06/04/18

SCARTO E SPESOMETRO ECCO SEMBRA VALIDO QUESTO PRINCIPIO

Quando c’è uno scarto, solitamente ci sono cinque giorni per inviare di nuovo il documento in modo valido, evitando sanzioni. Vediamo in quali condizioni è possibile seguire questa procedura.

Quando un file viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate in prossimità
della scadenza attraverso il sito dei Servizi telematici, può
accadere che l'esito “scartato” venga generato e,
quindi, letto dopo l'ultimo giorno utile per l'invio.

In questa situazione, per alcuni casi ben determinati viene concessa la possibilità
di inviare lo stesso documento relativo allo stesso
codice fiscale entro cinque giorni dallo scarto, considerandolo
ugualmente valido. Così facendo, si evita di incorrere nelle sanzioni
e negli interessi che, invece, normalmente sono dovute nel caso di invio oltre
i termini. In pratica, può essere considerata come una sorta di mini
proroga concessa per motivi tecnico-informatici.

I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata
nel testo della ricevuta e non da quando viene aperto e letto
il messaggio dall'utente. Vengono calcolati considerando solo i giorni
lavorativi.


Nella sua formulazione iniziale riportata nella circolare 195 del 24 settembre
1999 del Ministero delle Finanze, l'opportunità è stata
prevista solo per le dichiarazioni. Successivamente è stata estesa anche
a diversi altri tipi di documenti inviati telematicamente che, però,
devono rispettare alcune specifiche condizioni.

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