21/06/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 18 GIUGNO 2021



L'imposta sulle transazioni finanziarie non si applica per operazioni successive al raggiungimento della maggioranza dei diritti di voto. Sono escluse dall'imposta sulle transazioni finanziarie le operazione successive rispetto a quelle che hanno consentito alla società conferitaria di raggiungere la maggioranza dei diritto di voto delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 417 del 18 giugno 2021. L’operazione di ristrutturazione riguarda l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società.

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