03/02/17

2^ Parte: Disegno di legge sulla crisi d'impresa che riscrive parte della legge fallimentare

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere ridotto.
L'appiattimento della soglia dei creditori implica l'eliminazione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione di quelle misure protettive.
Accordo anche con i soci illimitatamente responsabili come nel caso di concordato preventivo. Si vuole una stragiudiziale più forte per abbattere la crisi  estendendo la moratoria anche a creditori differenti dalle banche e intermediari. Va rinnovata l'attestazione del professionista.

CONCORDATO PREVENTIVO

Viene modificato accanto al concordato in continuità anche quello che vede in liquidazione l'azienda se si possono pagare almeno il 20% dei crediti chirografari. Si potrà prevedere una sospensione o moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati di durata anche superiore all'anno. L'adunanza dei creditori viene eliminata e le votazioni saranno per via telematica e le maggioranze saranno calcolate a persona quando sono titolari di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto. Alle società ci sarà una disciplina specifica.

INSOLVENZA DEI GRUPPI D'IMPRESE

Vi saranno obblighi di collaborazione e reciproca informazione degli organi che si occupano di essa. Se molte aziende del gruppo sono in difficoltà è possibile presentare una sola domanda per l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo oppure la liquidazione giudiziale. Il ricorso unitario non esclude le masse attive e passive di ogni impresa. I finanziamenti previsti alle imprese del gruppo in crisi che giungono ad altre società del gruppo saranno posposti di grado.

RIORDINO DELLE NORME DI SOVRAINDEBITAMENTO

Vi saranno nella procedura di composizione anche i soci illimitatamente responsabili con una gestione più familiare. Si dovranno disciplinare anche le attività di prosecuzione o la eventuale liquidazione. La vendita del compendio dei beni sarà obbligatoria per il debitore se deriva da malafede, frode o colpa grave e sarà esclusa l'esdebitazione. Il debitore meritevole può invece accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di soddisfare i creditori. In quelle minori relative all'insolvenza varrà l'esdebitazione di diritto senza che intervenga il giudice.

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