30/05/20

Crediti d'imposta e sanificazione


Credito d'imposta

L’altra possibilità che il decreto offre per far fronte ai costi sostenuti in conseguenza del riadattamento degli ambienti di lavoro a seguito del Covid-19, fa leva sullo strumento fiscale del beneficio del credito di imposta in percentuale sul valore delle spese sostenute

Quindi, non erogazioni dirette di denaro, ma sconti sulle imposte.

L’art. 128-bis prevede benefici fiscali per l’adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, e fissa un credito di imposta nella misura del 60% della somma spesa, fino ad un massimo di 80.000 Euro, destinando la misura ad una platea più ampia rispetto a quella prevista per l’intervento diretto di cui all’art. 102.

Destinatari del beneficio fiscale sono infatti, tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, con particolare riferimento ai bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, ma il tenore letterale della norma non esclude dalla platea dei beneficiari i professionisti. Il Governo in ogni caso demanda ad un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo, l’individuazione delle categorie che potranno usufruirne, con possibile ampliamento anche rispetto alle previsioni del testo normativo.
SPESE

Le spese che è possibile portare in detrazione sono tutte quelle che si sono rese necessarie a far rispettare le prescrizione sanitarie e le misure di contenimento. 
Non si tratta solamente degli acquisti dei dispositivi di sicurezza, ma sono compresi anche:gli interventi edilizi necessari al rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni
l’acquisto di arredi di sicurezza
l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti gli investimenti in attività innovative, fra i quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie per il lavoro. Questa ultima indicazione del decreto sembra aprire la strada alla detrazione di tutte le spese finalizzate a favorire lo smart-working, e che sicuramente hanno rappresentato un costo non marginale per i datori di lavoro in questo periodo.

L’elenco di ulteriori spese che possano beneficiare di questo credito di imposta, e l’eventuale ampliamento della platea dei destinatari, potrà essere disposto con decreto dal Ministro dello sviluppo Economico, fatto salvo comunque il limite di spesa fissato nell’art. 128-bis.

Nella versione definitiva del decreto, limitando la possibilità di usufruire del credito di imposta all’anno 2021.

E’ concessa comunque la possibilità di cedere il credito di imposta agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, disposizione questa che potrà risultare utile qualora si acceda al prestito per finanziare le spese necessarie a riadattare la propria attività.

Infine il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

L’art. 130-ter interviene invece esclusivamente in merito agli incentivi fiscali per la sanificazione degli ambienti di lavoro. La norma del Decreto Rilancio amplia la platea dei beneficiari del credito di imposta già introdotto col decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia e relativo alla sanificazione degli ambienti di lavoro.
La norma poi, era stata ritoccata nel successivo Decreto Liquidità all’art. 30, per estendere il credito di imposta non solo alla sanificazione dei locali, ma anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

La genericità della definizione “dispositivi di protezione” non dava certezze in ordine alle spese da portare effettivamente in detrazione, per cui era intervenuta l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 13 aprile 2020 a definire puntualmente l’ambito oggettivo delle spese detraibili, tra le quali vanno ricomprese, non solo le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari, ma anche i dispositivi che non si indossano ma servono a proteggere i lavoratori dalla esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale e quindi, ad esempio, le barriere e i pannelli protettivi, nonché i detergenti per le mani e i disinfettanti. L’art. 130-quater sostanzialmente riepiloga in un’unica norma tutti questi ampliamenti via via apportati dal Decreto Liquidità e dall’Agenzia delle Entrate alla precedente previsione, aggiungendo anche i termo scanner, i termometri, i tappeti e le vaschette contaminanti ed igienizzanti, nonché le spese di installazione di tutti i dispositivi.

L’art. 130-quater amplia anche ulteriormente la platea dei beneficiari del credito di imposta, comprendendo non solo il terzo settore ma anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in considerazione delle attività socialmente utili che anche questi svolgono all’interno del Terzo settore.
Ampliata al 60 % delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di Euro 60 mila per ciascun beneficiario.

Questo credito di imposta potrà essere fatto valere già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione. In ogni caso, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla medesima previsione del Cura Italia, le modalità di fruizione dell’agevolazione dovranno essere definite con un apposito Decreto Ministeriale.

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