24/04/21

Normative fiscali per diversi argomenti che interessano sia imprenditori che studi professionali


Se il credito non è già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati.

Possono partecipare, dal 27 aprile 2021, solo le PMI, le reti aziendali e i professionisti che hanno concluso la procedura di compilazione della domanda. 

Sono state approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 20201. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 23 aprile 2021.

Con riferimento al bonus affitti, le società che esercitano non solo attività di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d'imposta allorché specificatamente dalla sola attività di commercio al dettaglio siano derivati , nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro.

I servizi di pulizia e sanificazione e di ristorazione sono inclusi nell'ambito oggettivo della disciplina di contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera, laddove i locali concessi in uso dal committente costituiscono beni strumentali.

Il patrimonio netto da considerare, ai fini del limite del beneficio ACE fruibile in ciascun esercizio, non deve essere inciso dal valore della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 284 del 23 aprile 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014. Con il parere protocollo n. 106345 del 13 aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito all’accesso ai libri sociali di una società cessata. n particolare veniva chiesto al Ministero di chiarire se un liquidatore di una società a responsabilità limitata, che alla chiusura della liquidazione non proceda al deposito, presso la CCIAA di competenza, dei libri sociali ex art. 2496 C. C., dichiarando di custodirli personalmente o presso altra sede, debba renderli ostensibili a chiunque intenda procedere alla disamina. Il Ministero evidenzia che la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014 (circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35).Il Ministero inoltre invita, ove fossero incontrate difficoltà in merito a tale accesso, a volerle segnalare via PEC alla camera di commercio competente, e per conoscenza, al seguente indirizzo: ‘dgv.div07@pec.mise.gov.it’.

con riferimento alla correzione di errori contabili individuati in sede di FTA, sempreché le componenti rilevate in sede di prima applicazione siano state contabilizzate secondo corretti principi contabili e rientrino tra quelle rilevanti fiscalmente, occorrerà imputare i componenti reddituali nel corretto.


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