130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
13/02/16
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