Aliquote agevolate imposta di registro
Cassazione si è espressa sulle aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui, al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2.
Cassazione si è espressa sulle aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui, al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2.
leggi ordinanza del 16 luglio 2015 14995 della cassazione Sezione VI Civile sottosez. T
ha pronunciato la seguente:
ha pronunciato la seguente:
Ordinanza 16/7/2015 n. 14995
sul ricorso 1391/2014 proposto da:
X SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA.... , presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA... , rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO.... , RAFFAELE ..... giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 51/2/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, depositata il 23/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. X.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
"La X. . ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 51/2/2012 con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, confermando la sentenza di primo grado, ha negato il diritto della contribuente di fruire del beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, relativamente alle imposte di registro ipotecarie e catastali dovute su un contratto di acquisto di un area edificabile compresa in piani attuativi particolareggiati di iniziativa privata. Secondo la Commissione Tributaria Regionale la contribuente non poteva giovarsi del disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, perchè al momento della stipula del contratto di compravendita dell'area non era stata ancor sottoscritta la convenzione di lottizzazione necessaria per poter fruire del predetto beneficio.
In ricorso si fonda su un unico motivo concernente la violazione e la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 30, e art. 33, comma 3, della L. n. 350 del 2003, art. 2, della L. n. 1150 del 1942, art. 28, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). In base a tali disposizioni, secondo la ricorrente, per la fruizione dell'agevolazione in questione non sarebbe necessario che la stipula della convenzione di lottizzazione preceda l'atto di trasferimento.
L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente fondato. L'assunto, sul quale si fonda la decisione della sentenza gravata, secondo cui il beneficio fiscale di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, sarebbe applicabile ai soli trasferimenti di beni immobili avvenuti dopo la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, non può infarti essere condiviso. Tale assunto, pur riscontrabile in un indirizzo minoritario di questa di questa Corte (tra cui oid. n. 22230/2011) risulta contraddetto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui il relatore propone di dare conferma e seguito, che ha chiarito che il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, (che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento) si applica anche nel caso in cui, al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2; sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria. Si vedano, in termini, le sentenze nn. 20864/10, 7898/12, 11068/13 e 14732/14, nella quale ultima si chiarisce che il disposto della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, (secondo cui le agevolazioni in questione si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore) non stabilisce che la sottoscrizione della convenzione deve precedere l'atto di disposizione, ma sancisce che comunque la sottoscrizione della convenzione da diritto alla agevolazione.
Si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata".
che l'Agenzia delle entrate si è costituita; che la relazione è stata notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015
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