L’art. 2425 c.c. prevede:
A) PARTECIPAZIONI
B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DIVERSI DAI PRECEDENTI
C) CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE.
- se il valore della partecipazione finanziaria alla chiusura dell’esercizio risulti inferiore a quello scritto in precedenza sullo Stato Patrimoniale (art. 2426 c.c. punto 3);
- se il valore di realizzazione dei titoli desumibile dall’andamento del mercato risulti inferiore al costo d’acquisto (art. 2426 c.c. punto 9) in chiusura delle scritture la svalutazione può essere registrata come segue:
————— —————
Svalut. Partec. Div.
a Fondo svalut.
Partec. diverse
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Svalutaz. Titoli
obbl a F.do sval. titoli obblig.
Le sopra menzionate partecipazioni non sono deducibili per fini fiscali.
Le rivalutazione invece l'articolo di ragioneria si scrive così:
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Partecip. Diverse
a rivalutaz. Partec. diverse
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