...associazioni e società sportive dilettantistiche
Le società ed associazioni che si propongono lo scopo di esercitare
un'attività sportiva a livello dilettantistico sono disciplinate ex. art 90
comma 18 lett. a n. 3 Legge 289/2002.
L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata da associazioni, riconosciute e non, nonché da società sportive di capitali iscritte nel Registro delle Associazioni istituito presso il CONI.
L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata da associazioni, riconosciute e non, nonché da società sportive di capitali iscritte nel Registro delle Associazioni istituito presso il CONI.
Le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.)
Le associazioni sportive dilettantistiche hanno la peculiarità di svolgere
un'attività sportiva senza perseguire finalità lucrative.
Possono essere riconosciute, dunque dotate di personalità giuridica ed
autonomia patrimoniale perfetta conseguenti all'iscrizione nel Registro delle
persone giuridiche, o non riconosciute: in ogni caso ricadono nella disciplina
generale prevista dal Codice Civile per le associazioni.
Per costituire un'associazione è necessario la redazione dell'atto
costitutivo, che per le riconosciute deve avere prime obbligatoriamente la
forma dell'atto pubblico, e dello statuto, da cui devono emergere gli elementi
essenziali dell'associazione, le finalità perseguite e le norme che
disciplinano il loro funzionamento.
L'assenza di qualsiasi scopo di lucro comporta per tali enti una serie di conseguenze: il divieto di distribuire utili tra i soci in qualsiasi modo, l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad enti con finalità analoghe.
L'assenza di qualsiasi scopo di lucro comporta per tali enti una serie di conseguenze: il divieto di distribuire utili tra i soci in qualsiasi modo, l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad enti con finalità analoghe.
- se avete necessità potete contattarmi con e-mail a marcoruggeridottcomm@gmail.com
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