15/07/22

Concordato semplificato

CONCORDATO SEMPLIFICATO

Quale ulteriore e rilevante elemento di recente novità si conferma l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’applicazione di questa nuova tipologia di concordato preventivo, introdotto con il D.L. n. 118/2021 e confermato nel Codice della Crisi, rappresenta una soluzione di natura liquidatoria, quale via d’uscita da quelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale, da attuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente.

Ruolo degli intermediari finanziari e accesso alla composizione negoziata

Si menzionano, infine, l’introduzione di due commi che il Legislatore ha previsto per tutelare la figura dell’imprenditore che voglia accedere alla composizione negoziata della crisi: si tratta del comma quinto dell’art. 16 e del medesimo comma dell’art. 18.

Con riferimento al primo, viene esplicitato il ruolo attivo degli intermediari finanziari, i quali sono invitati a partecipare attivamente alle trattative “in modo attivo e informato”. Viene inoltre affermato che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni. Risulta evidente la volontà di rendere gli istituti di credito parte attiva nel percorso che accompagna l’impresa verso l’uscita dalla crisi, impedendo l’adozione di comportamenti eccessivamente prudenziali che pregiudicherebbero le prospettive di risanamento.



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