17/03/16

Responsabilità dei Sindaci Revisori sia nel Civile e sia nel Penale

Reati per cui bisogna stare attenti quando si ricopre una carica sindacale:
1) Responsabilità per reati propri;
2) Responsabilità a titolo di concorso.
Libro V, titolo XI del codice civile ai reati societari.

RESPONSABILITA' DEI SINDACI
Il reato proprio a differenza di quello comune non può essere commesso da tutti, ma solo da determinati soggetti.
Pertanto solo chi ha una determinata qualifica può divenire soggetto all'illecito penale come ad esempio una società che fallisce e viene destinata alla bancarotta fraudolenta. La pericolosità, per il sindaco facente parte del collegio sindacale, deriva dal fatto che  si  può arrivare fino a rendersi corresponsabile di una condotta illecita dell'amministratore C.d.A. (Consiglio di Amministrazione).
Le norme penali considerate nel libro V sono molte e sono varie le fattispecie.
I reati penali coprono una vastità d'interessi tra cui si va dall'aspetto patrimoniale delle società all'interesse generale dell'economia pubblica.
Perché ci interessiamo a tale argomento? Per cercare di informare molti professionisti che vengono a contatto con altri colleghi i quali propongono magari per un loro cliente, chiedono di effettuare il Sindaco revisore o contabile (con compensi buoni)  all'amico o conoscente per una società tranquilla (si fa per dire) che poi si scopre che ha effettuato diverse azioni multi offensive e va soggetta poi a bancarotta in cui ci si può tirare dentro anche il professionista in buona fede che ha svolto l'incarico solo per fare un piacere ad un amico (diffidate ed informatevi prima).
I creditori sociali sono al centro dell'attenzione coloro i quali vengono a trovarsi a contatto della società in rapporti d'affari.
Vi sono dunque tanti soggetti che possono essere al centro dell'attenzione per i reati societari tra cui: Amministratori, direttori generali, liquidatori, promotori, soci fondatori, rappresentante comune degli obbligazionisti, commissari governativi ed infine i Sindaci.
Tra le due norme penali societarie che si occupano dei sindaci vi sono: Reati commissivi (che hanno avuto una condotta attiva) e quindi i Sindaci per le false comunicazioni sociali, ai prestiti e garanzie prestate della società ed altro.
Gli artt.li 2621, 2622, 2624 si occupano rispettivamente di divulgazioni di notizie sociali, il secondo si occupa di prestiti e garanzie delle società, mentre l'ultimo manovre si titolo svolti in modo fraudolente.
Per i Reati omissivi invece vi si deve ricondurre una condotta negativa per cui può essere svolta solo dai Sindaci e questo reato è sanzionato dal 2632 c.c..
I reati vanno dall'omessa convocazione d'assemblea 2408 c.c. 
I reati d'inadempimento imposti dalla legge per illegale distribuzione sugli utili da pare di amministratori e direttori generali art. 2621 c.c. oltre ad altre fattispecie come la riduzione del capitale sociale ed illegittimo acquisto di azioni proprie vedi l'art. 2357 c.c., IV comma.
L'omessa richiesta al Tribunale di vendita d'azioni o quote della società controllante art. 2359/bis c.c., III comma che così recita:
- [3] In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Inoltre si deve far presente che gli artt. 223 e 224 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 Legge fallimentare indicano i SINDACI soggetti al reato di bancarotta fraudolenta e quella di bancarotta semplice.
Scritto da:
Dott.  Marco Ruggeri ogni diritto è riservato su questo articolo.

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