All'art. 13 comma a) sono apportate le suddette modifiche:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
Al comma b) sono apportate le seguenti modifiche:
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
MODIFICHE
290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750
euro»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000
euro»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».
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