In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
- liquidazione periodica mensile :
periodo di fatturazione ottobre e novembre = Versamento dell’ acconto Iva il 27 dicembre 2013;
- liquidazione periodica mensile : periodo di fatturazione
dicembre = Versamento dell’iva annuale al 16 marzo 2014
- liquidazione periodica trimestrale :
periodo di fatturazione quarto trimestre = Versamento dell’iva annuale al 16 marzo 2014
Si può vedere anche la circolare 45/E del 2011 la regolarizzazione non comporterà nessuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011.
L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, come convertito il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 all’art. 11, comma 1, lett. a) , il quale ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
fonte : www.fiscoepolitica.it
01/10/13
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