205.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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