Se ha correttamente versato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata, l'esportatore abituale può legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA del termine biennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del decreto Iva, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate successivamente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 422 del 22 giugno 2021. La tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.
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