17/03/21

Convenzioni tra enti pubblici: come si applicano le imposte di registro e di bollo

Convenzioni tra enti pubblici: come si applicano le imposte di registro e di bollo

Imposte indirette 

 

Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell'imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 43 TUR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 183 del 16 marzo 2021. Se nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l'ammontare delle prestazioni non è determinato ma solo determinabile, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo.

Con la risposta a interpello n. 183 del 16 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, dispone che sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.

L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato.

In linea generale sono soggette all'imposta fin dall'origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642, le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.


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