08/09/21

DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - 07 SETTEMBRE 2021


IVA al 4% per l'olio di oliva destinato alla produzione di cosmetici.

Le cessioni di olio di oliva sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021. Dal punto di vista doganale, ha precisato l'Agenzia, non è richiesta una particolare destinazione d'uso per l'olio d'oliva: infatti, mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato in generale.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021 in tema di aliquota IVA oli d'oliva.

Il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento a olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.

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