08/03/18

Insinuazione al passivo istituto di credito

Buongiorno,
 ho ricevuto istanza di insinuazione al passivo da parte di una banca per un importo decisamente rilevante, comprensivo del saldo (negativo) di conto corrente di corrispondenza e di un muto chirografario.
 In relazione al conto corrente di corrispondenza viene richiesta l'ammissione di un importo comprensivo degli interessi nella misura del 12% circa maturati dal momento in cui il conto è andato in sofferenza.
 A prova di tutto ciò mi viene fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito (comunque indicato per il valore complessivo).
 Non sono stati forniti gli estratti conto.
 Ho di conseguenza richiesto ulteriore documentazione, in particolare gli estratti conto, poichè in assenza degli stessi non sono in grado di effettuare alcuna verifica, nè in relazione agli interessi ne in relazione alla data in cui il conto è andato in sofferenza...
 Ad oggi nulla mi è stato fornito.
 Premetto che già quando inviai la comunicazione alla banca ex art 92 lf chiesi copia degli estratti conto (a titolo collaborativo). La stessa a suo tempo non me li ha forniti adducendo che il rapporto risale a oltre 5 anni prima...
 Parte degli stessi li ho reperiti per altre vie, ma riguardano i primi anni del rapporto, non gli ultimi.
 Vista la mancanza e la reticenza dimostrata a fornire gli e/c ora che devo valutare l'ammissione al passivo del credito (comprensivo di capitale e interessi) non so come comportarmi.
 Il mio dubbio riguarda soprattutto la questione anatocismo...  

01/07/2016 18:02  
Lei dice che la banca, a prova del suo credito, ha "fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito". Orbene se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato con la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, non è necessaria altra documentazione perché il titolo posto a fondamento di tale domanda è proprio il decreto definitivo e non più modificabile. Se, invece, il decreto ingiuntivo non è ancora passato in giudicato, le sue perplessità sono fondate e può benissimo proporre di ammettere il credito per la parte che ritiene dovuta (calcolata anche non al centesimo), escludendo il residuo per mancanza di idonea documentazione; vedrà che la banca, in sede di opposizione, produrrà la documentazione necessaria a sostegno del suo credito.



FONTE ZUCCHETTI

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