agevolazione se i terreni non sono concessi in affitto. Se la societa' semplice produce reddito agrario significa che svolge la coltivazione diretta in tale situazione paga l'Imu sul reddito dominicale e quindi i soci risparmiano l'Irpef su questa rendita. Se invece la societa' semplice non dichiara reddito agrario si deduce che l'attivita' agricola e' svolta da altri si ritiene pertanto tale casistica assimilabile alla concessione del terreno in affitto e sara' dovuta l'irpef sul reddito dominicale.
19/03/13
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