Non si rinvengono le condizioni per applicare l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia in sede di rimborso IVA. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 395 del 9 giugno 2021. Considerato il carattere agevolativo, la disposizione recata dall'art. 74-bis del decreto IVA non è suscettibile di estensione ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa.
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