12/09/14

IRAP NON DOVUTA PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 15 marzo - 13 luglio 2012, n. 11947
(Presidente Pivetti – Relatore Virgilio)
Ritenuto in fatto
1. L. Q. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stato negato alla contribuente, avvocato, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003/2006.

Il giudice a quo ha ritenuto, per quanto ancora qui interessa, che: a) per quanto riguarda il primo versamento in acconto la contribuente era decaduta dal diritto al rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; b) per gli anni coperti dal concordato preventivo di cui all'art. 33 del dl. n. 269 del 2003 (convertito in legge n. 426 del 2003) il rimborso era precluso; e) la contribuente si era avvalsa della struttura di uno studio associato, nel quale le erano stati messi a disposizione mezzi e servizi.

2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. II primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di tardività, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'istanza di rimborso, presentata il 5 novembre 2007, rispetto al versamento della prima rata di acconto, effettuato il 18 giugno 2003, è infondato, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, previsto dal citato art. 38, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'in e del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dai giorno dei singoli versamenti in acconto qualora venga contestato in radice l'obbligo del pagamento del tributo, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, e sussistendo quindi in questa ipotesi l'interesse e la possibilità dì richiedere il rimborso sin dal versamento dell'acconto (ex plurimis, in generale, Cass. nn. 5978 del 2006, 13478 del 2008; in tema di IRAP, Cass. n. 24058 del 2011).

2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo affermato che l'adesione al concordato preventivo di cui alla norma citata ha effetto preclusivo del diritto al rimborso dell'IRAP.
il motivo è fondato.

L'istituto del concordato preventivo biennale, introdotto "in forma sperimentale" ("in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale") dall'art. 33 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326), concerne essenzialmente le imposte sui redditi, essendo il beneficio concesso ai titolari dì reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo, ed ha limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: ciò chiaramente si evince da varie disposizioni della disciplina dell'istituto, quali, in particolare, oltre quella che stabilisce gli effetti dell'osservanza degli obblighi connessi all'adesione al concordato -comma 3 -, tutte quelle che fanno riferimento, come oggetto del concordato, ai "ricavi" e ai "compensi", intendendosi espressamente per tali, rispettivamente, quelli di cui all'art. 53 e all'art. 50 del d.P.R. n. 917 del 1986 - commi 4, 5, 9, 12, 14 -, nonché la norma - comma 8 - che prevede, per i periodi d'imposta soggetti a concordato, la parziale inibizione dei poteri di accertamento spettanti all'amministrazione finanziaria ex arti. 39 del d.P.R. ti. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Anche la circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004 dell'Agenzia delle entrate conferma che in conformità al dato testuale della norma riportata al comma 4 dell'articolo 33 del decreto (secondo cui l'adeguamento in dichiarazione rileva "ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto") e in coerenza con quanto ordinariamente previsto nei casi di adeguamento agli studi di settore ed ai parametri, non è dovuto, invece, l'adeguamento all'lRAP; nel caso di specie, invero, il legislatore consente di effettuare un adeguamento di tipo extra contabile che rende irrilevante tale componente ai fini della determinazione della base imponibile della predetta imposta (par. 2.4.2.); <l'adeguamento ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali comunali e regionali, nonché ai fini dell'IVA. Non è, invece, dovuta l'IRAP, sulla base delle considerazioni svolte nel paragrafo 2.4.2> (par. 3.2.1).

In ragione, pertanto, del rilievo che l'IRAP esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 cit., deve escludersi che l'adesione a tale beneficio comporti effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso di detta imposta.

Resta assorbito il terzo, subordinato, motivo di ricorso.

3. Con il quarto e il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell'IRAP, nonché il vizio dì motivazione, per avere il giudice di merito affermato il suo assoggettamento all'IRAP in quanto si era "avvalsa di una struttura di studio associato nel quale beni e servizi le sono stati messi a disposizione".

E' fondato il quarto motivo (con assorbimento del quinto).

Risulta incontestato che la ricorrente ha svolto, negli anni d'imposta in esame, attività di collaborazione presso studi legali ed in favore dei medesimi (ai quali fatturava i suoi compensi, come lo stesso Ufficio ha sostenuto in appello), avvalendosi di beni e strumenti di detti studi.

Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza dì questa Corte, che, una volta escluso l'esercizio in forma associata della professione (che costituisce di per sé presupposto dell'imposta: Cass. n. 16784 del 2010), manca una delle condizioni per la sussistenza dell'autonoma organizzazione, cioè che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione medesima e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (tra le più recenti, Cass. nn. 8556 e 26161 del 2011; per una fattispecie analoga, cfr. Cass. n. 15805 del 2011).

4. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso ed accolti gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso alla contribuente, ad esclusione del versamento del primo acconto del 18 giugno 2003.

5. La peculiarità della fattispecie e l'alternanza degli esiti della controversia inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo dì ricorso ed accoglie gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso ad esclusione del versamento del primo acconto.

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