SE UN LAVORATORE E' RESIDENTE IN ITALIA PER L'ANNO 2012 REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO E' IMPONIBILE NEL NS. PAESE E VA INDICATO NELL'UNICO QUADRO RC FERMO IL FATTO DEL DIRITTO AL CREDITO PER IMPOSTE GIA' PAGATE ALL'ESTERO. DOVRA' COMPILARE IL QUADRO RW PER IL CONTO CORRENTE ESTERO, MA NON VI E' L'OBBLIGO SE LA GIACENZA E' INFERIORE A 10 MILA EURO.
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12/03/13
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