21/10/16

Lo studio del Dott. Marco Ruggeri si occupa di...


...associazioni e società sportive dilettantistiche
Le società ed associazioni che si propongono lo scopo di esercitare un'attività sportiva a livello dilettantistico sono disciplinate ex. art 90 comma 18 lett. a n. 3 Legge 289/2002.
L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata da associazioni, riconosciute e non, nonché da società sportive di capitali iscritte nel Registro delle Associazioni istituito presso il CONI.

Le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.)
Le associazioni sportive dilettantistiche hanno la peculiarità di svolgere un'attività sportiva senza perseguire finalità lucrative.

Possono essere riconosciute, dunque dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta conseguenti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, o non riconosciute: in ogni caso ricadono nella disciplina generale prevista dal Codice Civile per le associazioni.

Per costituire un'associazione è necessario la redazione dell'atto costitutivo, che per le riconosciute deve avere prime obbligatoriamente la forma dell'atto pubblico, e dello statuto, da cui devono emergere gli elementi essenziali dell'associazione, le finalità perseguite e le norme che disciplinano il loro funzionamento.
L'assenza di qualsiasi scopo di lucro comporta per tali enti una serie di conseguenze: il divieto di distribuire utili tra i soci in qualsiasi modo, l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad enti con finalità analoghe.
 

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