06/11/14

Norma Agricoltura art. 34 DPR 633/72

L’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
 
I produttori agricoli, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a settemila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, siano esonerati dal versamento e da tutti gli obblighi documentali e contabili.
 
Il regime agricolo di esonero non si applica in modo univoco, ma si differenzia in base al volume di affari realizzato, dei soggetti interessati (cooperative, associazioni di cooperative, eccetera), della composizione delle operazioni attive sia agricole e sia non agricole.

In riferimento al volume di affari, l’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i produttori agricoli, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o prevedano di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a settemila  euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono esonerati:
- dal versamento dell’imposta ;
- da tutti gli obblighi documentali e contabili.
 
L’esonero concerne, inoltre, la presentazione della comunicazione annuale Iva che tutti i soggetti d’imposta, a eccezione di alcuni, devono trasmettere entro il mese di febbraio di ciascun anno in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, comma 2, dell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; Cir. n. 2 del 9 febbraio 2009.

Nell' esercizio di più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non sussiste l’obbligo altresì di inserire nella dichiarazione il modulo relativo all’attività agricola esonerata.

Tali soggetti devono soltanto numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o committenti, se costoro acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa.
Per le cessioni di beni sia agricoli che non agricoli e per le prestazioni di servizi effettuate, l’obbligo di emettere la fattura attiva è del committente il servizio e/o del cessionario dei beni il quale deve emetterla con le modalità e i termini dell’art. 21 dell’Iva.
 
La fattura  deve essere emessa al momento della consegna dei beni o al momento, se ante, del pagamento del corrispettivo e/o dell’acconto, datata e numerata deve contenere, tra gli altri:
- ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente, al cedente, numero di partita Iva entrambe i numeri.
Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- aliquota e ammontare dell’imposta (per i prodotti agricoli e ittici si applicherà l’aliquota di compensazione); per i prodotti agricoli diversi da quelli della tabella A), parte I, e per gli altri beni e servizi si applicherà l’aliquota relativa).
La copia della fattura deve essere consegnata dal cessionario-committente al produttore agricolo-cedente; il cessionario registra la fattura, come detto, separatamente nel registro degli acquisti.
Il cessionario o il committente pagherà l’imposta, come sopra determinata, direttamente al produttore agricolo che, in quanto esonerato dall’obbligo di versamento della stessa, la tratterrà a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
 
I produttori agricoli in regime di esonero, possono effettuare operazioni cosiddette diverse prestazioni di servizi, cessioni di beni diversi, prodotti agricoli non inclusi nella parte I della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, soltanto entro il limite del 33,3% del volume di affari complessivo che non deve superare i settemila euro.

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