L’esonero dalla formazione professionale continua può essere concesso al Consigliere comunale che ne abbia fatto richiesta. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 32 dell’8 aprile 2021, con cui ha chiarito che sarà cura dell’Ordine determinare il numero di crediti da ridurre applicando la normativa in questione per cui l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Infatti, l’Ordine dispensa dallo svolgimento della formazione professionale continua l’iscritto che assuma cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
-
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
-
I RIMBORSI DELLE SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NON VANNO CON RITENUTA D'ACCONTO A TITOLO D'ESEMPIO: LA FONDAZIONE CHE CORRISPON...
-
Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 110: 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi deri...

Nessun commento:
Posta un commento
Siate moderati.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.