13/02/16

LEGGE DI STABILITA' Termine per gli accertamenti

  130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 57. -  (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli  avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti  previsti  nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso   di   accertamento
dell'imposta a norma del primo comma  dell'articolo  55  puo'  essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a  quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Nel caso  di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza  d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data  di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a  quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli  anni  in  cui  si  e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto». 


 
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 43. - (Termine  per  l'accertamento).  -  1.  Gli  avvisi  di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso  di  accertamento  puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo  a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi  precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la  notificazione  di  nuovi  avvisi,  in  base   alla   sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

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