25/01/17

SPESE RAPPRESENTANZA


Sono quelle deducibili se corrispondono all’inerenza ed alla congruità. Per essere inerente devono consistere in erogazioni gratuite di beni e servizi devono avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il loro importo deve essere normale e in funzione dell’obiettivo di generare benefici per l’impresa o essere coerente con le pratiche generali del settore.

Di seguito il Ministero ha elencato alcune ipotesi:

1)     Le spese per viaggi turistici in occasione delle quali sono svolte attività promozionali dei beni il cui scambio costituisce attività caratteristica dell’impresa.

2)     Le spese per feste o ricevimenti ricorrenze aziendali, festività religiose, oppure inaugurazione di nuove sedi, mostre, fiere in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa

3)     Ogni altra spesa erogata gratuitamente ivi inclusi i contributi per convegni seminari, manifestazioni simili il cui sostenimenti risponda all’inerenza.
Non sono spese di rappresentanza le spese di vitto e alloggio, per ospitare clienti e fargli vedere la merce esposta.
Questione IVA se i beni in omaggio fanno pare dell’attività d’impresa, prodotti e commercializzati dalla stessa oppure sono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati l’IVA non è detraibile tranne quando il costo unitario non supera i 50€ la relativa cessione non è soggetta a IVA.
Se i beni rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa l’Iva è detraibile (valore del bene non quantificato) e la cessione va assoggettata a imposta.

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...