Si può rettificare entro i tempi ordinari di decadenza del potere di accertamento (art. 43 DPR 600/73)
L'ISTANZA DI RIMBORSO:
regolamenta attraverso l'art. 38 del DPR 602/73 la possibilità di rimborso delle imposte.
DICHIARAZIONE PRO-CONTRIBUENTE:
la dichiarazione può essere approvata entro il termine di presentazione della dichiarazione (30/9/anno n..) per l'anno successivo e si può compensare il credito risultante.
LA RETTIFICA IN SEDE DI CONTENZIOSO:
si può correggere la dichiarazione mediante l'allegare gli errori oppure nella fase processuale opponendosi alla richiesta del tributo.
COMMENTO:
In tutto questo sembra che alle entrate dello stato vi è sempre un solito pensiero monetizzare velocemente. Secondo i magistrati il contribuente deve rettificare la dichiarazione entro i termini di decadenza dell'accertamento (QUINDI IN TEMPI BREVISSIMI).
La Sentenza della Cassazione n. 13378/16 prevede ipotesi solo a sfavore del contribuente e si vorrebbe sapere qual è il contribuente che poco prima che scatti il quinto anno si voglia caricare di sanzioni piene.
Si doveva quindi decidere diversamente dare la possibilità di utilizzare il credito, mentre la rettifica a favore non consente la compensazione quasi a dire che consente un (prelievo indebito) onere pesante per il contribuente.
Gli effetti molto più ampi dovevano essere previsti a favore del contribuente, infatti per l'Agenzia delle Entrate i tempi sono molto più estesi.
Pertanto non si è concesso quel segnale di riavvicinamento tra fisco e contribuente e questo dispiace poteva essere un buon momento per attuarlo.
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