29/01/16

LEGGE DI STABILITA' (COMMI 21, 22, 23, 24, 25, 26)

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.


22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali
degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della
rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal
1° gennaio 2016.


24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere
dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,
entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero
dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
abrogato [Art. 11 Imposta municipale secondaria
1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per
sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e'
abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente
articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale
dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni,
nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico,
anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se
l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato
in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il
messaggio pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed
alle finalita' dell'occupazione, alla zona del territorio comunale
oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione,
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e'
obbligatoria e sono individuate idonee modalita', anche alternative
all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci
obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di
annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da
consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta'
orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo.]

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

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