13/03/16

Articolo 194 c.p.c usato dai CTU nelle perizie tecniche.Modificato il 14/3/2016 nella parte finale.

Articolo 194 Codice di Procedura Civile.
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62 (1), da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi (2) e a eseguire piante, calchi e rilievi (3).
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (4), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.].
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Note:
(1) Il riferimento all'art. 62 del c.p.c. indica le indagini che il giudice istruttore commissiona al consulente tecnico mediante la formulazione del quesito peritale.

(2) Il consulente che necessiti di assumere informazioni da terzi non ha bisogno di alcuna autorizzazione se le notizie riguardino fatti secondari della controversia: diversamente, trattandosi di fatti costitutivi, sarà necessario che le parti li abbiano dedotti e provati.
Quanto ai documenti non già acquisiti al processo, il consulente potrà esaminarli purché essi siano reciprocamente comunicati alle parti, per il rispetto del principio del contraddittorio.

(3) Il c.t.u. è tenuto ad accertare i fatti di natura tecnica ed accessoria sottoposti alla sua indagine, non i fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, che vanno provati dalle parti, sulle quali incombe pur sempre l'onus probandi. Sono, infatti, destinate a non essere ammesse le richieste di c.t.u. che abbiamo fini meramente esplorativi a vantaggio di una sola delle parti.

(4) Per il principio del contraddittorio, è consentito alle parti di nominare propri consulenti tecnici e di poter assistere, a mezzo di questi o dei propri difensori, alle indagini effettuate dal consulente d'ufficio senza l'intervento del giudice.
Per consentire a tutti una paritaria partecipazione, il consulente tecnico è tenuto a comunicare alle parti, tramite i loro difensori o consulenti di parte, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. In mancanza di questa comunicazione, si deve ritenere che la consulenza sia affetta da nullità relativa, che resterebbe sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Tuttavia, affinché la consulenza possa dichiararsi a tutti gli effetti nulla, è necessario che il mancato avviso dell'inizio delle operazioni peritali abbia comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte non informata (ad esempio, se questa vi ha comunque partecipato, la consulenza non potrà essere nulla).
 
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Considerazioni alla nota (2):
Fino a quando possa essere fatta chiarezza su un fatto o su un documento tale articolo 194 c.p.c. potrebbe essere utilizzato per acquisire visivamente una documentazione che è definita importante al fine di una CTU.
Se infatti non compaiono degli atti importanti per mera dimenticanza di deposito è data possibilità al CTU di poter visionare la documentazione mancante e secondo la nota (2) questo è possibile.
Cosa dice in particolare la nota (2):
"Quanto ai documenti non già acquisiti al processo, il consulente potrà esaminarli purché essi siano reciprocamente comunicati alle parti, per il rispetto del principio del contraddittorio".
Penso  se  questi documenti sono indispensabili per far chiarezza nella perizia per arrivare ad una sentenza perfetta e se tali documenti non si possono acquisire credo non si giungerà mai ad una soluzione finale perfetta.
Questa forma nella [nota (2)] a mio parere non esplica  una procedura corretta.
Infatti attraverso la CTU si deve giungere ad una conclusione veritiera e secondo il mio modesto pensiero tale articolo 194 c.p.c. dovrebbe essere modificato fornendo una opportunità al CTU di svolgere il proprio lavoro in condizioni ottimali e cioè concedendo la possibilità di chiedere documentazione se carente nel fascicolo di causa (es. nell'anatocismo c/c mancanti).
Purtroppo però una volta depositati i documenti da parte dei legali alla prima udienza, poi non è più possibile aggiungerne altri.
Ora volendo approfondire il comma finale dell'art. 194 cpc così recita:
"Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (4), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.]."
Se però si specifica in udienza al giuramento del CTU con la formula presente: "(Omissis)... il perito nominato, non potrà nemmeno con il consenso di tutte le parti, acquisire documenti diversi da quelli ritualmente prodotti in giudizio". Pertanto si crea una lacuna rispetto alla norma principale art. 194 c.p.c. e dispos. att. 90, 91 e 92 il quale menziona che si possono presentare al consulente: per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Il CTU in tal caso come deve agire? Secondo la norma o la specifica fatta in udienza?
 
Secondo me si può aprire un dibattito con i Vs. commenti.
 



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