16/06/21

DECRETO SOSTEGNI BIS - 16 GIUGNO 2021





Partono da oggi, 16 giugno, i bonifici del contributo a fondo perduto automatico del decreto Sostegni bis. I pagamenti sono a favore delle imprese e dei professionisti che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni. Il nuovo aiuto, riconosciuto senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, è di importo pari al precedente. Il nuovo ristoro economico spetta esclusivamente ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, e se il precedente contributo non è stato indebitamente percepito né restituito. Sarà poi il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno.

Da oggi si apre ufficialmente la tornata dei contributi del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).

La nuova stagione debutta oggi, 16 giugno 2021, con il pagamento dei contributi automatici.

Il nuovo aiuto sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, alle imprese e ai professionisti che hanno richiesto entro lo scorso 28 maggio 2021 ed ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 1).

Poi sarà il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell’aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno, con i primi pagamenti ai primi di luglio.

A chiudere il cerchio sarà il contributo perequativo, la cui partenza è prevista per la fine dell’estate.

Il calendario è stato annunciato dal Ministro dell’Economia, Daniele Franco, lo scorso 7 giugno in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera.

Pagamento del contributo automatico

Dal 16 giugno, quindi, parte il pagamento del contributo automatico del decreto Sostegni bis (art. 1, commi 1-4, D.L. 73/2021).

Il nuovo aiuto spetta a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni e che non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito il precedente contributo.

Il nuovo contributo è di importo pari al 100% del contributo spettante in base al primo decreto Sostegni ed è corrisposto dell’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente.

Pertanto. Se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà accreditato sul medesimo conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Si sottolinea che questo contributo automatico non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, Tuir).

Leggi anche Fondo perduto con nuovi meccanismi di calcolo: in arrivo indennizzi automatici, alternativi e reddituali

Contributo alternativo

Secondo quanto anticipato dal Ministro dell’Economia lo scorso 7 giugno in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera, dal 23 giugno 2021 si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo alternativo.

Tale aiuto potrà essere richiesto da tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA già attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti in Italia, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il contributo alternativo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 le seguenti percentuali:

- 60%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;

- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;

- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;

- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;

- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, invece, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) si applicano le seguenti percentuali:

- 90%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;

- 70%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;

- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;

- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;

- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

La domanda per ottenere il contributo alternativo dovrà essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le richieste potranno essere inoltrate anche dai soggetti che beneficiano del contributo automatico. In tal caso, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello alternativo. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello “automatico”, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Contributo perequativo

Sempre stando a quanto affermato dal Ministro dell’Economia, appuntamento, invece, a fine estate con il contributo perequativo.

Tale contributo - subordinato all’autorizzazione della Commissione europea – spetta:

- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con partita Iva attiva al 26 maggio 2021;

- a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 - al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, dell’art. 2 del D.L. n. 172/2020, dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021), compreso il contributo automatico e il contributo alternativo - la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo potrà essere richiesto soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.

Con riferimento a tale scadenza, si segnala che, il 15 giugno, il CNDCEC ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia per chiedere, come già domandato durante l’audizione alla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

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